Deve ritenersi negligente il comportamento dell’intermediario che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali dei buoni postali fruttiferi (serie Q/P), in conformità alle previsioni di cui al D.M. 13 giugno 1986.
Questo è quanto chiarito dall’ABF, Collegio di Roma, nelle decisioni n. 23219 e 26576 del 2019, aventi ad oggetto il caso di alcuni ricorrenti che lamentavo l’errata stima da parte dell’intermediario del controvalore di alcuni buoni fruttiferi postali, serie di emissione Q/P istituita con apposito decreto 13/06/1986. Infatti, sul retro dei buoni risultava apposto un timbro recante le nuove modalità di capitalizzazione applicabili fino al XX anno, ma nessuna indicazione viene fornita per quanto concerne gli anni successivi e dunque i ricorrenti hanno ritenuto valida la dicitura prevista sui titoli per il periodo di riferimento.
L’Arbitro Bancario, con riferimento alle controversie in oggetto, ha confermato come sul fronte dei titoli oggetto di contestazione risulti stampigliata l’indicazione della serie Q/P e sul retro degli stessi sia apposto il timbro dei rendimenti corrispondenti alla serie sottoscritta, di cui al d.m. 13 giugno 1986, esclusivamente per il periodo compreso tra il I e il XX anno.
Pertanto, se l’intermediario ha diligentemente proceduto a rinominare il titolo, quanto alla rettifica dei criteri di rendimento, l’aggiornamento delle risultanze facciali appare limitato ai primi due decenni e non al periodo successivo.
Nel caso in esame, l’Arbitro ha ritenuto quindi che essendosi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato, a questi dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Roma, dee. n. 8814/17) e tale posizione trova un preciso riscontro anche in una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 13979/2007).
Ciò rilevato, il Collegio, ha accertato il diritto della parte ricorrente a ricevere l’importo determinato nella misura indicata sul retro dei titoli, per il periodo interessato