Disciplina dei magistrati

Corte di Cassazione, sentenza n. 10661 del 07.03.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’accesso al gratuito patrocinio può decadere una volta che migliori la situazione patrimoniale dell’imputato. In questo caso la revoca non potrà riguardare però l’attività difensiva svolta nel periodo in cui le condizioni economiche erano compatibili con il beneficio ma avrà efficacia solo dal momento della cessazione di tali condizioni.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21853 del 05.12.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo demandare all’organo preposto all’esecuzione del provvedimento l’individuazione dei beni da sequestrare, senza che occorra ulteriore provvedimento del giudice all’atto di individuazione dei singoli beni”.
Per i giudici, infatti, “lo strumento della cautela mediante sequestro a garanzia di una prevedibile (secondo le uniformi indicazioni del fumus boni iuris e del periculum in mora) esposizione debitoria non fisiologicamente risolubile prescinde, anche nel processo civile, dall’individuazione dei singoli beni da vincolare a garanzia, occorrendo esclusivamente indicare l’ammontare pecuniario da garantire”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21725 del 04.12.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è risarcibile il presunto “danno al riposo” e al “benessere” avanzato da un avvocato che si doleva del fatto di aver dovuto lavorare per anni in una situazione di grave carenza organizzativa della giustizia a causa dei sistematici disservizi degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari che lo avevano costretto a lavorare in condizioni di estremo disagio, sacrificando una “incalcolabile quantità di tempo, anche nei giorni festivi, per lo svolgimento di adempimenti che altri avrebbero dovuto compiere qualora vi fosse stato un normale funzionamento degli uffici”. Nulla da recriminare secondo la Corte di cassazione, sentenza 21725/2012, che ha respinto il ricorso del legale che aveva chiesto 458mla euro di danni al ministero della Giustizia.
Per la Suprema corte, che conferma la sentenza della Corte di Appello di Milano, l’avvocato essendo un libero professionista “può ben scegliere e decidere la quantità di impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole”, insomma egli “può dosare … il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero”. E, dunque, ha poco pregio la doglianza del ricorrente secondo cui egli avrebbe perso un’ora e mezza al giorno. Tutto al più: “Gli esborsi che sarà chiamato a sostenere, anche in termini di sacrificio del proprio tempo libero, saranno posti, entro i limiti consentiti dalle tabelle professionali, a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della sua opera”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21513 del 30.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la liquidazione del rimborso forfetario per le spese generali a norma dell’articolo 14 della tariffa professionale forense, spetta in via automatica e con determinazione ex lege, cosicché deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Lo ha stabilito la Corte respingendo un ricorso che lamentava una liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
La Corte, in merito al diritto di “vacazione”, ha anche chiarito che in difetto di atti e verbali nei quali si appalesi l’ora di apertura e di chiusura, il diritto è dovuto per una sola vacazione, rispondendo così ad un quesito del ricorrente ha ribadito che si tratta di una voce afferente ad attività diversa dalla partecipazione alle udienze, per le quali vi è sempre riscontro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16924 del 04.10.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della verifica della natura dell’atto introduttivo, ovvero se esso costituisca il primo atto di un nuovo procedimento, o piuttosto un atto di riassunzione, il giudice dovrà procedere “ad un attento esame del contenuto sostanziale dell’atto in tutto il suo contesto”, in modo da ravvisare una “inequivoca volontà di proseguire”, anche se non in via esplicita, il giudizio inizialmente promosso.
La Suprema corte ha anche chiarito che “a nulla rilevano le forme dell’atto di riassunzione previsto dall’articolo 50 Cpc, potendo lo stesso consistere in un atto di citazione per il principio di equivalenza delle forme”.

Tribunale di Torino, ordinanza del 15.07.2012

Il Tribunale di Torino con la sentenza in esame ha precisato che la parte riccorrente in un procedimento per ingiunzione può essere rimessa in termini al fine di rinnovare la notifica di un decreto ingiuntivo se dimostra di essere incorsa nella decadenza per causa a essa non imputabile. Lo ha deciso il tribunale di Torino con un’ordinanza di rimessione in termini ex articolo 153, comma 2, del codice di procedura civile, che ha concesso un nuovo termine di 60 giorni per la notifica, con decorrenza dalla data della comunicazione dell’ordinanza stessa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10053 del 19.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito sia condannato a pagare all’altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9241 del 12.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la condotta non impeccabile dell’amministratore giudiziario, ininfluente sul merito, fa scattare la compensazione delle spese processuali
La condotta non impeccabile ascrivibile alla parte in causa, risalente ai fatti oggetto di causa, può risultare non influente sul merito dalla decisione ma contestualmente può pesare sulla decisione equitativa del giudice di compensare le spese processuali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8283 del 24.05.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che un giudizio “Pinto” svoltosi in due gradi di giudizio non deve superare la durata di 2 anni. Lo ha stabilito la Corte accogliendo un ricorso di un cittadino contro il ministero della Giustizia.
Secondo i giudici “ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio Pinto svoltosi anche davanti alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda la durata dei due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 80 del 2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1371 del 31.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che “Qualora (in primo grado) il giudice abbia distratto in favore dell’avvocato le spese processuali riconosciute alla parte vittoriosa che l’avvocato rappresenta, l’avvocato, in proprio, non è contraddittore necessario nel processo (d’appello), in cui viene impugnata – anche, eventualmente, in riferimento all’entità delle spese – la suddetta sentenza, e, conseguentemente, non è nulla la sentenza pronunciata senza che il suddetto contraddittorio sia stato instaurato”. Il principio di diritto è stato fissato dalla Corte di cassazione, sentenza 1371/2012, respingendo il ricorso della parte vittoriosa in primo grado che però in appello era stata condannata alla restituzione di tutte le somme versate e anticipate agli avvocati dichiaratasi antistatali. Secondo i ricorrenti l’atto di appello contente indicazioni anche sulle spese avrebbe dovuto essere notificato anche agli avvocati, configurando una ipotesi di litisconsorzio necessario. Una tesi bocciata dalla Suprema corte. La vicenda riguardava la richiesta di risarcimento del danno conseguente a un sinistro stradale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26466 del 09.12.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la parte che vince la causa non può essere costretta a pagare parte delle spese processuali solo perché il magistrato ritiene di compensarle per “motivi di opportunità”. Lo ha affermato la sesta sezione civile della Cassazione secondo la quale si tratta di una motivazione solo apparente. Invece, ha spiegato il collegio, ogni volta che si dispone la compensazione è necessario un adeguato supporto motivazionale, con il limite che le spese non possono mai essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24906 del 25.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va qualificata come controversia in materia contrattuale quella tra due soggetti che si pongono l’un l’altro come due consociati non relazionati reciprocamente, ma come soggetti che hanno già instaurato un rapporto di natura commerciale dal quale ognuno attende che l’altro non ne abusi ma al contrario tenga un determinato comportamento.
Per queste ragioni la Suprema corte ha ritenuto che la domanda proposta dalla società in liquidazione, che appunto lamentava l’abuso di posizione dominante da parte della società fornitrice, non attiene alla responsabilità aquiliana ma fondandosi su di una pretesa di abuso di dipendenza economica e cioè di eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi negli esistenti rapporti commerciali regolati da un contratto, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale, rientra nella materia contrattuale.
Sulla base di queste considerazioni operando la clausola della proroga della giurisdizione la competenza anche su questa materia è del tribunale di Ginevra dove ha sede la società convenuta. Ragion per cui la Cassazione ha dichiarato l’incompetenza del giudice italiano.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23757 del 14.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il ricorso per cassazione non può essere integrato con un nuovo atto che contenga i quesiti di diritto mancanti. Lo ha confermato la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il ricorso alla Suprema corte deve essere proposto a pena di inammissibilità con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati “dalla pertinente normativa di rito, ivi compresi quelli richiamati dall’art. 366-bis cod. proc. civ.”. Ne consegue che non è idoneo a integrare i requisiti richiesti un nuovo atto, successivamente notificato a modifica o integrazione dell’originario ricorso, “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”, essendo solo possibile, ove non siano decorsi i termini, proporre un nuovo ricorso completamente sostitutivo del primo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23209 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’atto di riassunzione può essere notificato a mezzo del servizio postale, applicandosi di conseguenza le regole generali quanto al conteggio dei termini e risultando, quindi, tempestivo l’atto consegnato in termini al servizio postale, seppure poi pervenuto all’ufficio termine ormai scaduto”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 8 novembre 2011 n. 23209, accogliendo il ricorso di un cittadino a cui era stato contestato proprio il superamento dei termini per la riassunzione, per un ricorso relativo ad una infrazione del codice della strada.
Per la Corte la pronuncia di incompetenza del giudice di pace di Squillace, pubblicata il 14 giugno 2007, e la riassunzione presso il giudice dichiarato competente, e cioè il giudice di pace di Rossano, fu effettuata con comparsa affidata al servizio postale in data 9 agosto 2007, e dunque “ampiamente nei termini fissati per la riassunzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19122 del 20.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la mancata notifica della sentenza alla parte divenuta maggiorenne nel corso del procedimento non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, con la possibilità dunque per la parte che ha compiuto i diciotto anni di impugnare la sentenza nel termine di un anno.
Mentre, la sopravvenuta maggiore età, non rilevata dal giudice, e dunque la prosecuzione del giudizio nei confronti dei genitori non comporta una lesione del contraddittorio nei confronti dell’ex minore, con conseguente nullità della notifica della sentenza ai genitori. Infatti, “la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica, o comunicazione di un atto del processo. Tale principio dell’ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell’ambito della stessa fase processuale, attesa l’autonomia dei singoli gradi di giudizio”.
Il caso era quello di un bambino investito da una bicicletta mentre camminava in una zona pedonale del comune di Barletta. La Cassazione ha cassato la sentenza di appello che rigettava il ricorso delle parti per ottenere il risarcimento del danno rinviando il giudizio alla medesima Corte in diversa composizione. Per i Supremi giudici infatti la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il comandante dei vigili urbani nella propria deposizione aveva dichiarato di non essere certo che quella sera tutte le strade di accesso alla zone pedonale fossero transennate. E se così fosse, si ricadrebbe nella fattispecie prevista dall’articolo 2051 del Cc che sanziona il danno cagionato dalle cose in custodia, salvo il caso fortuito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17876 del 31.08.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 619 del codice di procedura civile, l’affittuario di una azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso di Equitalia contro una azienda di Ivrea che si era opposta all’esecuzione mobiliare esattoriale, avente ad oggetto beni mobili dell’azienda stessa, ad opera di Uniriscossioni in danno della società che aveva fittato l’azienda per imposte e contributi non pagati per un totale di 500mila euro.
Locazione e comodato non sono infatti “titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo”. Per tali contratti la tutela “è allora meramente obbligatoria” e può essere invocata “esclusivamente nei confronti del dante causa, con le opportune azioni concesse appunto per la limitazione, la compressione, la soppressione delle possibilità di godimento del bene oggetto dell’obbligazione pattiziamente assunta”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15710 del 18.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è inutilizzabile per il ricorso in Cassazione la procura rilasciata al legale nel giudiziio di merito. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione secondo la quale il ricorso diretto alla Corte deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale. Ciò significa, ha chiarito la sentenza, che la procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, qualora la procura sia conferita a margine di un atto del giudizio di merito.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8491 del 14.04.2011

