Il datore può controllare dove ti trovi mentre lavori in smart working

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La vicenda concerne una dipendente pubblica autorizzata a svolgere la prestazione in modalità agile da tre sedi previste da un accordo individuale con l’amministrazione. Per il monitoraggio delle presenze, l’ente utilizzava l’applicazione denominata Time Relax, in grado di rilevare la posizione geografica del lavoratore esclusivamente al momento della timbratura di ingresso o di uscita. Il sistema prevedeva inoltre controlli a campione, durante i quali l’ufficio ispettivo richiedeva telefonicamente al dipendente di attivare la geolocalizzazione e di effettuare una nuova marcatura.

In occasione di due verifiche effettuate il 23 e il 25 gennaio 2024, è emerso che la lavoratrice si trovava in una postazione non autorizzata. Ne è derivato un procedimento disciplinare, successivamente sospeso, e un esposto alla Procura, archiviato. La dipendente ha quindi presentato ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, denunciando un trattamento illecito delle informazioni di localizzazione.

Con il provvedimento n. 135 del 13 marzo 2025, il Garante ha accolto il reclamo e irrogato una sanzione di 50.000 euro all’amministrazione. L’Autorità ha contestato la violazione di diversi articoli del GDPR (artt. 5, 6, 13, 25, 35 e 88) e del Codice della privacy (artt. 113 e 114). Secondo il Garante, la geolocalizzazione del personale in smart working costituisce un controllo a distanza incompatibile con la flessibilità propria di tale modalità lavorativa, non riconducibile alle finalità legittime previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori; è stata inoltre ritenuta irrilevante la manifestazione di consenso della dipendente all’uso dell’applicazione.

Con la decisione del Tribunale, sono state annullate sia l’ordinanza-ingiunzione del Garante sia la successiva cartella esattoriale, accogliendo integralmente le argomentazioni dell’ente ricorrente.
La decisione si basa sull’interpretazione dell’articolo 4 della legge n. 300/1970, che distingue chiaramente due categorie di strumenti. I dispositivi idonei a consentire un controllo a distanza dell’attività lavorativa sono ammessi esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, previa intesa con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. Gli strumenti impiegati dal lavoratore per l’esecuzione della prestazione e i dispositivi di rilevazione degli accessi e delle presenze non sono invece soggetti a tali vincoli.

Secondo il Tribunale, l’applicazione oggetto del contenzioso rientra nella seconda categoria. Poiché acquisisce la posizione solo al momento della marcatura e non durante l’intera giornata lavorativa, non permette la ricostruzione degli spostamenti né un monitoraggio continuo della prestazione. Si tratta, in sintesi, di una timbratura integrata da un dato di localizzazione e non di un sistema di sorveglianza.