Un uomo aveva citato in tribunale la ex convivente, chiedendone la condanna alla restituzione di circa 20mila euro, a compensazione dei suoi anteriori e spontanei esborsi. Nel triennio di permanenza sotto lo stesso tetto, l’attore era stato il solo percettore di reddito e aveva pagato le spese del mutuo relative all’appartamento di proprietà della donna, all’epoca senza stipendio. Dopo la fine della storia sentimentale scelse la via dell’azione legale per la ripetizione di quanto precedentemente corrisposto non essendo stati rispettati – a suo dire – i principi di proporzionalità ed adeguatezza dei versamenti, tenuto conto dell’importo dello stipendio percepito, delle proprie condizioni sociali e patrimoniali e delle normali necessità quotidiane.
In particolare – come si legge nel testo dell’ordinanza – secondo il ricorrente le sue spese sarebbero del tutto sproporzionate e in eccesso rispetto alle sue possibilità e – anzi – avrebbero determinato un indebito arricchimento a favore dell’ex convivente. Ecco perché, nella disputa giudiziaria, l’uomo sosteneva la fondatezza del suo diritto a ottenere la restituzione di almeno metà della somma, a suo tempo versata per sostenere le spese in convivenza.
Dopo i primi due gradi di giudizio la disputa è giunta in Cassazione, la quale ha ribadito che – con particolare riferimento all’esecuzione degli obblighi di assistenza morale e materiale nascenti dalla formazione sociale della convivenza – i versamenti di denaro effettuati dal convivente a favore dell’altro, durante il rapporto affettivo sotto lo stesso tetto, non possono essere restituiti. Entra, infatti, in gioco la citata obbligazione naturale, ossia un dovere morale o sociale che, pur non essendo giuridicamente coercibile (cioè non può essere imposto da un giudice), produce effetti se spontaneamente adempiuto. In termini pratici, una volta che il soggetto – in forma di collaborazione verso il convivente – ha volontariamente eseguito la prestazione (ad es. un pagamento), non può più chiederne la restituzione.
Per la Suprema Corte l’importo complessivo versato per sostenere le rate mensili del mutuo era corrispondente a quanto di solito è speso dagli inquilini a titolo di canone di locazione per un appartamento; conseguentemente, risultava proporzionato e, come tale, da ricondursi pienamente ad una forma di collaborazione e di assistenza morale e materiale, doverosa nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo.
