Consiglio di Stato, sentenza n. 92 del 13.01.2010
Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che la questione della giurisdizione sulle controversie relative a occupazioni di terreni per scopi pubblici è defintivamente risolta a favore del giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, con la decisione in oggetto, ricorda che nella materia dei procedimenti di esproprio sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le cause nelle quali si faccia riferimento – naturalmente anche ai fini della tutela risarcitoria – ad attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità. In sostanza, solo il ristoro discendente da mere condotte illecite – come è il caso, ad esempio, dell’occupazione di aree non comprese nell’originario progetto dell’opera pubblica – e non anche dall’adozione di atti illegittimi costituisce un’ipotesi di risarcimento da comportamento materiale ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
Corte di Cassazione, sentenza n. 36050 del 17.09.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la dichiarazione dello stato di emergenza non comporta una “sospensione” dell’intero ordinamento giuridico che regola le attività amministrative delle zone colpite, ma solo la sospensione di alcune situazioni giuridiche strettamente connesse alla calamità naturale e desumibili dai presupposti e dalle finalità che caratterizzano la legge 225 del 1992 (e l’OPCM del Luglio 2006). In tale contesto l’impatto sulle regole urbanistiche e edilizie non discende da interventi diretti sui PRG, ma dalle modifiche alla normativa di salvaguardia, che ha valenza sovraordinata rispetto alla disciplina urbanistica.
Corte di Cassazione, sentenza n. 26566 del 26.06.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che le opere interne ed in genere una diversa ripartizione interna degli ambienti non richiedono il permesso di costruire, perché non aumentano il volume del fabbricato o la sua superficie. Tuttavia se, all’interno di un vano preesistente e lungo a sua altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto soppalco) non destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cio per le dimensioni e caratteristiche dell’unità abitativa, si realizza un nuovo vano effettivamente abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di intervento potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico .