Quando le infiltrazioni provengono da terrazze, lastrici solari o parti comuni e sono riconducibili alla condotta di più soggetti, il proprietario dell’immobile danneggiato non è tenuto a individuare preventivamente la quota di responsabilità di ciascuno. In presenza di un unico evento dannoso, i diversi responsabili possono essere condannati in solido, con la conseguenza che il danneggiato può chiedere l’intero risarcimento anche a uno soltanto di essi.
È questo il principio centrale affermato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 23 luglio 2026, n. 23963, pronunciata in una controversia relativa alle infiltrazioni subite da un’autorimessa collocata al piano interrato di due edifici condominiali. La Cassazione conferma la correttezza della condanna solidale applicando l’articolo 2055 c.c.
Secondo la Corte, quando il medesimo danno deriva da più azioni o omissioni che hanno concorso in modo efficiente alla sua produzione, ciascun responsabile è obbligato nei confronti del danneggiato per l’intero risarcimento.
La solidarietà tutela infatti il creditore e rafforza la possibilità di ottenere concretamente il ristoro del danno. Il proprietario dell’immobile danneggiato può pertanto agire contro tutti i corresponsabili oppure chiedere l’intero importo a uno solo di essi, senza dover prima dimostrare quale percentuale del danno sia imputabile a ciascun soggetto.
Il principio trova applicazione anche quando le responsabilità derivano da titoli differenti. Nel caso esaminato, ad esempio, concorrevano la responsabilità del condominio e quella dei proprietari titolari dell’uso esclusivo delle terrazze. Anche in questa ipotesi, precisa la Cassazione, il regime previsto dall’articolo 2055 c.c. opera pienamente. La Suprema Corte esclude, tuttavia, che tali soggetti debbano essere considerati litisconsorti necessari.
Nelle obbligazioni solidali inoltre il rapporto processuale è scindibile: il danneggiato può agire anche soltanto contro uno o alcuni dei coobbligati. La mancata chiamata in giudizio di tutti i potenziali corresponsabili non determina quindi la nullità del procedimento e non impedisce al giudice di pronunciare la condanna.
Quando il danno è unitario e deriva dal concorso di più condotte, il proprietario danneggiato non deve necessariamente ricostruire in anticipo le percentuali di colpa. Può chiedere l’intero risarcimento ai soggetti individuati come responsabili, anche se le infiltrazioni dipendono contemporaneamente da difetti costruttivi, carenze manutentive e cattiva impermeabilizzazione.
La suddivisione delle quote resta confinata ai rapporti interni tra i corresponsabili e potrà essere definita attraverso l’azione di regresso.
