Domicilio legale obbligatorio dal 1° ottobre 2020 per imprese e professionisti

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L’articolo 37 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede espressamente che, entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese avrebbero dovuto comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale.

Come verificare l’iscrizione del domicilio digitale al registro delle imprese?

Le imprese possono verificare la corretta comunicazione del domicilio digitale in vari modi.

  • possono consultare e scaricare una visione aggiornata della propria impresa dal cassetto digitale dell’imprenditore (si può accedere ad esempio tramite SPID)
  • possono ricercare il nome della propria impresa sul sito registroimprese.it
  • possono entrare sul sito dell’INIPEC inserendo il C.F. della propria azienda.

Sarebbe opportuno controllare anche l’effettivo funzionamento del proprio domicilio digitale in quanto tale servizio potrebbe risultare inattivo a causa di mancato rinnovo.

A quali sanzioni vanno incontro le imprese?

Le società che hanno un domicilio digitale inattivo o che non sia stato comunicato al registro delle imprese entro il 1° ottobre possono incorrere in una sanzione compresa tra 206 e 2064 euro (sanzione prevista dall’articolo 2630 cod. civ.).

Le imprese individuali  possono incorrere invece in sanzioni che variano dai 30 ai 1548 euro (sanzione prevista dall’articolo 2194 cod. civ.).

Dal 1° ottobre a tutte le imprese che non hanno comunicato la PEC, oltre al pagamento della sanzione amministrativa si ritroveranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.

Tutte le nuove domande di iscrizione da parte di nuove imprese individuali che non indicheranno il proprio domicilio digitale verranno solo sospese e non sanzionate.

In caso di domicilio inattivo l’azienda dovrà comunicare al registro delle imprese un nuovo domicilio digitale entro un massimo di 30 giorni. Superato il termine verrà assegnato d’ufficio un nuovo domicilio e l’azienda verrà sanzionata.

A quali sanzioni vanno incontro i professionisti, gli ordini e i collegi?

Il professionista iscritto in albi istituiti con legge statale  dovrebbe aver comunicato entro il 1°ottobre il domicilio digitale al proprio ordine o collegio. Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco  riservato i dati dei propri iscritti con relativo domicilio digitale. Tale elenco è consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni. In caso di mancata comunicazione l’ordine o collegio di appartenenza concederà al professionista 30 giorni per comunicare il proprio domicilio digitale. Superato il termine il professionista verrà sospeso dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del suddetto domicilio.

Qualora fosse il collegio a non pubblicare l’elenco riservato, evitando di comunicare alla Pubblica Amministrazione i nominativi dei propri iscritti e relativo domicilio digitale, si andrebbe incontro allo scioglimento e al commissariamento del collegio stesso.