AirBnB e regolamento condominiale

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Un Condominio proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la sua domanda nei confronti di alcuni condomini avente ad oggetto “l’accertamento della contrarietà al regolamento condominiale” dell’utilizzo dell’unità immobiliare degli stessi ad alloggio temporaneo di breve durata, “nonché l’ordine ai convenuti di cessare immediatamente tale utilizzo”.

Gli stessi appellati riconoscevano di affittare il loro appartamento “per periodi brevissimi (limitati a qualche giorno) attraverso il portale Airbnb (con modalità che lo stesso Tribunale aveva ricondotto a quelle vietate dal regolamento condominiale)”.

Il Condominio ricorrendo presso la Corte d’Appello di Milano chiedeva l’integrale riforma della sentenza appellata, considerato che “dette locazioni brevi avrebbero arrecato disturbo alla tranquillità degli altri condomini e sarebbero stati contrari al decoro dell’edificio (in violazione di altra disposizione regolamentare) e che non sarebbero state previamente comunicate all’amministratore del Condominio (come pure previsto dal regolamento)”.

I giudici di secondo grado affermano che “le locazioni stipulate dagli appellati sono riconducibili a quelle per finalità turistiche per brevi periodi non superiori a 30 gg ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.79/2011, che la Regione Lombardia ha espressamente escluso dall’ambito delle attività ricettive (quali proprio quelle di Bed and Breakfast ed affittacamere): esse non si distinguono dunque dalle ordinarie locazioni (cui certamente il Condominio non può neppure opporre un proprio gradimento, il che porta a ritenere l’onere di informazione preventivo all’Amministratore come finalizzato al più alla facilitazione dei contatti con i conduttori, ogni diversa interpretazione configurando la nullità della clausola), connotandosi solo per la loro durata transitoria”. 

È anche vero che dette locazioni non sono necessariamente più moleste per gli altri condomini rispetto a quanto potrebbe esserlo una di ordinaria durata quadriennale, osservandosi ad esempio che il turista è di norma un adulto, senza animali al seguito e che per la maggior parte della giornata non occupa l’alloggio. 

Con la sentenza n. 93/21 del 13 gennaio la Corte d’Appello di Milano respinge l’appello e condanna il Condominio al pagamento delle spese processuali.