Corte di Cassazione, sentenza n. 14713 del 30.08.2012
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in una divisione ereditaria, in mancanza di contestazione sulla consistenza delle quote, il sorteggio è il criterio ordinario di assegnazione che non può formare oggetto impugnazione una volta chiesto dalle parti.
Per la Suprema corte “in ipotesi di quote uguali, il metodo di assegnazione per sorteggio sancito dall’articolo 729 del codice civile, pur non potendosi ritenere tassativo, costituisce certamente l’opzione normale che può essere disattesa solo in presenza di valide ragioni, delle quali il giudice deve dare puntualmente conto”.
E, nel caso di specie, siccome “non erano state ritenute sussistenti esigenze che consigliassero l’attribuzione diretta di una o entrambe le quote …il punto rilevante era solo quello di accertare se le quote dei singoli condividenti fossero da considerarsi uguali”.
Secondo la Corte va dunque affermato il principio per cui “a fronte della non contestazione della valutazione della consistenza delle quote, deve farsi riferimento al sorteggio quale criterio ordinario per garantire il più possibile l’imparzialità in sede di attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti”, tanto più ricorrendo in questo caso anche un accordo tra le parti sulla scelta del sorteggio.
Corte di Cassazione, sentenza n. 10356 del 05.05.2009
La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione di beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionatisi prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito richiesto da questa norma va inteso nel senso che il titolo deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare.