La vicenda nasce da un procedimento di separazione con anni di controversie giudiziarie, consulenze tecniche, interventi dei servizi sociali e numerosi provvedimenti adottati nell’interesse dei figli.
In primo grado il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e aveva stabilito un contributo economico a carico del padre sia per il mantenimento dei figli che per quello dell’ex coniuge. In seguito, l’evoluzione della situazione familiare e le risultanze delle ulteriori indagini disposte nel giudizio di appello hanno portato a una revisione dell’assetto originariamente stabilito.
La Corte d’Appello aveva ritenuto necessario intervenire in maniera più incisiva sulla gestione della responsabilità genitoriale disponendo l’affidamento esclusivo del figlio minore al padre e prevedendo, per un periodo determinato, la sospensione degli incontri con la madre, accompagnata dall’obbligo per quest’ultima di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il giudice di secondo grado aveva al contempo revocato l’assegno di mantenimento in favore della donna, ritenendo che disponesse di adeguate capacità economiche e di risorse sufficienti per provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento. Contro la decisione la madre ha interposto ricorso per Cassazione articolando plurime censure. Tra queste figuravano contestazioni sull’affidamento esclusivo, nonché limitazione della responsabilità genitoriale, sospensione dei rapporti col figlio, revoca dell’assegno di mantenimento e regolamentazione delle spese processuali.
La Corte ha richiamato alcuni principi consolidati della giurisprudenza in ambito familiare. Il collegio ha rammentato che la bigenitorialità costituisce un valore fondamentale dell’ordinamento e consiste nel diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ambedue i genitori. Tale principio mira a garantire una presenza significativa di madre e padre nella vita del figlio, favorendo il suo sviluppo affettivo, educativo e relazionale.
La Cassazione(n.20033/2026) ha affermato che quando l’interesse del minore risulta concretamente compromesso dall’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, il giudice può adottare misure differenti, compreso l’affidamento esclusivo a uno dei due genitori.
Queste decisioni devono essere fondate su un rigoroso accertamento dei fatti e su una verifica approfondita delle condizioni familiari, delle capacità genitoriali e delle conseguenze che determinate condotte possono avere sul benessere del minore.
La S.C. ha confermato la validità delle misure ribadendo un principio fondamentale del diritto di famiglia contemporaneo: il diritto del minore alla bigenitorialità rimane un valore centrale, ma non può prevalere automaticamente quando il mantenimento dell’assetto condiviso rischia di compromettere il benessere psicologico, educativo e relazionale del figlio.
