Cassazione civile sez. III sentenza 13/04/2015 n.7349
Nell’ipotesi di assicurazione presso diversi assicuratori, qualora l’assicurato agisca contro l’assicuratore per ottenere il pagamento dell’indennità dovuta secondo il contratto con il medesimo stipulato, è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poiché tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso del terzo comma dell’art. 1910 c.c. un danno indennizzabile sussiste solo se esso ricorre.
Corte di Cassazione, sentenza n. 20190 del 25.09.2014
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assicurazione è tenuta ad indennizzare il terzo trasportato anche se al conducente era vietato trasportare passeggeri sul sellino posteriore.
Corte di Cassazione, sentenza n. 19262 del 22.09.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se è provato che l’impresa assicuratrice ha partecipato ad un “cartello” e, contestualmente, si è verificato un aumento dei prezzi dell’Rc auto, allora si presume che l’aumento dipenda dall’intesa restrittiva della concorrenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza in oggetto bocciando la sentenza della Corte di appello di Napoli la quale aveva addossato sul consumatore, che aveva fatto ricorso per ottenere il risarcimento del danno, l’onere di fornire la prova che l’intesa anticoncorrenziale sia fosse tradotta in un aumento dei premi.
Secondo la suprema Corte infatti “Sussiste un principio di diritto per cui l’avere l’impresa assicuratrice partecipato all’intesa e l’essersi verificato un aumento del premio determinano una situazione per cui si deve presumere che l’aumento sia ricollegato totalmente o parzialmente alla partecipazione all’intesa e tale presunzione può essere superata dall’assicurazione attraverso la dimostrazione, con qualsiasi mezzo probatorio, ivi comprese le presunzioni (ove sussista impossibilità di prova diretta), che in realtà nel caso concreto ciò non è accaduto”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 13604 del 21.06.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se i sintomi della futura malattia sono <
Per la Corte infatti, <
Corte di Cassazione, sentenza n. 1083 del 18.01.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di ritardo nel versamento dell’indennizzo il rischio di dover pagare oltre il massimale grava sulla compagnia di assicurazione. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale “al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni di cui disponga e utili all’apprezzamento del fatto, va posto a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno entro sessanta giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato, nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8235 del 07.04.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che le assicurazioni non possono limitare la responsabilità con l’introduzione di clausole generiche che non danno l’opportunità di comprendere quali sono i danni oggetto del contratto. Per la Corte si deve considerare non consentita la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza in modo ampio e indeterminato (nella specie la clausola prevedeva danni “da qualsiasi causa determinati”) la non comprensione dei danni nell’oggetto del contratto stesso.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1823 del 15.01.2010
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’assicurazione è sempre tenuta ai danni quando rilascia il contrassegno. Infatti deve il risarcimento per un indicente stradale anche se la polizza non è valida. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di una compagnia di assicurazione che non voleva risarcire i danni per la morte, in un incidente stradale provocato dal suo assicurato, di tre ragazzi sostenendo la nullità del contratto stipulato. La quarta sezione penale ha chiarito che nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa non assumono rilievo questioni riguardanti la validità della polizza. Per quanto concerne la relazione tra danneggiato ed assicuratore vale, infatti, il principio posto dall’art. 7 della legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria. In particolare, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo,pure se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi.
Corte di Cassazione, sentenza n. 44165 del 18.11.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esam eha precisato che l’investimento volontario di alcuni pedoni non libera l’assicurazione dal risarcire il danno. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una compagnia condannata, quale responsabile civile, a risarcire il danno subito da alcune persone investite volontariamente da un’auto al termine di un violento alterco. Il conducente è stato condannato in sede penale a sei anni di reclusione e a risarcire il danno in solido con la compagnia che aveva assicurato il veicolo investitore. L’assicurazione ha cercato di essere esentata dall’obbligo sostenendo che un contratto assicurativo che garantisca la commissione di un reato deve essere considerato contrario all’ordine pubblico inducendo al crimine e favorendone la commissione. In questo caso, ha precisato la compagnia, l’auto è stata utilizzata come un’arma e, quindi, deve cadere la copertura assicurativa. La Cassazione, al contrario ha sostenuto che in tema di responsabilità civile da circolazione stradale la legge non distingue di per sé tra azioni colpose o dolose, “sicchè entrambe le condotte devono ritenersi ricomprese nella tutela medesima non dovendosi interpretare l’illecito civile in questione come autonomo”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 23739 del 10.11.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precistao che la vedova del cacciatore morto per un incidente durante l’attività venatoria non ha diritto ad alcun indennizzo dall’assicurazione se il fucile usato dal marito non era in regola con la legge. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una signora, che aveva perduto il marito in un incidente di caccia, nei confronti di una compagnia di assicurazioni. La Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha affermato che l’attività venatoria posta in essere dall’uomo non poteva affatto considerarsi esercitata in modo legale in quanto svolta con un’arma non consentita. Ne consegue che l’uso di un’arma illegale per l’esercizio della caccia (nella specie una carabina) ha comportato inevitabilmente la sottrazione del sinistro alla garanzia per la responsabilità civile e a quella non obbligatoria per gli infortuni in quanto l’operatività della polizza non può che essere strettamente collegata all’esercizio dell’attività venatoria in modo conforme alla legge.
Corte di Cassazione, sentenza n. 18401 del 19.08.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che la perdita della copertura assicurativa dovuta ad un’alterazione del ciclomotore responsabile del sinistro non intacca le chance di risarcimento del danneggiato. Per la Cassazione l’intero indennizzo viene posto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Sarebbe assurdo, spiega infatti la Corte, che le conseguenze di un comportamento, che ha ricadute civili e penali per l’autore, si risolvesse in danno della vittima del fatto lesivo alla quale altrimenti sarebbe assicurato un minore grado di tutela.
Cassazione civile sez. VI sentenza 21/10/2015 n.21318
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.