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che è la citazione la forma ordinaria di impugnazione delle delibere condominiali e non il ricorso, come si legge all’articolo 1137 del codice civile. Infatti, il termine “ricorso” viene utilizzato dal legislatore in modo “atecnico” e non va dunque inteso in senso letterale. Ad ogni modo, la domanda è valida anche in questo caso, e anche se nei trenta giorni previsti l’atto è stato presentato solo al giudice e non notificato. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 8491/2011, risolvendo un lungo contrasto giurisprudenziale.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13626 del 05.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in un processo che doveva stabilire la partecipazione degli imputati a un’associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti le sezioni unite della Cassazione sono state chiamate a stabilire “se in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia del provvedimento che accoglie la dichirazione di astensione o di ricusazione , gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato possano essere utilizzati”. Dopo aver analizzato in dettaglio le ragioni dei due orientamenti contrastanti le sezioni Unite hanno scelto l’orientamento prevelente che prevede l’inutilizzabilità degli atti. Con le sentenza in oggetto i magistrati di legittimità hanno infatti stabilito il seguente principio di diritto: “in assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbono considerarsi inefficaci”. Le sezioni unite hanno inoltre stabilito che “la dichirazione di inefficacia degli atti può essere sindacat, nel contradditorio tra le parti, dal giudice della cognizione, con conseguente eventuale utilizzazione degli atti medesimi

Corte di Cassazione, sentenza n. 11542 del 23.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se cambia il giudice le dichiarazioni dei testi già auditi sono utilizzabili nel procedimento soltanto se vi è il consenso di tutte le parti. Inoltre, l’onere della citazione grava sulla parte che originariamente ne aveva chiesto l’assunzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 23 marzo 2011 n. 11542 che ha annullato la condanna per danneggiamento aggravato emessa dalla Corte di appello di Palermo, rinviando ad altro giudice per un nuovo giudizio. Gli ermellini, in conclusione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di mutamento del giudice, le dichiarazioni dei testi assunti dal precedente giudice, non sono utilizzabili ove una delle parti si opponga alla lettura. In tal caso, l’onere della citazione dei suddetti testi, nonostante il consenso alla lettura prestato dalle restanti parti, spetta alla parte che aveva originariamente chiesto l’ammissione dei suddetti testi. Di conseguenza, – proseguono i giudici – ove la parte che non ha prestato il proprio consenso alla lettura venga onerata della citazione dei suddetti testi, legittimamente può rifiutarsi di citarli e il giudice non può dare lettura delle dichiarazioni rese davanti al precedente giudice, dovendo porre l’onere della citazione a carico della parte che originariamente aveva richiesto l’ammissione dei testi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5300 del 11.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che evita il reato di violenza o minaccia chi dà effettivamente corso all’azione civile, anche se è animato da ragioni del tutto strumentali rispetto al (presunto) diritto vantato. E ciò perché l’intervento del giudice terzo spezza ogni collegamento fra l’esito e la discrezionalità di chi agisce, mentre il sistema giudiziario ormai attivato ha in sé rimedi specifici contro l’azione temeraria, specie dopo la riforma del processo civile. Chi si limita a minacciare il ricorso all’azione giudiziaria, civile o penale, prospetta all’interlocutore una conseguenza negativa che in qualche modo resta nella discrezionalità dell’agente. Mentre chi effettivamente passa all’azione (giudiziaria) si assume la responsabilità che scaturisce dall’aver messo in moto la macchina della giustizia (per quanto lenta); senza dimenticare che i rimedi contro la lite temeraria possono essere messi in campo anche d’ufficio dal magistrato, senza richiesta del convenuto (o del denunciato).
È vero: in Italia ci sono i processi-lumaca e il solo dover andare a difendersi nelle aule di giustizia comporta spese ingenti. Insomma: il danno c’è tutto quando si è trascinati in tribunale per difendersi da un’azione che è totalmente strumentale. Secondo i giudici con l’ermellino, tuttavia, l’ordinamento ha già in sé i mezzi per rimediare. Prendiamo, nel penale, il caso della denuncia manifestamente infondata rivolta contro il pubblico ufficiale (come può essere anche il consulente dell’autorità giudiziaria): quando è configurabile il delitto di calunnia, scatta subito l’obbligo di trasmissione degli atti. Veniamo al civile: grazie alla legge 69/2009, nel caso di condanna alle spese di giudizio della parte soccombente, il giudice può condannare chi ha soltanto fatto perdere del tempo alla giustizia a pagare alla controparte di una somma determinata in via equitativa. Va quindi esclusa ogni rilevanza penale della condotta

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Processuale Civile.

Tribunale di Varese, sentenza n. 98 del 22.01.2011

Il Tribunale di Varese con la sentenza in esam ha precisato che va sanzionata ai sensi dell’articolo 96, comma III, del codice di procedura civile come introdotto dalla legge 69/2009: l’opposizione pretestuosa al decreto ingiuntivo costa all’attrice ben diecimila euro.
Il motivo? Ha abusato dello strumento processuale per il semplice fatto di essere nel bel mezzo di una separazione litigiosa con il marito, causando un danno indiretto all’erario. Peccato che le liti temerarie siano ora punibili “d’ufficio” per evitare che il ricorso al tribunale anche per futili motivi rallenti l’intera “macchina giudiziaria” e faccia lievitare i risarcimenti dovuti per l’irraggionevole durata dei procedimento ex lege Pinto. Il tribunale di Varese, nella sentenza 98/2011, ha condannato quindi l’opponente al rimborso delle spese del giudizio e a «una pena pecuniaria in favore della controparte».

