Il distacco dai servizi comuni di riscaldamento e acqua calda non costituisce violazione del diritto alla salute

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In ambito condominiale, il distacco dei servizi di riscaldamento e acqua calda a carico di un condomino moroso, qualora ricorrano i presupposti previsti dall’articolo 63, comma 3 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, è legittimo, in quanto tali servizi non sono da considerarsi intangibili. Accreditare l’ipotesi contraria, che, presupponendo una potenziale antitesi tra la citata disposizione e l’articolo 32 della Costituzione, il quale tutela il diritto alla salute, qualifichi tali servizi come essenziali, condurrebbe all’illogica conclusione di imporre agli altri condòmini, in regola con il pagamento dei contributi, il peso della morosità del condomino inadempiente.

Tali condòmini, non volendo esporsi al rischio di subire l’interruzione della fornitura da parte del terzo gestore, sarebbero chiamati a sostenere gli oneri derivanti dall’inadempienza altrui. Non è, inoltre, sostenibile che l’articolo 32 della Costituzione imponga un simile dovere solidaristico nei confronti degli altri condòmini. Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Venezia, sezione I civile, nell’ordinanza del 1° ottobre 2025, numero 17330.

Nel caso concreto, il condominio ha richiesto l’autorizzazione ad accedere all’unità abitativa di proprietà di una condomina al fine di provvedere al distacco dei servizi di riscaldamento e acqua calda, sulla base di una morosità ultra-semestrale nel pagamento dei contributi condominiali, ai sensi dell’articolo 63, terzo comma delle Disposizioni attuative del Codice civile. La documentazione fornita è stata ritenuta idonea ad autorizzare lo stop alle forniture, non rilevando, secondo i giudici, la presunta lesione del diritto alla salute.

L’intervento di distacco, ed è qui la precisazione rilevante, deve essere effettuato a spese della condomina morosa, mediante accesso di tecnici, ove necessario, anche all’interno della sua abitazione, avvalendosi, se necessario, anche della forza pubblica. Prevale, dunque, l’interesse della gestione condominiale rispetto alla posizione del debitore.