E’ perseguibile d’ufficio l’occupazione abusiva di un alloggio popolare

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La Corte di Cassazione ha stabilito con sentenza n. 35885 depositata in data 29 agosto 2023 nella quale, ribaltando il precedente giudizio di merito, ha ritenuto violenta e clandestina l’occupazione abusiva di un immobile popolare posta in essere dall’imputata. In ragione della condotta del tutto arbitraria, il reato è perseguibile d’ufficio.

Il caso di specie sottende l’analisi del concetto di perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p.

Ancor prima, la Corte richiama la nozione di «bene pubblico» ritenendosi per tale, ai sensi dell’art. 822 c.c., i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, quindi anche i beni facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti e destinati ad uso pubblico.

Partendo da questa analisi, la Corte osserva che «l’alloggio realizzato dall’istituto autonomo delle case popolari (IACP) conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all’assegnatario con la conseguente realizzazione, nel caso di introduzione abusiva. Dopo tale doverosa premessa, il Collegio censura la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GIP del tribunale di Roma nei confronti dell’imputata, responsabile di aver occupato, a fini abitativi, un immobile di proprietà del Comune in violazione della procedura di assegnazione.