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25982 del 22.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il privato lamenta un pregiudizio del suo diritto alla salute causato dalla cattiva manutenzione di aree da parte del Comune la causa è devoluta al giudice ordinario. Lo hanno affermato le sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza in esame secondo la quale in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. Anche la manutenzione di beni pubblici, infatti, deve adeguarsi alle regole di prudenza e diligenza, prima tra tutte quelle del neminem laedere prevista dall’articolo 2043 del codice civile, in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44642 del 20.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dispositivo letto in aula prevale sempre sulla motivazione, oggetto di una stesura successiva. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza in oggetto ha fatto chiarezza su un punto particolarmente controverso i giurisprudenza. Con questa interessante pronuncia destinata alla massimazione ufficiale, la sesta sezione penale del Palazzaccio ha chiarito che in caso di dispositivo letto in esito alla discussione, con separata e successiva stesura della motivazione (motivazione quindi non letta in unitario contesto alla pubblicazione del dispositivo) il contenuto “del dispositivo prevale sempre e comunque, ogni qual volta esso non si appalesi intrinsecamente incoerente ovvero non presenti delle parziali omissioni nelle singole determinazioni che conducono alla determinazione della pena che risulta positivamente irrogata, omissioni non colmabili con automatismi ricavabili dall’applicazione al caso concreto della disciplina generale”.

Corte di Cassazione, sentenza n.43993 del 14.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che condizione imprescindibile per la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza è che la sua elimitazione non deve comportare una modifica essenziale dell’atto. L’occasione per il chiarimento è arrivato alla Suprema corte dall’esame di un caso in cui la corte d’Appello di Potenza era intervenuta per modificare il dispositivo di una decisione, specificando in motivazione che era intervenuta una prescrizione del reato in modo da escludere un’assoluzione nel merito. I giudici di secondo grado non si erano però limitati all'”integrazione” ma avevano anche aggiunto la frase “conferma le statuizioni civili”. Un’iniziativa bollata dai giudici di piazza Cavour come “modificazione essenziale” dell’atto. Secondo gli ermellini alla notizia della improcedibilità dell’azione penale per sopravvenuta prescizione del reato, si era aggiunta la distinta e ulteriore decisione sull’azione civile del risarcimento del danno. Una scelta che doveva basarsi su specifici elementi probatori.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22001 del 27.10.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la competenza a decidere sulle controversie inerenti il mantenimento dei figli spetta sempre al tribunario ordinario. Anche qualora la misura riguardi il contributo necessario per i figli di conviventi. Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia declinatoria del tribunale ordinario di Roma: il procedimento, spiegano i giudici nella parte motiva della pronuncia, è introdotto da uno dei genitori in nome proprio e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercità la potestà. La lite, quindi, è tra due soggetti maggiorenni e ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio. La riforma introdotta dalla legge n. 54/2006 non lascia spazio all’ipotesi di un principio generale di unificazione delle competenze in materia di conflitti familiari che sia pure invocato dalla dottrina – scrivono i giudici i legittimità non ha finora trovato il consenso del legislatore.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19509 del 14.09.2010

L’impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società anche se questa, dopo la chiusura della discussione, si è distinta per incorporazione. Lo ha stabilito la Cassazione a sezioni Unite con la sentenza n. 19509, che ha risolto un contrasto sull’interpretazione delle norme sulla fusione anteriori alle modifiche introdotte dal Dlgs 6/2003. Secondo il collegio di legittimità nel caso in cui l’impugnante non abbia avuto conoscenza dell’evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notifica, l’impugnazione può essere notificata al procuratore costituito.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19246 del 9.9.2010

La tardiva costituzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l’improcedibilità del ricorso. Lo hanno ribadito le sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza 19246/2010 che ha anche chiarito che quando l’opponente si è avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione, pari alla metà di quello ordinario. Un’abbreviazione per l’opponente, spiegano i giudici, che consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all’opposto di un termine inferiore a quello ordinario.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19051 del 06.09.2010

Le Sezioni Unite con la sentenza in esame hanno precisato che se al momento della pronuncia la decisione si presenta conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorso della parte deve essere dichiarato manifestamente infondato e non inammissibile come prevede il codice di procedura dopo la riforma del processo civile attuata con la legge n. 69 del 2009. Una previsione, quella della manifesta infondatezza che lascia maggiori margini di manovra ai giudici – i quali possono entrare nel merito della vicenda – e che però rischia di compromettere l’efficacia deflattiva della misura voluta dal legislatore. La Suprema corte, infatti, secondo il collegio può fare riferimento allo stato della giurisprudenza solo al momento della decisione della controversia e non a quello della proposizione del ricorso in Cassazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 32213 del 23.08.2010

E’ irregolare la notifica al difensore d’ufficio quando il cittadino ha eletto domicilio presso una casella postale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 32213 del 23 agosto 2010, destinata al servizio novità accogliendo il ricorso presentato da una donna contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze aveva confermato la condanna inflittale dal Tribunale di Pistoia per il delitto di falsa testimonianza. Alla donna, che non avendo fissa dimora, aveva eletto il proprio domicilio presso una casella postale, non era stato notificato in tale luogo l’atto di citazione in giudizio d’appello, poiché l’ufficiale giudiziario aveva ritenuto non prevista la notifica presso una casella postale e si era perciò provveduto alla comunicazione presso la sede del difensore d’ufficio. Decidendo definitivamente sulla questione, il Collegio di legittimità ha invece accolto il ricorso dell’imputata, ricordando intanto che le precedenti citazioni in primo grado erano state recapitate senza problema presso il domicilio eletto, e inoltre che la funzione della casella postale proprio quella di dare un servizio di domiciliazione della corrispondenza dedicato, in modo particolare, ai clienti che necessitano di riservatezza e comodità di ritiro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18670 del 13.08.201

Sul ricorso contro il verbale che sanziona il proprietario che si rifiuta di comunicare le generalità del conducente al momento dell’infrazione decide il giudice del luogo in cui ha sede la polizia municipale che ha emesso il verbale. Si tratta infatti di una violazione che si consuma nel posto in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione dei dati di chi era alla guida. Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso del Comune di Parma contro la sentenza del giudice di pace di Nocera Terinese, piccolo comune vicino Catanzaro, che aveva accolto l’opposizione a un verbale di accertamento della polizia municipale di Parma nei confronti di un uomo, per un’infrazione commessa sul suo territorio. Il comune emiliano contestava la competenza territoriale del giudice di pace calabrese, eccezione accolta dalla seconda sezione civile della Suprema Corte che, richiamando un precedente del 2007, ha affermato che “è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126 bis, comma secondo, cod. strada, sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione, il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17771 del 16.07.2010

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che la sola citazione in giudizio del magistrato per responsabilità extracontrattuale in un procedimento pendente tra il giudice e il difensore della parte non è idonea a qualificare il giudice come debitore del difensore. La Corte ha in fatti precisato che questa circostanza non può costituire legittima causa di ricusazione. Secondo la ricostruzione della vicenda, la terza sezione penale ha rigettato il ricorso di un avvocato pugliese, il quale aveva fatto istanza di ricusazione dal momento che tra i due pendeva un procedimento civile in merito ad alcuni debiti. Avendo poi l’avvocato eccepito l’incostituzionalità dell’art. 36 del codice penale (nella parte in cui non prevede la ricusazione, oltre che nel caso di grave inimicizia tra il giudice e la parte, anche nell’ipotesi di grave inimicizia tra il giudice e il difensore) la Corte ha poi dichiarato la manifesta infondatezza della questione, precisando che il legislatore ha voluto che la decisione di rifiutare di sottoporsi al giudizio del giudice precostituito deve essere assunta direttamente dalla parte che tema di riceverne un pregiudizio, dopo aver valutato personalmente, anche con l’ausilio ed il consiglio del difensore, l’opportunità dell’atto di ricusazione. Inoltre, il solo rapporto di ostilità era giudice e parte, costituisce serio ed univoco pericolo per la serenità di interferenza ed imparzialità del giudizio. La diversa e meno pregnante possibilità di interferenza dannosa derivabile da analogo rapporto di inimicizia ed ostilità tra giudice e difensore, potrebbe, tutt’al più può essere rilevato in astratto ai fini dell’ipotesi di gravi ragioni di convenienza obbliganti il giudice all’stensione, se sussistente.

