Il diritto di critica dell’avvocato può essere esercitato anche con toni severi o veementi, purché le espressioni utilizzate:
– siano funzionali alla tutela del cliente;
– concernano i fatti o la condotta oggetto della controversia;
– siano pertinenti alla questione trattata;
– non si configurino come attacchi personali e gratuiti;
– non ledano la dignità morale e professionale del collega.
Nel caso esaminato dal CNF, le espressioni contestate non erano rivolte alla persona del difensore, bensì alla legittimità della condotta processuale e stragiudiziale attribuita alla banca.
In assenza di aggressioni personali, gratuite o ingiuriose, le affermazioni rientravano nella dialettica difensiva e non integravano un illecito disciplinare.
Riduzione della sanzione all’avvertimento
Il CNF ha accolto parzialmente il ricorso: è stata confermata la responsabilità per il contatto diretto con la controparte assistita, mentre la professionista è stata prosciolta dall’accusa di aver utilizzato espressioni offensive o denigratorie, in quanto il fatto non costituisce illecito disciplinare.
La sospensione di un mese è stata commutata nell’avvertimento. Ai fini della riduzione, il Consiglio ha valutato:
– la forte preoccupazione della professionista per la situazione del cliente;
– la notifica inaspettata del precetto durante le trattative;
– il tentativo, seppur infruttuoso, di contattare il collega;
– la finalità della comunicazione, volta a ottenere chiarimenti e non a condurre trattative separate;
– l’assenza di un intento volto a screditare il difensore della banca.
Tali elementi non escludono l’illecito, ma ne attenuano la gravità e giustificano l’applicazione di una sanzione più lieve.
Principio enunciato dal CNF (sent. n.103/2026).
Dalla decisione emerge che l’avvocato, una volta appresa l’assistenza professionale della controparte, deve interrompere ogni interlocuzione diretta relativa alla controversia e rivolgersi esclusivamente al collega.
Il divieto opera anche in presenza di precedenti trattative con la parte, quando il difensore non sia immediatamente reperibile e quando la situazione sia percepita come urgente.
Al contrario, l’impiego di espressioni severe nei confronti della condotta della controparte o del suo difensore non assume automaticamente rilevanza disciplinare: la critica, anche aspra, è ammissibile quando rimane funzionale alla difesa, pertinente alla controversia e priva di attacchi personali gratuiti.
