Cassazione: bisogna sempre fermarsi allo stop

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Davanti al segnale di “stop” i conducenti di autoveicoli hanno sempre l’obbligo di arrestare la marcia, anche quando la strada risulta libera. Infatti, è stata superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 c.c., la quale opera solo qualora non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità: chi non rispetta il segnale deve ritenersi esclusivamente responsabile del sinistro. 

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30993 del 2018, con la quale i giudici hanno respinto il ricorso di un automobilista la cui vettura era stata coinvolta in un sinistro.

Nella fattispecie, il Tribunale aveva ritenuto che l’incidente fosse da addebitare alla condotta di guida imprudente dello stesso attore, il quale stava procedendo a velocità eccessiva su strada bagnata e non si era fermato al segnale di “stop”. Una decisione confermata anche in seconde cure, in cui veniva accertato che l’automobilista non si era accorto dello stop e aveva così causato il sinistro. In Cassazione, l’automobilista lamenta che il giudice a quo aveva escluso ogni responsabilità del conducente dell’altra auto, in quanto “l’accertamento della colpa anche grave di uno dei conducenti non libera l’altro dall’onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Gli Ermellini respingono con rigore tale doglianza, rammentando che il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre la marcia, persino quando la strada nella quale intendano confluire sia libera da veicoli. Ne consegue che, qualora il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054, II comma, c.c. Tale presunzione, si legge nell’ordinanza, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità, essendo la stessa logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. 4055/2009 e 15434/2004).

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto priva di prova la responsabilità del sinistro a carico dell’altro conducente, risultando accertato, al contrario, che l’attore stesse viaggiando “a velocità molto elevata e non adeguata alla situazione del luogo (asfalto bagnato, strada stretta posta nel centro cittadino, incrocio) e che lo stesso non riuscì a frenare in tempo al segnale di stop e tagliò improvvisamente la strada all’altra auto, rendendo inevitabile l’urto violentissimo”.