L’abusivismo edilizio esclude il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione ed il danno da risarcire. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20312/19, in una controversia avente ad oggetto la responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
Nello specifico, la Corte territoriale aveva condannato un Comune a risarcire i danni patrimoniali subiti rispettivamente dal conduttore e dal proprietario di due immobili danneggiati a causa di un’esondazione di acqua e fango proveniente dalla strada comunale, provocata da una falla presente nelle tubazioni comunali di raccolta dell’acqua piovana.
Avverso tale sentenza, l’Ente ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi, che la Corte di merito avrebbe errato non solo nel riconoscere la responsabilità del Comune per l’occorso, ma nel ravvisare un danno risarcibile, considerata la natura abusiva dei beni immobili danneggiati. La Cassazione ha accolto tale motivo, stabilendo che l’esistenza di un’insanabile irregolarità edificatoria, interferisce sul diritto dei danneggiati ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi o il risarcimento per equivalente. Infatti l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., in rapporto all’art. 2051 c.c., implicante un’analisi del nesso di causalità tra fatto ed evento, comporta un’indagine delle singole condotte colpose e della loro incidenza sul piano causale. Tale verifica è discrezionale, per cui, il giudice di legittimità dovrà valutare se essa sia stata effettuata, con motivi logici e congruenti, in adesione alla fattispecie da esaminare. La presenza di una irregolarità costruttiva interferisce sul piano causale, e ciò deve essere adeguatamente considerata dal giudice di merito.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che il diritto al risarcimento del danno causato da un fatto illecito altrui non può determinare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in modo irregolare, ha acuito la responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la cosa in sua custodia.
Dunque, non solo il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato, diminuisce il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente ma la costruzione abusiva è in grado di recidere (ex art. 1227 c.c., comma 1) il nesso causale tra il bene in custodia della Pubblica Amministrazione ed il danno subito dal privato.
Per tali motivi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.