Torna la rottamazione delle licenze commerciali

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Dal I gennaio 2019 si ripristina l’indennizzo per chi rottama la licenza commerciale. A reintrodurla è la legge di bilancio 2019, approvata dal Senato e ora all’esame della Camera per il sì definitivo. Si tratta di una misura a regime e dunque strutturale e priva di scadenza. 

I titolari di esercizi commerciali costretti, dal prossimo I gennaio, a smettere di lavorare in anticipo rispetto all’età per la pensione di vecchiaia, potranno ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell’Inps di € 513,00 mensili dal 2019.

L’indennizzo sarà autofinanziato con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09% (a costo zero per le casse Inps e Stato) e l’aliquota aggiuntiva sarà applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all’Inps per la pensione. Le modalità per accedere al beneficio restano quelle già in vigore dal 2016. I  destinatari: 

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, etc.); 
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.); gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.); 
  • gli agenti e rappresentanti di commercio.

I requisiti richiesti: età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna; anzianità d’iscrizione di almeno cinque anni alla gestione “artigiani e commercianti” dell’Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell’attività. Il diritto all’indennizzo si consegue con la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’attività deve pertanto «cessare»: quindi, il negozio deve essere chiuso senza possibilità di equiparare la cessazione alla vendita dell’attività; deve aversi la riconsegna dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili; la cancellazione dal registro delle imprese; la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio (cd Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999); ed infine, la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.