E’ quanto Corte di Cassazione, sentenza n. 9040 del 30.07. 2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’art. 2054 che nel secondo comma prevede la presuzione di un concorso di colpa nel caso di scontro tra veicoli non preclude al magistrato di “graduare, anche in caso di concorso di responsabilità le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica”. In particolare la Corte specificando che principio vale anche quando “non sia provato che il concorrente […] abbia fatto tutto il possibile per evitare lo scontro” ove il giudice “concluda che la responsabilità del conducente dell’altro mezzo sia comunque prevalente in relazione alle positive risultanze processuali”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17903 del 30.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha riconosciuto che la moglie che intenda chiedere l’assegno di mantenimento al marito possa notificare il ricorso per la modifica delle condizioni di separazione anche presso il luogo di lavoro del marito. Nel caso in esame la donna aveva notificato il ricorso, finalizzato da ottenere una modifica delle condizioni di separazione, presso il luogo di lavoro del marito, che risultava ancora residente presso l’abitazione coniugale assegnata alla ricorrente. I marito non si costituiva e proponeva appello avverso la sentenza che disponeva le modifiche. L’appello veniva accolto per nullità della notifica. I giudici di secondo grado rilevano come la notifica possa essere fatta alternativamente presso la residenza o presso il luogo di lavoro solo se questi sono posti nello stesso comune. Diversamente si impone prima la notifica presso la residenza, e dove questa non sia possibile, presso il luogo di lavoro. La Suprema Corte, a seguito di ricorso presentato dalla signora , ha ritenuto di non poter accogliere tale tesi in quanto la moglie, assegnataria della abitazione coniugale era ben a conoscenza dell’inutilità della prima notifica. Secondo i giudici di legittimità il concetto di Comune dimora, di cui all’art 139 ultimo comma cpc, deve essere enucleato tenendo presente la ratio che sottende alla normativa in oggetto ,che mira a rendere possibile la notifica, nel caso in cui non sia noto e conoscibile il Comune di residenza, in luoghi in cui sia riscontrabile una relazione tra il soggetto notificando e il luogo stesso. Cosa che deve ritenersi per il luogo in cui viene svolta l’attività di lavoro subordinata.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16037 del 07.07.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che in caso di omessa pronuncia sulle spese processuali si può rimediare con il procedimento di correzione di errori materiali: si tratta infatti di una dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità in sede di legittimità dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito. Con la sentenza suindicata, la Corte, investati della questione circa i rimedi processuali esperibili in caso di omessa pronuncia del giudice sull’istanza di distrazione delle spese processuali, ha infatti precisato che l’omissione non può essere sanata con ricorso alla Suprema Corte ma con un semplice procedimento di correzioni di errori materiali

Corte di Cassazione, sentenza n. 27088 del 10.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’ avvocato non può invocare la nullità nel caso in cui l’avviso dell’udienza indichi una data sbagliata, antecedente a quella effettiva, se poi non si presenta comunque in tribunale. La Corte di Cassazione con la sentenza in esame, decidendo il caso di un legale di Catanzaro che aveva ricevuto, dal cancelliere, un telegramma in cui era indicato il giorno erroneo, ma era stato dallo stesso avvertito telefonicamente della data esatta. Il legale aveva eccepito la nullità assoluta per omesso avviso al difensore della fissazione dell’udienza, dal momento che il telegramma, seguito alla comunicazione telefonica, indicava la data d’udienza due giorni prima quella effettiva. I giudici di legittimità hanno però respinto l’eccezione del difensore, sottolineando che l’avvocato non si era presentato in udienza il giorno corrispondente a quello sbagliato indicato nel telegramma. La sesta sezione penale ha quindi stabilito che “in un corretto ed equilibrato rapporto processuale, il difensore, a fronte di due difformi comunicazioni dell’ufficio giudiziario riguardanti la data in cui è stata fissata l’udienza, la prima percepita personalmente per contatto verbale-uditivo con il cancelliere, ed un’altra diversa e successiva, desunta dal tenore del telegramma (pur escludendo un suo dovere di attivarsi per chiarire nel modo per agevole con il cancelliere la ragione della difformità delle due comunicazioni dell’ufficio), ha due diverse alternative:a) dare rilievo alla comunicazione successiva (quella del telegramma); b) attribuire valore prevalente alla comunicazione verbale del cancelliere, direttamente percepita”. L’avvocato calabrese, non essendosi presentato il giorno fittizio, non rientrava in nessuna delle due ipotesi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17204 del 21.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice estensore determina la nullità assoluta e insanabile del provvedimento e può essere rilevata anche d’ufficio. Per la Corte in assenza di un impedimento del magistrato regolarmente menzionato nel provvedimento, la sentenza senza sottoscrizione dell’estensore si deve considerare sempre nulla e l’invalidità può essere rilevata dal giudice.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16010 del 07.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che sono legittime le decisioni del giudice fondate su consulenze redatte in un altro processo, e non acquisite ritualmente nella causa in corso. Il caso riguarda l’attribuzione di responsabilità per un’infiltrazione di acqua nel box auto. Il Giudice di pace di Napoli, aveva dichiarato la colpa del Condominio e lo aveva condannato al pagamento di una somma in via equitatativa. Contro questa decisione il Condominio aveva presentato ricorso in cassazione dichiarando la violazione del proprio diritto di difesa, poiché il giudice, in fase di decisione, si era basato, su una consulenza tecnica d’ufficio redatta in un altro processo. Respingendo il ricorso, gli Ermellini hanno riaffermato invece il principio di diritto secondo cui “il giudice e libero di utilizzare, per la formazione del suo convincimento, anche prove raccolte in un diverso processo, – tra le stesse parti o tra altre parti – le quali possono valere come semplici indizi, atti a fornire elementi indiretti e concorrenti di giudizio, ed essere complessivamente valutabili nel procedimento logico induttivo e presuntivo per l’accertamento del fatto controverso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15811 del 02.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cambio di orientamento giurisprudenziale dopo il deposito del ricorso per cassazione non deve penalizzare la parte istante. Per questo motivo il ricorrente deve essere rimesso in termini. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria in esame secondo la quale nel rispetto del giusto processo va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non era richiesto al momento del deposito dell’atto d’impugnazione.

Corte di Cassazione,Sezioni Unite, sentenza n. 6999 del 24.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che i seri problemi di salute del magistrato non giustificano il ritardo nel deposito delle sentenze. Infatti, quando la mancanza di puntualità sistematica e risalente nel tempo scatta in ogni caso la sanzione disciplinare. Per la Corte la tendenza del giudice, nell’arco della carriera, a ritardare il deposito dei provvedimenti viola il criterio di diligenza. Il magistrato con questa inclinazione, pertanto, a prescindere dalla malattia che lo ha colpito, ha l’obbligo di adottare modalità di organizzazione del lavoro tali da non determinare un sostanziale diniego di giustizia. Le sue condizioni di salute, in sostanza, forniscono una giustificazione solo parziale dei reiterati e gravi ritardi e non possono portare a escludere la responsabilità disciplinare, ma solo influire sulla sanzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3471 del 15.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che il giudice di pace non può incidere sulla base di pretese non fatte valere dalle parti (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, art.112 c.p.c) e che è necessario inoltre enunciare il principio di equità in base al quale viene definito il giudizio. Secondo la ricostruzione della vicenda, il ricorrente, che aveva adito il giudice di pace nei confronti del suo condominio per chiedere la dichiarazione di nullità inefficacia della deliberazione assembleare con la quale era stata ripartita la spesa per l’installazione di luci di emergenza, si era visto respingere la sua richiesta: il giudice, condannando il ricorrente a pagare 11 euro più interessi, aveva ritenuto che l’assemblee del condominio sono state regolarmente tenute e le deliberazioni regolarmente approvate, le deliberazioni sono state impugnate, pertanto esse vincolano tutti i condomini. Il ricorrente, proponendo ricorso per la cassazione della sentenza, aveva eccepito che il giudice di pace avesse deciso la causa sulla base di circostanze estranee alla materia del contendere. La Corte, accogliendo il ricorso, ha precisato che è in realtà attore non aveva contestato la regolarità formale dello svolgimento dell’assemblea o dell’approvazione della deliberazione in questione, né aveva omesso di impugnarla: aveva negato la sua legittimità proprio con l’atto introduttivo del giudizio, facendo valere un argomento che è stato del tutto trascurato dal giudice di pace, riguardante l’avvenuta applicazione della tabella millesimale generale, in luogo di quella vigente per gli oneri relativi alle scale. In conclusione la Corte ha quindi stabilito che la condanna da parte del giudice di pace, è stata pronunciata in assenza di una domanda in tal senso del condominio e che non è stato enunciato il principio di equità in base al quale il giudizio è stato definito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1983 del 28.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicstao che il ricorso proposto avverso un solo avviso di rettifica da uno solo dei soci, determina un litisconsorzio necessario originario: pertanto riguarda inscindibilmente tutti i soci. La vicenda vede coinvolto un contribuente che aveva impugnato l’avviso di rettifica con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione il reddito per la partecipazione del contribuente ad una società. Il contribuente proponeva opposizione da solo e la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva il ricorso, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio. Lo stesso faceva la Commissione Tributaria Regionale. I giudici di legittimità dichiarando la nullità della sentenza (per mancata integrazione del contraddittorio e conseguente violazione del diritto di difesa), hanno motivato per relationem rifacendosi all’orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza delle Sezioni Unite della Stessa Corte (n. 14815 del 2008), secondo cui è il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società i soci i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cio li elementi comuni della fattispecie dell’obbligazione trattasi pertanto di litisconsorzio necessario originario con la conseguenza che: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatari di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27630 del 29.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che per la notifica al legale fa piena fede l’indirizzo che si trova sul sito internet del Consiglio nazionale forense. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una persona che si era opposta a un preavviso di fermo amministrativo. La notifica era stata eseguita presso i procuratori domiciliatari della società concessionaria della riscossione a un indirizzo che non coincideva con quello indicato come loro domicilio nella sentenza. La Cassazione ha però confermato che la discordanza tra il domicilio del difensore risultante dalla sentenza o comunque dagli atti e quello dove è stata effettuata la notifica può essere superata attraverso il riscontro dell’effettivo domicilio del difensore che non può essere altro che quello inserito nel sito internet del Consiglio nazionale forense.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26631 del 18.12.2009

La Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che l’avvocato deve astenersi dall’assistere un cliente soltanto se il conflitto di interessi con questo è reale ed effettivo non essendo sufficiente che prendere l’incarico sia potenzialmente dannoso. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili che con tale principio hanno respinto il ricorso di un legale che aveva avuto un conflitto reale con un cliente e che per questo era stato colpito dalla sanzione disciplinare dell’avvertimento. In sentenza si legge che, seppur vero che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la norma deontologica sancisce l’obbligo, per l’avvocato, di astenersi dal prestare attività professionale anche in presenza di un conflitto di interessi meramente potenziale con il proprio assistito è contrastante con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui, viceversa, la norma si applica solo allorchè sia stata accertata l’esistenza e la verificazione, in concreto, di un conflitto tra le parti.

Corte di Cassazione sentenza n. 46631 del 03.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può essere ricusato solo perché in passato è stato denunciato all’autorità giudiziaria dall’avvocato. Infatti, ha stabilito la Cassazione con la sentenza in esame, la presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione, poiché il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine dai rapporti di carattere privato estranei al processo. Non solo, lo stesso principio vale anche quando il legale abbia denunciato un familiare stretto del magistrato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23467 del 05.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il difensore non ha bisogno di essere investito di uno specifico incarico per proporre appello incidentale. Ciò che quando la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso degli eredi di una vittima della strada che lamentavano la validità dell’appello incidentale presentato dall’assicurazione perché privo di uno specifico mandato al legale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22033 del 16.10. 2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è inammissibile l’invio con il fax delle memorie anche se fatto dallo studio del difensore. Con tale principio la Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per risolvere una lite nata sulla fornitura di merci. Alla Suprema Corte, era arrivato in Cancelleria un fax dallo studio del difensore di una delle parti. L’atto non è stato accettato e l’uomo ha perso la causa

Corte di Cassazione, sentenza n. 38597 del 05.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che gli insulti aggravati dalla discriminazione razziale spostano la competenza dal giudice di pace al giudice ordinario. Secondo i giudici della Corte di Cassazione, l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico fa automaticamente scattare la competenza del giudice ordinario. Si tratta, infatti, sottolinea il collegio di un’aggravante configurabile non solo quando l’azione “per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, o in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, a un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 37535 del 24.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che l’istanza presentata dal difensore per legittimo impedimento può essere inviata via fax anche il giorno stesso dell’udienza ma prima che inizi il giudice ha l’obbligo di esaminarla. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di un legale che aveva fatto istanza di rinvio del dibattimento perché impossibilitato a partecipare per via di un concomitante impegno professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17840 del 31.07.2009

La Cassazione è intervenuta sulla corretta interpretazione del Dlgs 40/2006, modificativo proprio del processo di legittimità Per la Corte, il decreto legislativo, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge per la competitività pecca di una “concisione” che rende impossibile individuare i poteri della Corte con l’istanza di fissazione dell’udienza pubblica, chiesta da uno dei diretti interessati entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione. In effetti, il comma 3 dell’articolo 391 Cpc ln quanto avaro di dettagli, ma – ad avviso dei giudici di piazza Cavour – è da ritenere che “il legislatore abbia voluto concedere alle parti in causa – che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato in seguito della rinunzia – la possibilità di chiedere alla Corte di pronunziarsi sulla controversia, senza imporre loro l’onere di indicare quali siano i motivi di tale richiesta”. Quindi, quello previsto dal comma 3 dell’articolo Cpc, non sarebbe un rimedio impugnatorio, ma una richiesta di passaggio a una fase successiva del giudizio per un esame completo della controversia.

Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 16413 del 14.07.2009

Saranno le sezioni Unite a decidere se è ammissibile nel giudizio di appello la regolarizzazione della costituzione della parte. Il dubbio circa l’ammissibilità o meno è stato sollevato dalla prima sezione civile con l’ordinanza interlocutoria 16413/2009 nel corso di un giudizio instaurato da un inabilitato senza l’assistenza del curatore. Nella giurisprudenza di legittimità ha spiegato la Cassazione, si sono formati due orientamenti contrapposti sul punto con la conseguenza che è necessario investire della questione le sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13528 del 11.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i vizi dell’iscrizione della causa al ruolo, ove si risolvano in un semplice errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, con particolare riguardo al caso in cui siano riferibili ad un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non preclude alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Pertanto, tali vizi risultano idonei a comportare l’invalidità dell’iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio solo quando implicano violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14351 del 19.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’evento interruttivo che coinvolge una delle parti del giudizio non sempre blocca l’intero procedimento. Per la Corte nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di solito un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l’evento interruttivo relativo a una delle parti di una o più se connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23846 del 09.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’inimicizia fra difensore di fiducia e giudice non giustifica la ricusazione di questo. Infatti il magistrato può celebrare il processo nonostante i problemi personali con il legale. Diverso sarebbe stato, ha precisato la Corte, se l’inimicizia ci fosse fra magistrato e parte del processo: questa è una legittima causa di ricusazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9526 del 28.04.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel compiere la valutazione delle risultanze istruttorie “secondo il suo prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c., il giudice, può forrmare il suo convincimento anche sulla base di giudizi espressi dal teste. In materia di prova testimoniale, benchè giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice.

Corte di Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 9004 del 16.04.2009

La Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che se il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica dell’atto impugnato senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile. Per la Corte è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4829 del 27.02.2009

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha condannato una parte a pagare all’altra 5mila euro per avere agito in giudizio con colpa grave. La sentenza chiarisce che il ricorso, oltre ad avere omesso la formulazione dei quesiti di diritto, cioè gli interrogativi ai quali la Corte avrebbe dovuto rispondere, si limita a riproporre le questioni di merito già decise dai giudici d’appello ed inoltre, solleva censure del tutto generiche ed inidonee a evidenziare profili di erroneità della sentenza impugnata. Si tratta di una delle prime applicazioni dell’art. 385 c.p.c. cosi come introdotto nel Codice di procedura civile nel 2006. Il nuovo articolo 385 c.p.c. infatti stabilisce che, quando si pronuncia sulle spese, la Corte, anche procedendo d’ufficio, può condannare la parte che ha perso a versare alla vincente una somma da determinare in via equitativa, ma comunque all’interno di parametri tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave. La Cassazione fa rientrare all’interno dell’area della temerarietà la presentazione di un ricorso che già alla prima evidenza aveva tutte le caratteristiche dell’inamissibilità non avendo il ricorrente articolato i quesiti da sottoporre alla Corte.

Cassazione civile sez. III sentenza 19/10/2015 n.21081

L’opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 554 c.p.c., essendo riferita a quest’ultima quale atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi del comma secondo dell’art. 617 c.p.c., con ricorso al giudice dell’esecuzione notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l’ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza.

Cassazione civile sez. III sentenza 19/10/2015 n.21083

Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009, applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”. Per la configurabilità di siffatte ragioni non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell’impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza.

