Ebbene, nel caso analizzato dalla Suprema Corte, il responsabile del personale di una società, già informato su precedenti episodi di assenteismo di un dipendente, decideva di creare un falso profilo Facebook, di sesso femminile, dal quale inviava una richiesta di amicizia a un lavoratore, noto per la sua scarsa osservanza degli orari lavorativi. Il responsabile aveva il sospetto che il lavoratore si fosse allontanato dalla propria postazione per effettuare una telefonata, lasciando così incustodito un macchinario. L’obiettivo del responsabile era, quindi, verificare e dimostrare la negligenza del lavoratore, nonché la commissione di violazioni disciplinari, legate in particolare alla sicurezza sul lavoro. Per questo, decideva di avviare con lui delle conversazioni tramite l’account Facebook, durante l’orario di lavoro. Il dipendente, attirato dalla falsa identità femminile, iniziava ad avviare una serie di conversazioni con il profilo fake, durante le ore di lavoro e da posizioni compatibili con la sede aziendale, come dimostrato dalla geolocalizzazione dell’account Facebook.
La controversia giungeva fino alla Cassazione, che, con la sentenza 10955 del 27 maggio 2015, confermava la sentenza della Corte d’Appello e, a sua volta, si pronunciava a favore dell’azienda. In particolare, gli ermellini stabilivano che la creazione del falso profilo non aveva come scopo un controllo sulla performance lavorativa, ma mirava a prevenire condotte illecite che avrebbero potuto danneggiare l’azienda e mettere a rischio la sicurezza e il funzionamento dei macchinari.
Un’altra ipotesi – che rappresenta una deroga alla previsione di cui all’art. 4 dello Statuto – è quella dei controlli effettuati avvalendosi dell’operato di investigatori privati, al fine di verificare un utilizzo abusivo dei permessi.
La giurisprudenza, ormai consolidata, ritiene generalmente ammissibili i controlli difensivi “occulti”, purché rispettino le garanzie di libertà e dignità dei lavoratori e siano svolti in buona fede. Nel caso specifico, il controllo mediante un falso profilo femminile era giustificato dalle ripetute violazioni del divieto aziendale sull’uso del telefono durante il lavoro. La Cassazione ha ribadito che, in casi simili, il fine di tutelare l’azienda può giustificare mezzi che, in circostanze diverse, sarebbero qualificati come ingannevoli. Con la sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015, la Corte ha quindi respinto il ricorso del dipendente e confermato la legittimità del licenziamento disciplinare, riconoscendo altresì la liceità del controllo attuato attraverso il falso profilo social.
