La clausola di limitazione del rischio non è valida se troppo generica

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Cassazione civile sez. III sentenza 13/04/2015 n.7349

Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20190 del 25.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assicurazione è tenuta ad indennizzare il terzo trasportato anche se al conducente era vietato trasportare passeggeri sul sellino posteriore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19262 del 22.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se è provato che l’impresa assicuratrice ha partecipato ad un “cartello” e, contestualmente, si è verificato un aumento dei prezzi dell’Rc auto, allora si presume che l’aumento dipenda dall’intesa restrittiva della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza in oggetto bocciando la sentenza della Corte di appello di Napoli la quale aveva addossato sul consumatore, che aveva fatto ricorso per ottenere il risarcimento del danno, l’onere di fornire la prova che l’intesa anticoncorrenziale sia fosse tradotta in un aumento dei premi.
Secondo la suprema Corte infatti “Sussiste un principio di diritto per cui l’avere l’impresa assicuratrice partecipato all’intesa e l’essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa e tale presunzione può essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilità di prova diretta), che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13604 del 21.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se i sintomi della futura malattia sono <> e <> al punto che neppure i medici vi hanno dato rilevanza, non può qualificarsi come <> né <> il comportamento del richiedente un assicurazione sulla vita che in sede di stipula li abbia taciuti.
Per la Corte infatti, <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1083 del 18.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di ritardo nel versamento dell’indennizzo il rischio di dover pagare oltre il massimale grava sulla compagnia di assicurazione. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale “al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni di cui disponga e utili all’apprezzamento del fatto, va posto a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro sessanta giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato, nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8235 del 07.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le assicurazioni non possono limitare la responsabilità con l’introduzione di clausole generiche che non danno l’opportunità di comprendere quali sono i danni oggetto del contratto. Per la Corte si deve considerare non consentita la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza in modo ampio e indeterminato (nella specie la clausola prevedeva danni “da qualsiasi causa determinati”) la non comprensione dei danni nell’oggetto del contratto stesso.