Cassazione civile sez. VI sentenza 08/10/2015 n.20171

FATTO E DIRITTO
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“Con sentenza di questa Corte n. 4118/2013 del 19/2/2013 veniva rigettato il ricorso proposto dalla Fiat Group Automobiles S.p.A. avverso la decisione della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di L.S. e dichiarata l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) con condanna della società al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione. Nella suddetta sentenza questa Corte non provvedeva in ordine alle spese processuali.
Di tale decisione la L. chiede la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, fondando il ricorso su un unico motivo.
Fiat Group Automobiles S.p.A. è rimasta intimata.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce che la sentenza n. 4118/13 sarebbe suscettibile di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, costituito dal non aver questa Corte ritenuto perfezionata la notifica del controricorso, effettuata a mezzo del servizio postale, non essendo stata prodotta agli atti la cartolina di ritorno della raccomandata e, conseguentemente, dal non aver provveduto sulle spese del giudizio di legittimità avendo considerato inammissibile il controricorso e non avendo i difensori dell’attuale ricorrente partecipato alla discussione orale.
Espone: – che il procedimento notificatorio del controricorso si era regolarmente perfezionato; – che l’avviso di ricevimento della raccomandata era ritornato al mittente successivamente al deposito del controricorso; – che la relativa cartolina era stata trasmessa alla Cancelleria per il tramite di una ulteriore spedizione postale (di cui vengono allegati la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento); – che, evidentemente, alla luce della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, l’avviso di ricevimento spedito non era stato inserito nel fascicolo; – che la stessa Fiat Group Automobiles S.p.A. aveva attestato formalmente (come da lettera allegata) di aver ricevuto la notifica del controricorso; – che ad ogni buon conto copia di detto avviso è stata allegata al ricorso per cassazione.
Ciò detto, precisato in diritto che nella notificazione a mezzo del servizio postale la cartolina di ritorno (o avviso di ricevimento) non integra una fase necessaria e costitutiva del procedimento notificatorio ma ha valenza solo di mera ricevuta, evidenzia la ricorrente che dalla memoria di replica depositata dalla Fiat Group Automobiles S.p.A. si evinceva pacificamente la prova del perfezionamento e dell’avvenuta notifica del controricorso (i destinatari di detta memoria erano gli avvocati Silvio Chiodo, Giuseppe e Benedetto Pellerito nuovi difensori della L. e non costituiti nei precedenti gradi di merito).
Sottolinea, infine, che l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa – la errata supposizione del fatto che non fosse stata data la prova dell’avvenuta notificazione a mezzo posta del controricorso – è decisivo in quanto in sua assenza la decisione in punto di spese sarebbe stata diversa rispetto a quella resa.
Il motivo è inammissibile se vengono condivise le argomentazioni che seguono.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atri o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali:
vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonchè 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005;
8295/2005).
Vale a questo punto precisare che la errata percezione del fatto, la svista di carattere materiale, oggettivamente c.d. immediatamente rilevabile in cui la Corte sarebbe incorsa è il non aver rilevato che era stata prodotta agli atti la cartolina di ritorno della raccomandata relativa alla notifica a mezzo del servizio postale del controricorso, errore materiale questo che avrebbe indotto la Corte a ritenere inammissibile il ricorso mancando la prova della sua notifica che, invece, risultava effettuata in maniera indiscutibile.
Orbene, la presenza della cartolina di ritorno (o avviso di ricevimento) nel fascicolo d’ufficio al momento della decisione di cui viene chiesta la revocazione non è stata provata dall’attuale ricorrente (la spedizione alla cancelleria di questa Corte di un plico raccomandato contenente l’avviso di ricevimento comprovante la avvenuta notifica del controricorso a controparte è una allegazione dell’attuale ricorrente non provata). Anzi dal contenuto del ricorso emerge che detto avviso di ricevimento non era agli atti.
Nè la circostanza che Fiat Group Automobiles S.p.A. avesse depositato memoria di replica è idonea a dimostrare la rituale e tempestiva notifica del controricorso nel termine previsto dall’art. 370 c.p.c., ritenuta dalla Corte – con una valutazione non rilevante come errore di fatto – indispensabile per valutarne la ammissibilità e, quindi, poter procedere alla liquidazione delle spese in favore del controricorrente vittorioso.
Quanto alle considerazioni relative alla valenza dell’avviso di ricevimento nell’ambito del procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale, le stesse finiscono per l’evidenziare un eventuale supposto error in iudicando, non rilevante quale errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4.
Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.”.
2 – Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
3 – Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e, quindi, dichiara inammissibile il ricorso.
4 – Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio in quanto la Fiat Group Automobiles S.p.A. è rimasta intimata.
5 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).
PQM
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2015

