La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24836 del 2019 ha sancito il riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c. al credito vantato dalla Regione Veneto, maturato nei confronti di un contribuente a causa dell’omesso versamento della tassa automobilistica.
Più nel dettaglio, l’art. 2752 c.c., disciplina i “crediti per tributi diretti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali”, disciplinando l’operatività dei privilegi generali in relazione ai crediti tributari.
Ebbene, nel caso di specie, la Regione Veneto presentava ricorso alla Corte di legittimità in quanto il Tribunale di merito aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo presentata dall’Ente, dal momento che aveva ritenuto che la classificazione del credito come appartenente ad un tributo speciale della finanza locale non fosse previsto dalla norma citata, sulla base del carattere tassativo dei privilegi.
La Corte, sulla base di un orientamento già espresso dalle Sezioni Unite, ha accolto le richieste della P.A., stabilendo che i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, tenendo conto dell’intenzione del legislatore e, soprattutto, dalla “causa” del credito. Così argomentando, i giudici di legittimità hanno statuito che il privilegio di cui all’art. 2752, comma 3, c.c., si applica anche al credito derivante dall’omesso versamento della tassa automobilistica. Infatti, si estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, anche ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
La Corte ha affermato altresì che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è diretto ad assicurare agli enti locali la provvista dei mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro compiti istituzionali; per tale motivo con il sintagma “legge per la finanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non può riferirsi ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, ma all’atto generatore dell’imposizione.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso è stato accolto.