Intelligenza artificiale, redazione atti difensivi e responsabilità dell’avvocato

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L’IA non è vietata né demonizzata, ma considerata uno strumento che, se usato senza controllo, viola i doveri di diligenza, lealtà e correttezza processuale, giustificando la condanna per responsabilità aggravata. Lo affermano le sentenze del Tribunale di Mantova (24/03/2026) e del Tribunale di Verona (10/02/2026).

La sentenza di Mantova riguarda l’uso dell’IA negli studi legali, affermando che l’IA nella redazione degli atti difensivi non riduce, ma aumenta, l’obbligo di controllo del difensore. L’uso di argomentazioni basate su massime giurisprudenziali inesatte o non pertinenti, generate da IA senza verifica, può integrare colpa grave ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

L’automatizzazione della redazione degli atti non esclude la responsabilità professionale dell’avvocato, che deve verificare la correttezza e la rilevanza delle fonti. L’IA è uno strumento di supporto, il cui uso improprio può tradursi in abuso del processo e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

Il Tribunale di Verona ha sancito l’obbligo di controllo rafforzato per gli avvocati che utilizzano IA generativa. Il caso riguardava un avvocato che ha firmato un atto senza leggerlo, contenente una proposta di proseguimento di un assistente di IA generativa senza alcuna precisazione. Il Tribunale ha considerato ciò una prova di colpa grave per omesso controllo.

L’uso di sistemi di IA, come Claude o Copilot, non è vietato agli avvocati italiani. Non esiste un obbligo di disclosure al giudice o alla controparte sull’uso di tali strumenti. L’avvocato ha il dovere di diligenza qualificata, che include il controllo di ciò che firma. Con l’IA generativa, il controllo richiesto è più intenso. Gli output autonomi possono contenere pregiudizi, discriminazioni, allucinazioni o istruzioni di sistema non cancellate (come nel caso veronese). La diligenza ordinaria non basta: serve un controllo rafforzato.

Entrambi i giudici ravvisano colpa grave nella condotta della parte soccombente, non solo per la manifesta infondatezza delle domande o delle difese, ma soprattutto per la carenza di un adeguato vaglio critico dei contenuti giuridici negli atti processuali.

Il Tribunale di Verona e quello di Mantova hanno censurato l’uso acritico dell’IA nella redazione di atti processuali. A Verona, la formula “Se vuoi, posso proseguire… Fammi sapere” nell’atto di citazione è stata considerata indice di negligenza qualificata (art. 96, c.p.c.). A Mantova, l’attrice ha citato massime di legittimità non pertinenti, attribuendo loro affermazioni inesistenti, segno di colpa grave e possibile uso di IA senza verifica dei risultati. In entrambi i casi, l’IA non è demonizzata, ma diventa rilevante se usata senza il controllo intellettuale del difensore, violando i doveri di diligenza, lealtà e correttezza processuale. La sanzione non colpisce l’innovazione, ma l’abdicazione alla funzione critica dell’avvocato.