A partire dal 1° ottobre 2024 saranno tenute al possesso della patente le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. L’Ispettorato ha chiarito il concetto di attività fisica, escludendo soggetti come ingegneri, architetti e geometri che svolgono attività di fornitura o prestazioni intellettuali e non lavorano direttamente nei cantieri, a meno che non lavorino fisicamente in loco.
Tra i requisiti per ottenere la patente, l’Ispettorato ha individuato:
- l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- il completamento degli obblighi formativi previsti dalla legge;
- il possesso di documenti di regolarità contributiva e fiscale;
- la valutazione dei rischi e la designazione di responsabili per la prevenzione e la protezione.
La procedura di rilascio della patente avverrà in maniera digitale accessibile tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attivo dal 1° ottobre 2024, attraverso SPID personale o Carta d’Identità Elettronica (CIE). In attesa del funzionamento del portale, la domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Per imprese e lavoratori autonomi stranieri è essenziale presentare una autocertificazione relativa al possesso di documenti equipollenti alla patente a crediti (per Paesi UE) o attestanti il riconoscimento conforme alla normativa italiana (paesi extra UE).
Al termine della procedura di richiesta, il portale genererà un codice univoco relativo alla patente che verrà emessa in formato digitale. Fino al completo rilascio della patente, le attività potranno comunque essere svolte, a meno che non venga comunicato diversamente dall’Ispettorato, nel caso in cui siano state accertate mancanze nei requisiti da parte del richiedente.
In caso di incidenti sul lavoro nei cantieri che portino alla morte di uno o più lavoratori per responsabilità del datore di lavoro, la durata della sospensione dipenderà dalla gravità degli incidenti e delle violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, oltre alle eventuali recidive, ma non può superare i 12 mesi.
Per quanto riguarda l’assegnazione e l’aggiunta di crediti, si inizia con 30 crediti, che possono aumentare fino a un massimo di 100 crediti. Le circostanze per l’assegnazione di ulteriori crediti sono elencate nell’art. 5 e includono la longevità dell’azienda (fino a 10 crediti), la mancata decurtazione del punteggio, che porta a un incremento di un credito ogni due anni fino a un massimo di 20 crediti, e altre situazioni specifiche che possono portare fino a un massimo di 40 crediti aggiuntivi.
