Limite di velocità e provvedimento comunale

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Il caso

Un’automobilista veniva accusata di aver violato l’art. 142 C.d.S. per aver superato il limite di velocità di 60 chilometri orari fissato su un tratto di strada.

I giudici di primo grado ritengono lecito annullare il verbale elevato dalla polizia municipale giacché “essendo tale limite di velocità derogatorio del limite di 90 chilometri orari vigente per le strade extraurbane secondarie” l’amministrazione comunale avrebbe dovuto fornire una prova del provvedimento con cui è stato introdotto “il diverso limite di velocità”.

Avverso la sentenza di annullamento del verbale proponeva ricorso presso la Suprema Corte il Comune lamentando tra gli altri motivi il mancato riconoscimento dell’ “efficacia fidefacente al verbale di contestazione in cui si dava atto che nel tratto di strada percorso dall’opponente sussisteva il limite di velocità di km/h 60” e che “tale limite era asseverato dalla segnaletica stradale presente in loco”. 

La Suprema Corte ritiene il ricorso manifestamente infondato. 

Secondo i Giudici di terzo grado “l’indicazione contenuta nel verbale circa l’esistenza del limite di velocità” non è valida per superare il rilievo del giudice a quo che correttamente “ha ritenuto l’opposizione fondata per non avere il comune provato l’esistenza di un provvedimento derogatorio al limite di velocità imposto dalle norme ordinarie, non potendo la sussistenza di tale atto reputarsi implicita e presupposta nella predetta indicazione del verbale, che appare del tutto generica e riferibile anche alla sola esistenza della segnaletica stradale”. 

Il provvedimento comunale inoltre “non può ritenersi implicito nell’installazione del segnale nel luogo della contravvenzione, atteso che l’obbligatorietà della prescrizione contenuta nel segnale rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale esso è stato apposto”. 

Giustamente il Tribunale quindi ha ritenuto “non provata da parte dell’amministrazione la legittimità di tale limite in assenza di provvedimento derogatorio”. 

Con la sentenza n.36412/21 del 24 novembre la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente in solido al pagamento delle spese del giudizio.