Si alla pensione e attività lavorativa dell’amministratore di condominio, ma dipende dal tipo di trattamento previdenziale di cui si beneficia

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Bisogna però fare una precisazione tecnica fondamentale, in quanto l’attività di amministratore di condominio può configurarsi in modi diversi dal punto di vista fiscale e previdenziale. Se il compenso annuo non supera i 5.000 euro lordi e l’incarico è svolto in modo non continuativo, l’attività rientra nell’ambito del lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del c.c.. In questo caso non è richiesta apertura di partita IVA, il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto del 20% da parte del condominio che eroga il pagamento e non scattano obblighi contributivi verso la Gestione Separata INPS.
Indipendentemente dal tipo di pensione, chiunque percepisca compensi per l’attività di amministratore è tenuto a rispettare una serie di obblighi fiscali. I compensi ricevuti, che il condominio è obbligato a certificare tramite la Certificazione Unica, devono essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi e concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda il modello 730 precompilato. In presenza di nuovi redditi da attività autonoma sono necessarie alcune verifiche prima della presentazione, per evitare omissioni che potrebbero condurre ad accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Prima di rispondere positivamente all’assemblea condominiale e accettare la nomina, è consigliabile verificare tre aspetti.

Il primo riguarda la tipologia della pensione percepita, consultando il proprio estratto conto previdenziale sul portale INPS o, se necessario, rivolgendosi a un patronato o a un consulente del lavoro per chiarire il regime di cumulo applicabile. La seconda verifica attiene alla tipologia di compenso previsto. Bisogna accertare se la natura dell’incarico consenta di restare nell’ambito dell’occasionalità o se richieda l’apertura della partita IVA. La terza, infine, riguarda gli aspetti dichiarativi, ossia come i nuovi redditi si integreranno con la dichiarazione dei redditi già presentata negli anni precedenti.