Nel caso specifico, l’attrice ha promosso un’azione legale al fine di ottenere la restituzione della somma di denaro precedentemente corrisposta al convenuto per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della loro futura dimora coniugale. Tali beni, in seguito alla cessazione del rapporto di fidanzamento, sono stati trattenuti dal convenuto, il quale ha manifestato l’intenzione di appropriarsene e ha espressamente promesso di restituire all’ex compagna le somme anticipate per il finanziamento dell’acquisto.
La domanda è stata parzialmente accolta sia dal Tribunale di Venezia che dalla Corte d’Appello di Venezia, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il convenuto al pagamento di un importo superiore a quello liquidato in primo grado.
Con ricorso per cassazione, il convenuto ha impugnato la pronuncia in sede di legittimità, denunciando la violazione e la falsa applicazione della legge, sostenendo che l’attrice avrebbe dovuto promuovere un’azione di arricchimento senza causa, anziché un’azione contrattuale, come da lui ritenuto più corretto.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso.
Infatti, la pretesa dell’attrice si fondava su una promessa di pagamento formalizzata dal convenuto immediatamente dopo la crisi del rapporto sentimentale.
Come noto, l’istituto della promessa di pagamento prevede un meccanismo di inversione dell’onere della prova a favore del beneficiario.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, la ricognizione di debito, analogamente alla promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha natura confermativa, comportando un’astrazione meramente processuale della causa del debito e conseguente relevatio ab onere probandi, rispetto all’esistenza del rapporto fondamentale che si presume, fino a prova contraria.
L’efficacia vincolante della dichiarazione decade esclusivamente qualora sia accertato, con sentenza definitiva, che il rapporto non sia mai stato instaurato, sia cessato o che sussista una causa di invalidità, una condizione di efficacia o altro elemento dell’obbligazione a monte che possa, in qualsiasi modo, compromettere il debito oggetto di riconoscimento. Si osserva, in generale, che la disciplina della rottura del fidanzamento comporta conseguenze giuridiche che non rientrano nelle tradizionali categorie della responsabilità civile, trattandosi di obbligazioni ex lege che prescindono da presupposti di illiceità o inadempimento.
Il diritto alle restituzioni derivante dalla controversia in corso non deve essere confuso con quello espressamente previsto dal legislatore, in particolare per quanto riguarda i doni fatti in occasione del fidanzamento.
