L’ atto notarile è titolo esecutivo anche all’estero

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L’atto pubblico redatto da un notaio di uno Stato membro beneficia di una tutela assoluta all’interno dell’Unione europea e non può essere sottoposto a un riesame nel merito da parte del giudice dell’esecuzione di un altro Stato membro. Tale principio, che consolida il sistema di cooperazione giudiziaria, è stato confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 25 giugno nella causa C-14/25.
La pronuncia ha precisato i limiti applicativi del Regolamento CE n. 805/2004, relativo all’istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, delineando una netta ripartizione delle competenze tra le autorità dello Stato di origine e quelle dello Stato incaricato dell’esecuzione.

La controversia transfrontaliera ha contrapposto una società tedesca a un debitore residente in Austria. La società creditrice aveva richiesto ai tribunali austriaci l’esecuzione forzata sui beni del debitore per il recupero di una somma di denaro, basandosi su un atto notarile redatto in Germania nel 1999, ovvero prima dell’entrata in vigore del Regolamento, avvenuta il 21 gennaio 2005.

Nonostante la differenza temporale, le autorità tedesche avevano rilasciato, nel gennaio 2021, il certificato di titolo esecutivo europeo utilizzando i modelli standardizzati previsti dalla normativa comunitaria.

Il debitore austriaco si era opposto alla procedura; la corte d’appello aveva accolto il suo ricorso, ritenendo che l’atto notarile non rientrasse nell’ambito di applicazione ratione temporis del Regolamento, essendo stato redatto prima del 2005. Dinanzi a tale situazione, la Corte Suprema austriaca ha sospeso il procedimento e ha deferito la questione alla Corte di giustizia di Lussemburgo.

La questione pregiudiziale intendeva accertare se il giudice dello Stato di esecuzione possa esercitare un controllo sulla conformità temporale dell’atto o se, al contrario, il rilascio del certificato da parte dello Stato d’origine precluda in modo assoluto ogni sindacato di merito all’estero.

Tutela della libera circolazione degli atti e della fiducia reciproca

La risposta della VIII Sezione della Corte di giustizia si è focalizzata sulla necessità di assicurare la certezza del diritto e la fluidità della circolazione dei titoli esecutivi all’interno dello spazio giuridico europeo.

La Corte ha confermato che il Regolamento n. 805/2004 è concepito per eliminare le complessità burocratiche e le procedure intermedie di riconoscimento, quali l’exequatur, agevolando il recupero dei crediti non contestati. Consentire ai giudici dello Stato di esecuzione di verificare la regolarità formale e sostanziale della certificazione comprometterebbe l’obiettivo stesso della normativa unionale, reintroducendo implicitamente i filtri nazionali che il legislatore europeo ha espressamente rimosso.