LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER IL PORTIERE DEL CONDOMINIO

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Nell’ambito di un giudizio instaurato dalla proprietaria di un appartamento per vedersi pagate delle somme per l’ingiustificata utilizzazione ad alloggio del portiere dell’immobile di cui essa era proprietaria per 1/10 destinato, la Cassazione con l’ordinanza n. 12659/20 depositata il 25 giugno, ribadisce quanto già affermato dalla stessa nell’ordinanza n. 12298/2003 che, in materia di condominio negli edifici, ha affermato il seguente principio: “l’attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell’interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell’art. 1123 c.c., in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini”.

La norma richiamata disciplina la suddivisione interna delle spese tra i condomini e può essere derogata solo all’unanimità degli stessi.

Sulla scorta di tale principio, i Giudici osservano che la sentenza impugnata non ha precisato la ragione di disapplicazione del criterio normativo, limitandosi a motivare il rigetto con la considerazione che siccome l’immobile era stato riconosciuto gratuitamente al portiere con conseguente riduzione della retribuzione allo stesso spettante, nulla era dovuto alla proprietaria. A parere del Collegio, tale motivazione non tiene conto della circostanza che la spesa per il portiere rientra fra gli oneri condominiali soggetti al medesimo criterio proporzionale in ragione della proprietà di ciascuna condomino, non potendo ritenersi conforme ad esso il generico richiamo al criterio compensativo.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello.