Causa l’incidente e prova a scappare: impossibile parlare di mero tentativo di fuga

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L’incidente risale all’aprile del 2015: una donna, alla guida della propria vettura, taglia la strada ad un motociclo e provoca la caduta dell’uomo in sella. Non contenta, però, prova anche a scappare, pigiando il piede sull’acceleratore per allontanarsi rapidamente dal luogo dell’incidente.
La fuga dell’automobilista dura tuttavia solo pochi metri. Proprio in quegli istanti, difatti, sul tratto di strada in cui si è verificato l’incidente passa una vettura della Polizia: gli agenti che hanno assistito all’incidente, provvedono a bloccare prontamente la donna.
Inevitabile il processo ed inevitabile la condanna. Nessuna giustificazione, né in Tribunale, né in Appello, né infine in Cassazione, per la donna al volante, colpevole non solo di «non essersi fermata e non aver prestato assistenza al motociclista» ma anche di «avere rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro ed al pre-test per la ricerca di stupefacenti, colpendo volontariamente una vetrata negli uffici della Polizia e procurandosi lesioni al capo» e di «avere successivamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti anche al Pronto Soccorso». Consequenziale la pena, fissata in due anni e due mesi di reclusione.

Inutile l’obiezione proposta in Cassazione dal legale della donna, obiezione secondo cui «la fuga potrebbe ritenersi configurabile in forma tentata» poiché l’automobilista «è stata prontamente fermata e identificata dagli agenti della polizia». Respinta, di conseguenza, l’ipotesi di una riduzione della pena.
I Giudici del ‘Palazzaccio’ sono netti: non può parlarsi di mero tentativo di fuga alla luce del «pronto intervento delle forze dell’ordine» che, come detto, «hanno fermato la donna subito dopo l’incidente», a pochi metri da dove era avvenuto l’incrocio fatale col motociclo.
Centrale una semplice considerazione: «la mancata fermata», punita dal Codice della strada, «costituisce una condotta omissiva istantanea, non frazionabile, a cui, peraltro, non deve seguire alcun evento». Ciò significa che «l’inadempimento all’obbligo giuridico collegato alla provocazione di un incidente si verifica immediatamente e per la sua stessa struttura non ne è configurabile una interruzione», è questo il principio espresso dai magistrati con la sentenza n. 46213/19, sez. IV Penale, depositata oggi.