Fumi nel cortile condominiale: il condominio può agire per tutti?

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Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5424 del 2019 ha accolto le richieste formulate da un Condominio, il quale aveva intrapreso un’azione di manutenzione ai sensi dell’art 1170 c.c. per tutti i condomini contro il ristoratore che, a causa della produzione di cibo da asporto, scaricava fumi e odori nel cortile condominiale. 

Più nel dettaglio, il condominio faceva presente di essere possessore del cortile comune e che da gennaio 2019 era stata aperta un’attività di ristorazione in un locale condominiale, da cui promanavano “intollerabili esalazioni odorose” che si diffondevano dall’esercizio commerciale e da una canna fumaria direttamente nella corte, in violazione dell’art. 6 del regolamento.

L’istante ha anche allegato che la questione dei fumi e degli odori era già stata affrontata in due assemblee e che, stante la persistenza del problema, era stato conferito mandato all’amministratore di agire giudizialmente, poiché le esalazioni di fumo e gas avevano reso disagevole l’utilizzo del cortile comune.

Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale di Milano ha ritenuto fondata l’azione di manutenzione esperita dal Condominio ed ha accolto le richieste avanzate, stante la legittimazione attiva del ricorrente che ha agito per tutelare un bene condominiale comune.

Ebbene, dal momento che le azioni possessorie possono essere intraprese anche in difesa del possesso contro fumi, odori e vapori, il Giudice di prime cure ha accolto l’azione del ricorrente, ordinando al titolare dell’attività di ristorazione da asporto la cessazione dell’attività molesta.