Lo stato di assistenza continua non determina automaticamente l’apertura dell’amministrazione di sostegno

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Il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%, dello stato di handicap grave e della necessità di assistenza continua non determina automaticamente l’apertura dell’amministrazione di sostegno.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25747 del 23 settembre 2026, ribadendo che la misura di protezione può essere adottata soltanto quando sia concretamente accertata l’incapacità della persona di provvedere ai propri interessi e tale esigenza non possa essere soddisfatta attraverso strumenti meno invasivi.

La Corte ricorda innanzitutto che l’amministrazione di sostegno non dipende dal grado astratto di infermità o di incapacità della persona. Ciò che occorre verificare è, invece, l’idoneità concreta della misura a soddisfare le effettive esigenze di protezione del soggetto.

L’accertamento deve quindi riguardare non soltanto la presenza di una menomazione, ma soprattutto la sua concreta incidenza sulla capacità della persona di curare i propri interessi. Occorre inoltre verificare se le medesime esigenze possano essere soddisfatte con strumenti alternativi, quali deleghe o una rete familiare e sociale di supporto. Particolarmente significativo è il richiamo della Cassazione al principio di autodeterminazione.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva infatti uno spazio di libertà personale che non può essere compresso senza una concreta necessità di protezione.

Quando la volontà contraria alla misura proviene da una persona lucida e capace di comprendere il significato delle proprie decisioni, il giudice deve attribuirle particolare considerazione e può discostarsene soltanto quando ciò risulti necessario per proteggere gli interessi della persona fragile.

Questo principio assume un peso ancora maggiore quando le limitazioni della persona siano prevalentemente di carattere fisico e non accompagnate da una compromissione delle capacità intellettive o decisionali.

Nel caso esaminato, la CTU aveva escluso deficit cognitivi e attestato la conservazione della capacità di giudizio e di autodeterminazione. L’interessato, inoltre, aveva manifestato in modo chiaro la propria opposizione alla nomina dell’amministratore di sostegno.

La Cassazione afferma che, quando una persona compos mentis si trovi in una situazione di inabilità fisica, la necessità di ricevere assistenza materiale non può, da sola, giustificare la nomina di un amministratore di sostegno.

Spetta infatti alla stessa persona decidere come organizzare l’assistenza necessaria, ad esempio attraverso l’assunzione di personale domestico. Se tale scelta è compiuta in maniera lucida e consapevole, il giudice non può sostituirvi una propria valutazione.

La mera difficoltà materiale nel compimento di determinate attività non coincide quindi necessariamente con l’incapacità giuridicamente rilevante di curare i propri interessi.