Cassazione civile sez. III sentenza 23/09/2015 n.18805

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Nel marzo 1987 T.I. conveniva in giudizio la Hotel H di H.M. & C. sas in qualità di proprietaria e nuovo gestore dell’hotel Fermeda di Bressanone, chiedendo che venisse accertato che nessuna ulteriore somma era da esso attore dovuta alla convenuta in adempimento di un contratto di soggiorno alberghiero da lui stipulato con il precedente gestore dell’hotel (la Tender Commerciale snc), affittuario della convenuta stessa. Precedente gestore al quale egli aveva già corrisposto, prima che la gestione dell’hotel medesimo venisse retrocessa alla Hotel H sas, acconti per lire 14.509.000.
Nella costituzione in giudizio della Hotel H sas – che formulava domanda riconvenzionale di condanna del T. ad eseguire un nuovo pagamento a sue mani della somma in oggetto, ritenendo ad essa non opponibili i pagamenti in acconto già effettuati al precedente gestore – veniva emessa sentenza n. 619/96 con la quale il tribunale di Modena: – dichiarava inammissibile per ragioni di rito la domanda riconvenzionale; – accoglieva la domanda di accertamento negativo, ravvisando l’opponibilità del pagamento degli acconti alla società convenuta, in quanto succeduta ex art. 2558 c.c. nel contratto di soggiorno stipulato dall’attore con il precedente gestore.
Con sentenza n. 986/99 la corte di appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado.
Proposto ricorso per cassazione da Hotel H sas, interveniva sentenza n. 16724/03 con la quale questa corte di cassazione cassava la sentenza impugnata, e rinviava ad altra sezione della corte di appello di Bologna.
Riassunto il giudizio, veniva emessa sentenza n. 948/11 con la quale la corte di appello di Bologna in sede di rinvio, in accoglimento dell’appello proposto dalla Hotel H sas, rigettava la domanda di accertamento negativo proposta dal T.; ciò sul presupposto che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla corte di cassazione, la Hotel H sas non fosse succeduta ex articolo 2558 codice civile nel contratto di soggiorno in questione, atteso che la retrocessione ad essa dell’azienda alberghiera si era verificata non già per atto negoziale, ma per provvedimento del giudice (già adito ex art. 700 c.p.c.) e, comunque, a seguito di risoluzione (clausola risolutiva) per inadempimento del precedente gestore nel pagamento dei canoni di affitto dell’azienda.
Avverso questa sentenza viene proposto un articolato motivo di ricorso per cassazione dal T.. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla Hotel H sas. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità della sentenza impugnata, così come proposta dal T. mediante ricorso integrativo 6 marzo 2012 (di per sè inammissibile: v.Cass. 13257/10) e, comunque, memoria ex art. 378 c.p.c.. Assume, in particolare, il ricorrente che tale nullità deriverebbe dal fatto che la sentenza in questione sarebbe stata emessa in esito ad un giudizio di rinvio proposto (21 dicembre 2004) da un soggetto ormai estintosi ex art. 2495 c.c. (quello stesso al quale, peraltro, egli ha ancora notificato il presente ricorso); ciò perchè la Hotel H sas venne cancellata dal registro delle imprese fin dal 16 luglio 2001 (come da visura CCIAA allegata).
Ora, fermo restando il principio stabilito da SSUU n. 4060 del 22/02/2010, secondo cui – anche per le società di persone – la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della soggettività dell’ente (con effetto, ove intercorsa precedentemente, dall’entrata in vigore, il 1^ gennaio 2004, del D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma organica del diritto societario e, in particolare, dell’art. 2495 c.c.), va qui ritenuto che il giudizio di rinvio sia stato ritualmente introdotto in forza di quel fenomeno successorio, rispetto all’ente estinto, ravvisato, in capo al socio illimitatamente responsabile, da SSUU 12 marzo 2013 n. 6070 (v. anche Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 25275 del 28/11/2014). L’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese non ha dunque impedito che il rapporto processuale proseguisse validamente in capo alla persona fisica dell’ex socio accomandatario della Hotel H sas, quale successore nei rapporti giuridici ancora pendenti relativi a quest’ultima.
L’eccezione sarebbe comunque infondata anche in considerazione del fatto che l’evento estintivo in questione non venne mai formalmente dichiarato prima d’ora nel processo, con conseguente protrazione – in forza del principio di ultrattività del mandato alla lite – del potere rappresentativo del difensore, “come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione” (SSUU n. 15295 del 04/07/2014; Cass. n. 23141 del 31/10/2014).
p. 2. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il T. lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., posto che la sentenza impugnata – nell’escludere la successione di Hotel H sas nel contratto di soggiorno ex art. 2558 c.c. – non si era attenuta al principio di diritto fissato da questa corte di legittimità con la sentenza n. 16724/03. Principio di diritto secondo cui tale successione doveva ravvisarsi nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’azienda fosse avvenuto per un titolo negoziale, qual era quello nel caso di specie costituito dalla clausola del contratto di affitto di azienda che prevedeva la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell’affittuario nel pagamento dei canoni. Nè poteva nella specie affermarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di rinvio, che la retrocessione dell’azienda alla società convenuta fosse qui derivata, non da un titolo negoziale, ma da un provvedimento giudiziale; posto che l’unico provvedimento giudiziale nella specie sussistente era inidoneo a produrre effetti sostanziali, perchè di natura cautelare (art. 700 c.p.c.), e comunque caducato per mancata introduzione del giudizio di merito.
p.3. La doglianza – in realtà basata sulla mera riedizione di una impostazione giuridica già definitivamente disattesa da questa corte di legittimità – non può trovare accoglimento.
La sentenza qui impugnata non ha accolto la tesi del T., secondo cui si sarebbe nella specie in presenza di un trasferimento aziendale (retrocessione dell’albergo dal precedente gestore affittuario alla società convenuta) di natura negoziale.
La soluzione adottata in sede di rinvio ha infatti applicato il principio di diritto espresso in sede di legittimità, osservando come la restituzione aziendale a seguito di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento dell’affittuario non fosse ascrivibile a causa negoziale, “con la conseguenza che, in tale ipotesi, non si verifica la successione nei contratti pendenti conclusi dall’affittuario ex art. 2558 c.c., come espressamente affermato sul punto dalla corte di cassazione nella sentenza resa tra le parti, secondo un orientamento consolidato sul punto” (sent. rinvio, pag.10). Ha poi aggiunto il giudice di rinvio (pag.11) che la retrocessione dell’azienda per inadempimento dell’affittuario (e non per trasferimento negoziale) trovava riscontro anche nel provvedimento di riconsegna emesso ex art. 700 c.p.c., la cui successiva caducazione nulla toglieva alla natura non negoziale del trasferimento aziendale in oggetto, in quanto appunto ascrivibile non già ad una volontaria retrocessione, ma ad un effetto puramente consequenziale della risoluzione del contratto.
La decisione così adottata in sede di rinvio deve ritenersi pienamente conforme al principio di diritto espresso in sede di legittimità dalla sentenza tra le parti Cass. n. 16724 del 07/11/2003, la cui massima recita: “la successione dell’imprenditore nei rapporti contrattuali inerenti all’azienda non aventi carattere personale, quale effetto del trasferimento dell’azienda, può trovare applicazione, in virtù di una interpretazione estensiva dell’art. 2558 c.c., non solo nelle ipotesi di alienazione, usufrutto e affitto d’azienda, ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell’esercizio dell’impresa per un fatto voluto dalle parti, o da queste previsto, ed in relazione al quale abbiano potuto disporre della sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti l’azienda ancora non completamente eseguiti;
ne consegue che sono estranei all’ambito di applicazione dell’art. 2558 cod. civ. tutte le ipotesi in cui il trasferimento dell’azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o sia la conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale”.
In motivazione, la sentenza n. 16724/03, in esame, risulta quanto mai chiara nell’evidenziare che la ratio del regime di successione nei contratti di esercizio aziendale, ex art. 2558 c.c., consiste nel rendere possibile all’imprenditore subentrante l’acquisto di elementi fondamentali dell’avviamento, quali appunto sono i rapporti contrattuali costituiti per l’esercizio dell’impresa. Tale successione (diversamente dalle ipotesi di trasferimento dei crediti o dei debiti aziendali, ex art. 2559 e 2560 c.c.) avviene tuttavia non già automaticamente ed ope legis in ogni ipotesi di trasferimento dell’azienda (come, nella specie, erroneamente ritenuto dai giudici di merito), bensì solo nelle ipotesi di trasferimento direttamente ascrivibile all’esercizio dell’autonomia negoziale delle parti, come anche evincibile – nel senso della disponibilità del subentro – dall’inciso normativo “se non è pattuito diversamente”.
Ipotesi derogatoria, quest’ultima, che tutela la posizione del ricevente l’azienda ove quest’ultima risulti in ipotesi corredata di contratti non remunerativi perchè di eccessiva gravosità; e nella quale, peraltro, la posizione del terzo contraente trova anch’essa protezione, non già nella disciplina speciale del trasferimento aziendale, bensì in quella generale riconducibile all’inadempimento del contratto da parte del contraente diretto (cedente l’azienda).
In particolare, la successione nei rapporti contrattuali “postula che il trasferimento dell’azienda, alla quale i medesimi rapporti sono inerenti, sia l’effetto immediato e diretto di una fattispecie negoziale posta in essere dai due soggetti tra i quali il trasferimento è intervenuto”; sicchè, perchè tale successione possa operare ex art. 2558 c.c. “è necessario che il trasferimento dell’azienda si ricolleghi direttamente alla volontà delle parti o a un fatto che queste abbiano espressamente previsto (termine finale, condizione risolutiva e via dicendo) ed in relazione alla quale abbiano potuto disporre circa la sorte dei contratti a prestazioni corrispettive inerenti all’azienda ancora non interamente eseguiti al momento del suo verificarsi”; con la conseguenza che rimane fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 2558 c.c. ogni ipotesi in cui il trasferimento dell’azienda “sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o sia la conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale, cioè di un fatto il cui effetto tipico sia diverso dal trasferimento dell’azienda e si ponga, a sua volta, come causa di esso”.
Conclude quindi la sentenza di cassazione nel senso che (pag. 12):
“il locatore dell’azienda che ne riacquisti il godimento prima della scadenza del termine pattuito nel contratto di affitto, in conseguenza della risoluzione di questo contratto per inadempimento dell’affittuario, non succede, ex art. 2558 c.c., nei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive ancora pendenti sorti da contratti conclusi dall’affittuario”.
La sentenza cassata non aveva fatto applicazione di questo principio, assumendo che la Hotel H sas fosse subentrata nel contratto di soggiorno pendente “per il solo fatto oggettivo della sostituzione di un imprenditore ad un altro, senza distinguere il trasferimento dell’azienda per atti negoziali, o comunque riconducibili direttamente alla volontà ed alla previsione delle parti contraenti, dal trasferimento per fatti invece non negoziali, come potrebbe essere una risoluzione del contratto d’affitto per inadempimento dell’affittuario, pronunciata con sentenza del giudice; e quindi, nel caso specifico, il subentro dell’odierna ricorrente nel contratto d’albergo stipulato dall’affittuaria Tender con T.”.
Quanto così esplicitato in sede di legittimità costituisce conferma di un indirizzo già tracciato, e rinvenibile in Cass. n. 969/79 ed in Cass. n. 632/79 (entrambe richiamate nella stessa sentenza in esame), secondo cui: “la successione dell’acquirente, dell’usufruttuario e dell’affittuario di azienda, prevista dall’art. 2558 c.c., salvo patto contrario, nei contratti a prestazioni corrispettive stipulati dal dante causa e non ancora interamente eseguiti (nel senso che ciascun contraente sia ancora contemporaneamente creditore di una prestazione e debitore di una altra), semprechè si tratti di contratti non a carattere personale, inerenti all’esercizio dell’impresa e non soggetti a specifica diversa disposizione di legge (…), deve ritenersi operante, in applicazione estensiva del citato art. 2558 c.c., in ogni altra analoga ipotesi in cui si verifichi la sostituzione di un imprenditore all’altro nell’esercizio dell’impresa, come conseguenza diretta della volontà delle parti, ovvero di un fatto dalle medesime espressamente previsto. Pertanto, nel caso in cui l’esercizio dell’azienda si ritrasferisca dall’affittuario al locatore, per effetto di cessazione del rapporto di affitto, l’indicata successione si verifica, nei confronti del locatore, solo se si tratti di cessazione del rapporto per causa negozialmente contemplata; come il termine finale o la condizione risolutiva, e non anche, quindi, nella diversa ipotesi in cui la cessazione medesima sia conseguenza diretta di un fatto non negoziale, ancorchè ricollegabile, ma solo in via mediata, ad una fattispecie negoziale. Da tanto deriva che il locatore non subentra nei contratti stipulati dall’affittuario, pur se presentanti le caratteristiche sopra specificate, qualora riacquisti il godimento dell’azienda, prima della scadenza del contratto, in conseguenza della sua risoluzione per inadempimento dell’affittuario, sia essa pronunciata dal giudice, ovvero disposta dalla determinazione di un arbitro irrituale designato dalle parti”.
Orbene, nell’aver infine escluso il subentro della Hotel H sas nel contratto di soggiorno in oggetto, la sentenza di rinvio – lungi dall’aver violato il precetto di cui all’art. 384 c.p.c. – si è conformata al suddetto principio di diritto di cui alla sentenza n. 16724/03; individuando, nella specie, la causa della retrocessione dell’albergo non già in un atto di autonomia negoziale e, dunque, di volontaria preservazione di “un elemento fondamentale dell’avviamento” (per utilizzare le stesse parole della pronuncia di cassazione) bensì nella risoluzione per inadempimento dell’affittuario nel pagamento dei canoni di affitto. Vale a dire – sempre per testualmente richiamare quanto stabilito in tale pronuncia – per un “fatto costituente una conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale”. A nulla rilevando, in contrario avviso, nè che nella specie mancasse una pronuncia giudiziale di risoluzione – tale certo non essendo il provvedimento ex art. 700 c.p.c., del resto richiamato dalla sentenza qui impugnata non quale causa diretta del mancato subentro, bensì quale ulteriore riscontro dimostrativo della mancanza, nella specie, di un ritrasferimento pattizio – nè che la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato versamento dei canoni fosse stata contrattualmente prevista tra le clausole dell’affitto.
Ciò perchè si verteva, in ogni caso, in una delle ipotesi nelle quali – proprio in forza del principio di diritto testè ricostruito – il subentro nel contratto ex art. 2558 c.c. non poteva avere luogo, per non ascrivibilità del trasferimento aziendale a causa negoziale ovvero a quest’ultima equiparabile.
E’ vero che la pronuncia n. 16724/03 ha ritenuto di cassare con rinvio la sentenza impugnata al fine di accertare (sent.pag.14) la sussistenza in concreto di un contratto solutorio capace di determinare il subentro, ovvero di un’eventuale risoluzione dell’affitto per mutuo dissenso e per comportamenti taciti concludenti; tuttavia, il giudice di rinvio non ha potuto che ribadire come la retrocessione dell’albergo non fosse qui dipesa da una fonte differente dalla clausola risolutiva stessa. Dunque, come anticipato, non già da un contratto solutorio o da un patto restitutorio per mutuo dissenso, bensì appunto da quel fatto costituente conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale che esclude – pur in assenza di una pronuncia giudiziale – gli effetti di cui all’art. 2558 c.c..
Ne segue il rigetto del ricorso; nulla si dispone sulle spese, stante la mancata difesa di parte intimata.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2015

