Infermiere e mansioni inferiori: quando scatta il risarcimento

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Il Tribunale di Roma ha accertato la dequalificazione subita dal lavoratore e ha condannato la struttura al risarcimento del danno non patrimoniale, parametrato al 25% della retribuzione media mensile. La Corte d’Appello di Roma, pur confermando l’esistenza dell’inadempimento datoriale, ha ridotto l’entità del risarcimento, stimando l’incidenza delle mansioni inferiori nel 10% della giornata lavorativa.

I giudici di secondo grado hanno osservato come, pur non essendoci una prevalenza quantitativa dei compiti inferiori, l’adibizione agli stessi fosse risultata sistematica a causa della cronica mancanza di personale ausiliario all’interno dei reparti.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Fondazione ed ha ribadito che il datore di lavoro può assegnare il lavoratore a compiti inferiori solo entro limiti rigorosi: tali attività non devono essere estranee alla professionalità dell’interessato, devono rispondere a obiettive esigenze organizzative o di sicurezza e, soprattutto, devono restare marginali oppure occasionali. Non è sufficiente, pertanto, che le mansioni qualificate rimangano prevalenti sul piano quantitativo.

Quando il datore impone in modo sistematico compiti inferiori non accessori, incide comunque sulla coerenza tra inquadramento e attività svolta e lede la professionalità del dipendente. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto tutt’altro che irrilevante l’adibizione dell’infermiere a mansioni inferiori per il 10% del tempo lavorativo, protratta per oltre dieci anni.
La Corte di Cassazione ha respinto anche la censura relativa al danno non patrimoniale. La Fondazione contestava l’utilizzo delle presunzioni, sostenendo che la durata del demansionamento non soddisfacesse i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dagli articoli 2727 e 2729 del codice civile. La Suprema Corte ha invece confermato la correttezza del ragionamento adottato dai giudici di merito: la prolungata, costante e quotidiana esecuzione di mansioni inferiori costituisce un elemento idoneo a fondare, in via presuntiva, la prova del pregiudizio alla personalità morale e all’identità professionale del lavoratore. Ha inoltre ribadito che la valutazione degli indizi è di competenza del giudice di merito e può essere impugnata in cassazione esclusivamente nei limiti del vizio di sussunzione.

A tal proposito, si aggiunge un ulteriore aspetto: trattandosi di violazione riconducibile all’articolo 2087 del codice civile, la prova liberatoria spettava alla datrice di lavoro, che nel caso concreto non è stata fornita.