Incidente: pedone responsabile se attraversa mentre parla al cellulare

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Per il Tribunale di Trieste risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta del pedone il quale, in spregio alle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immesso repentinamente sulla strada, parlando al telefono, senza neanche guardare il sopraggiungere di veicoli. Il Giudice triestino con la sentenza n. 380 del 2019 ha ritenuto responsabile per l’ottanta per cento il pedone del proprio investimento.

Più nel dettaglio, nel caso di specie un pedone citava davanti al Giudice di Pace il conducente, il proprietario e il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, chiedendo di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento dei danni.

Tuttavia il Giudice di Pace respingeva la domanda dell’attrice, la quale proponeva appello. Il Tribunale adito in veste di Giudice d’Appello premette che, in caso di investimento del pedone, è necessario applicare l’art. 2054 c.c, che al comma 1 prevede “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. E’ tuttavia necessario ribadire che: “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza”. Alla stregua di questi criteri si è ritenuto in particolare che il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 c.c., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza.

Alla luce di tali premesse il Tribunale di Trieste ha attribuito l’ottanta per cento di colpa al pedone ed il restante venti per cento al conducente dell’auto.