Nel caso in esame, la proprietaria di un appartamento ha trattenuto la cauzione richiesta alla conduttrice al momento della stipula dell’accordo, sostenendo che durante la locazione l’inquilina aveva procurato dei danni al bene, nello specifico la rimozione di due porte e una serie di impronte di mobili a quadri sulle pareti. Oltre a trattenere la cauzione (un assegno da 1.200 euro) la proprietaria ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 5mila euro. L’articolo 1590 del Codice civile dispone in effetti che «il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto». La norma precisa, però, come «in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione» e, soprattutto, che «il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà». Il normale degrado della cosa deve ritenersi già compensato dal canone di locazione.
Immobile in affitto: l’inquilina non risponde per i danni dovuti all’uso
- Articolo pubblicato:5 Novembre 2023
- Categoria dell'articolo:Attualità
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