La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, si è espressa in materia di accertamento della paternità.
Nello specifico, il Tribunale aveva accolto la richiesta di accertamento della paternità presentata da una donna che sosteneva di essere nata da una relazione extraconiugale tra la madre ed un uomo ormai deceduto. Erano, perciò, stati chiamati in giudizio i suoi due presunti fratelli biologici che, all’esito degli accertamenti medici effettuati, risultavano inequivocabilmente figli dello stesso genitore.
Pertanto, la donna chiedeva di essere dichiarata figlia dell’uomo ormai deceduto, con ogni conseguenza di legge, esponendo che: sua madre aveva conosciuto il convenuto in occasione di un concerto quando aveva circa 30 anni e lavorava come rilegatrice presso un’impresa, dopo aver vissuto per alcuni anni con la madre e la nonna materna, al momento della morte della madre, occorso nell’anno 1947, si era trasferita presso la abitazione di una zia, e del marito i quali le avevano riferito l’identità del padre, circostanza dai medesimi conosciuta in ragione dell’amicizia e delle confidenze fatte da quest’ultimo alla stregua delle quali, in particolare, lo stesso aveva assicurato che si sarebbe preso cura della attrice al compimento di 16 anni, promessa che, tuttavia, non era stata mantenuta;
Contrariamente agli assunti difensivi dei convenuti, era, poi, stato stabilito che «l’ingresso nel processo dell’esame del DNA non era subordinato al positivo accertamento della prova storica dell’esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, nonché le relative risultanze ben potevano fornire in via esclusiva adeguati elementi di valutazione per affermare il rapporto biologico di paternità».
Inoltre, i convenuti – appellando la decisione del Tribunale – contestavano la c.t.u. per la scelta di effettuare il test c.d. «di fratellanza» anziché di paternità genetico diretto che, secondo la prospettazione degli appellanti, darebbe risultati maggiormente attendibili.
