Spetta ai condomini pagare i danni causati dalle bombe d’acqua se manca la manutenzione

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La disputa giudiziaria traeva origine dall’allagamento di un negozio di abiti nuziali, collocato al piano terra di due edifici condominiali confinanti. A seguito di una forte pioggia notturna, la cosiddetta bomba d’acqua, i locali commerciali si sono allagati, con danni agli arredi, alle pareti e ai vestiti custoditi all’interno. La conduttrice del negozio ha così citato in giudizio entrambi i condomini, sostenendo che l’allagamento fosse dipeso dalla loro negligenza nella custodia delle parti comuni.
Ambo i convenuti si sono difesi invocando la forza maggiore, ossia un evento atmosferico eccezionale e imprevedibile che avrebbe reso inevitabile l’allagamento e – dunque – escluso la loro responsabilità, pur in presenza di condutture che non avevano sufficientemente raccolto e smaltito la pioggia torrenziale. Il Tribunale, dopo aver ascoltato i testimoni e disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che l’allagamento aveva – in realtà – due distinte origini, entrambe riconducibili ai sistemi condominiali di scarico, con specifico riferimento al tappo saltato della tubatura d’ispezione di uno dei condomini e al rigurgito dei servizi igienici collegati alla pompa di sollevamento del secondo edificio. In breve, le condutture comuni non erano state in grado di smaltire l’eccesso di acqua meteorica accumulata durante il nubifragio.
Ebbene, per la magistratura chiamata a pronunciarsi sul caso, ogni condominio è custode delle proprie parti comuni e, come tale, responsabile dei danni da esse derivanti, salvo che dimostri il verificarsi di un caso fortuito. Proprio sulla sua configurabilità si giocava l’esito della disputa, e – infatti – i condomini convenuti sostenevano che la pioggia sarebbe stata talmente intensa da rappresentare un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Il Tribunale ha colto l’occasione per sottolineare che i fenomeni atmosferici intensi – come le citate bombe d’acqua – non possono più essere considerati eventi eccezionali o imprevedibili, poiché la loro frequenza è aumentata in modo significativo negli ultimi anni. Ecco perché la semplice intensità della pioggia non basta a escludere la responsabilità del condominio: anzi, spetta al custode dimostrare di aver adottato tutte le misure di manutenzione e prevenzione necessarie per evitare danni a terzi, derivanti da cose in custodia. Ed è necessario portare in giudizio dati scientifici precisi, che attestino eccezionalità e intensità del fenomeno.
In questo caso, inoltre, era in gioco una responsabilità solidale tra condomini, in quanto entrambi avevano concorso a provocare l’allagamento. Il giudice li ha così condannati al risarcimento dei danni. In altre parole, ciò significa che il danneggiato può pretendere l’intero importo da uno solo dei responsabili, lasciando poi a quest’ultimo il diritto di rivalersi sull’altro per la rispettiva quota. Come è noto, infatti, il vincolo di solidarietà sorge ogni volta che più condotte, anche autonome, contribuiscono a causare un unico evento dannoso nei confronti della stessa vittima.

Questa vicenda ci insegna che prevenzione e manutenzione costante delle strutture condominiali non sono “soltanto” buone pratiche, ma obblighi giuridici da rispettare per non incappare in responsabilità civili. In un contesto climatico in rapido cambiamento, l’eccezionalità dell’evento non può essere invocata con leggerezza, perché soltanto chi dimostra di aver fatto tutto il possibile per prevenire i danni potrà andare esente da colpa.