Gli allevatori pubblicizzavano i cuccioli online e, prima ancora dell’incontro, chiedevano agli acquirenti di inviare la fotografia dei propri documenti d’identità. All’appuntamento in allevamento, il cane veniva consegnato dietro pagamento in denaro contante, senza che venisse emessa alcuna ricevuta né fattura di vendita.
L’acquirente, dunque, al momento della consegna, riceveva la scheda identificativa del cane già interamente precompilata, con i suoi dati anagrafici, la fustella del microchip e timbro e firma del veterinario. Tuttavia, i clienti non avevano mai conosciuto né incontrato di persona il professionista. La scheda attestava che il microchip era stato inoculato dal veterinario al momento dell’acquisto e che questi aveva personalmente identificato il proprietario dell’animale, ma si trattava di affermazioni prive di qualsiasi corrispondenza con la realtà.
Vi era poi un’ulteriore falsità, di natura contabile oltre che documentale: le schede indicavano come primo e immediato proprietario del cane l’acquirente finale e non l’allevatore. In questo modo veniva cancellata ogni traccia del passaggio commerciale intermedio, consentendo agli allevatori di incassare i proventi delle cessioni interamente in nero. Inoltre, per numerosi esemplari, erano state predisposte due schede distinte: una consegnata all’acquirente e una diversa, rinvenuta presso l’allevamento o gli ambulatori, con firme palesemente contraffatte; molti acquirenti, peraltro, non avevano riconosciuto come propria la firma apposta sulle schede pervenute all’anagrafe canina.
Il Tribunale di Cuneo, in primo grado, aveva condannato il veterinario a un 1 anno e 8 mesi di reclusione. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 2 luglio 2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia dichiarando prescritte le condotte anteriori al 3 agosto 2017 e riconoscendo le attenuanti generiche, rideterminando la pena in 1 anno di reclusione, ma aveva confermato nel resto la responsabilità dell’imputato, ribadendo sia la qualifica di pubblico ufficiale del veterinario sia la natura pubblica della scheda.
Il veterinario non è un semplice intermediario che riceve e trasmette dati forniti da altri, ma il soggetto al quale la legge affida direttamente il compimento dell’atto identificativo e la sua documentazione. La circostanza che la fase finale spetti all’ASL non priva di natura pubblicistica la parte anteriore ma, anzi, ne determina la piena rilevanza amministrativa e probatoria.
Il veterinario autorizzato – che identifica il cane e compila la scheda – esercita una pubblica funzione amministrativa con poteri certificativi, attestando fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono il presupposto della successiva registrazione anagrafica.
Pertanto, le false attestazioni contenute nelle schede canine integrano pienamente il delitto di falsità ideologica in atto pubblico, di cui all’art. 479 del c.p., in quanto il documento attesta come compiuti in prima persona, o avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, fatti che in realtà non si sono mai verificati. Per le stesse ragioni, la riqualificazione in falso in certificati ex art. 481 c.p. è stata respinta, dal momento che quella norma presuppone un soggetto privo della qualifica di pubblico ufficiale, condizione che nel caso di specie non ricorre.
