Assicurazioni, con la prova del “cartello” scatta il risarcimento per i premi troppo alti

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Cassazione civile sez. III sentenza 13/04/2015 n.7349

Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20190 del 25.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assicurazione è tenuta ad indennizzare il terzo trasportato anche se al conducente era vietato trasportare passeggeri sul sellino posteriore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19262 del 22.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se è provato che l’impresa assicuratrice ha partecipato ad un “cartello” e, contestualmente, si è verificato un aumento dei prezzi dell’Rc auto, allora si presume che l’aumento dipenda dall’intesa restrittiva della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza in oggetto bocciando la sentenza della Corte di appello di Napoli la quale aveva addossato sul consumatore, che aveva fatto ricorso per ottenere il risarcimento del danno, l’onere di fornire la prova che l’intesa anticoncorrenziale sia fosse tradotta in un aumento dei premi.
Secondo la suprema Corte infatti “Sussiste un principio di diritto per cui l’avere l’impresa assicuratrice partecipato all’intesa e l’essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa e tale presunzione può essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilità di prova diretta), che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto”.