Diagnosi tardiva del tumore: quando non spetta il risarcimento

Il Tribunale di Pisa (sent.n. 763/2026) ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria conseguente ad una condotta negligente dei propri operatori rientra nell’ambito della responsabilità contrattuale.

Dalla natura contrattuale della responsabilità discende che il paziente danneggiato ha l’onere di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai medici della struttura sanitaria (sia essa anche una condotta omissiva) e le conseguenze negative subite dal paziente medesimo in termini di aggravamento della patologia (o di insorgenza di nuove patologie).

La prova della sussistenza del nesso di causalità deve essere fornita applicando il criterio del “più probabile che non”: dovrà cioè sussistere una relazione tra condotta ed evento non in termini di certezza assoluta, ma in termini di probabilità. In altri termini, il paziente dovrà dimostrare che vi sono più probabilità che l’evento dannoso sia stato causato dalla condotta del sanitario, piuttosto che l’evento non sia stato causato dalla predetta condotta.

Nel caso di specie, il giudice ha fatto proprie le risultanze emerse a seguito della CTU svolta nel corso del giudizio, secondo cui, anche qualora i medici della convenuta avessero effettuato una diagnosi del tumore e della sua recidiva fin dal primo momento utile in cui avrebbero potuto farlo, tale precoce accertamento non avrebbe comunque modificato lo stadio e le caratteristiche morfologiche del tumore e conseguentemente non sarebbe cambiata l’evoluzione della patologia.

In considerazione di ciò, il tribunale di Pisa ha ritenuto che la condotta pur inadempimento del medico della convenuta, che ha diagnosticato con ritardo sia il tumore della paziente sia la sua recidiva, non ha comunque avuto alcuna incidenza causale sulla progressione e sulla durata della malattia.

In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto che non può essere sussistente alcun danno da perdita di chances, né un danno biologico di natura psichica dell’attrice imputabili alla struttura sanitaria convenuta. Infatti, le patologie psichiche pur riscontrate a carico della paziente non sono conseguenti alla condotta omissiva del medico (cioè al ritardo della diagnosi), quanto piuttosto alle caratteristiche e al decorso clinico del tumore.

Inoltre, il giudice ha altresì escluso la sussistenza anche di un danno per violazione del diritto all’autodeterminazione, in quanto dall’istruttoria svolta in giudizio non si può ricavare che, se la paziente fosse stata informata del tumore fin dal primo momento utile in cui il medico avrebbe dovuto diagnosticarlo, la medesima avrebbe compiuto delle scelte terapeutiche, familiari o patrimoniali diverse rispetto a quelle compiute.