Cassazione civile sez. un. sentenza 16/09/2015 n.18135

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 1997 la sig.ra Ru.
N. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la sig.ra R. L. e, premesso di aver stipulato con quest’ultima un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il proprio immobile sito in (OMISSIS), comprensivo delle pertinenze della cantina e del posto auto, edificato su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Roma, da lei acquistato dall’impresa di costruzione Nuova Organizzazione Tecnologica s.r.l. nell’ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata, e di aver inutilmente sollecitato la promissaria acquirente alla stipulazione dell’atto pubblico, chiedeva la risoluzione del contratto con ritenzione della caparra versata.
Costituitasi ritualmente, la sig.ra R. eccepiva che l’appartamento, pur essendo alienabile in virtù dell’autorizzazione concessa dalla regione Lazio, era soggetto a vincolo di determinazione del prezzo: che non era libero, bensì legato agli specifici parametri richiamati nella convenzione tra il Comune di Roma e l’impresa costruttrice N.or.tecno.
Chiedeva, a sua volta, in via riconvenzionale, la costituzione in forma specifica del contratto, ex art. 2932 c.c., previa riduzione del prezzo d’acquisto; o in subordine, la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice, con restituzione della caparra e risarcimento del danno; o ancora in via gradata, l’annullamento del contratto preliminare per errore su qualità essenziali del bene.
Con sentenza 21 marzo 2001 il Tribunale di Roma dichiarava risolto il contratto per inadempimento della promissaria acquirente, rigettando la domanda riconvenzionale, con diritto da parte della signora Ru. di trattenere, a titolo di penale, la somma di lire 2 milioni e condanna dell’attrice alla restituzione dell’ulteriore somma di lire 100 milioni ricevuta in acconto.
In riforma della decisione, la Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 11 novembre 2004, accertava l’inadempimento della promittente venditrice a stipulare il contratto, al prezzo da determinare nel prosieguo del giudizio, secondo i parametri indicati nella convenzione tra il Comune di Roma e la società costruttrice.
Motivava:
– che appariva contraria alla ratio della normativa ed alla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez.1, 2 settembre 1995 n.9266) che l’autorizzazione a vendere l’immobile, per ragioni discrezionali attinenti il singolo acquirente, potesse comportare l’eliminazione, dopo poco tempo dall’acquisto, di tutti i vincoli legali volti ad assicurare a soggetti in condizioni economiche meno agiate l’acquisizione a titolo di proprietà piena o, come nella specie, di proprietà superficiaria, di alloggi costruiti con il contributo dello Stato: in tal modo, consentendo che le agevolazioni concesse si trasformassero in uno strumento di speculazione;
– che pertanto il venir meno del vincolo di inalienabilità non aveva come effetto l’assoggettamento dell’immobile alle sole leggi di mercato: che nella specie avrebbero fatto levitare il prezzo di acquisto di lire 97 milioni nel 1993 – di cui lire 27 milioni in contanti e lire 70 milioni per accollo di mutuo – al ben maggiore prezzo di lire 315 milioni preteso dalla signora Ru..
– che era quindi nello spirito della legge di evitare ogni sorta di speculazione commerciale, non solo in occasione della prima vendita, ma anche di quelle successive: come confermato dalla stessa autorizzazione all’alienazione da parte della regione Lazio, ove era espressamente stabilito che restavano ferme le disposizioni di legge sul mutuo agevolato a favore del subentrante, e quindi il perdurante potere di verifica delle condizioni soggettive per la fruibilità del contributo pubblico, incompatibile con la tesi della immissione del bene sul libero mercato;
– che era dunque fondata la domanda di costituzione in forma specifica del contratto, previa inserzione automatica del prezzo legale in luogo di quello pattuito con clausola invalida, ai sensi dell’art. 1339 c.c..
All’esito del prosieguo istruttorio, dopo l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza 25 ottobre 2007, trasferiva alla sig.ra R.L. la proprietà superficiaria dell’immobile, subordinatamente al versamento dell’importo di Euro 43.101,61 e all’accollo di mutuo acceso presso la sezione del credito fondiario della Cariplo per l’importo originario di lire 91 milioni; con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza, non notificata, la sig.ra R. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 4 dicembre 2008.
Deduceva:
1) la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 1339 e 1362 c.c., e L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, comma 8, (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) nel condizionare l’effetto traslativo al pagamento di Euro 43.101,61 unitamente all’accollo del mutuo: in tal modo, maggiorando il prezzo di compravendita liberamente pattuito;
2) la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e la carenza di motivazione nella compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La sig.ra Ru.Nu. resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.
Deduceva:
1) la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., artt. 1453- 1455 cod. civ. e L. n. 865 del 1971, art. 35, nonchè la carenza di motivazione nel ritenere che il venir meno del divieto di alienazione per effetto del decorso del termine minimo previsto dalla legge dal primo acquisto non provocasse anche la caducazione degli altri vincoli relativi alla determinazione del prezzo;
2) la violazione delle medesime norme e la carenza di motivazione per non aver considerato che i limiti di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35 restavano comunque ininfluenti sul rapporto di diritto privato instaurato tra le parti in causa;
3) la violazione di legge e la carenza di motivazione nel ritenere nullo un prezzo superiore a quello legale e sostituibile con quest’ultimo;
4) la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ. e artt. 1385 e 1386 cod. civ. nella condanna alla restituzione della caparra di lire 2 milioni, nonostante la R. non avesse mai espresso la volontà di voler recedere dal contratto.
La seconda sezione civile di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ravvisando una questione di massima di particolare importanza – se il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile costruito in regime di edilizia agevolata sia limitato al solo termine di vigenza del vincolo di inalienabilità e valga unicamente per il concessionario, e non anche per i successivi sub acquirenti – rimetteva la causa al primo presidente, che la assegnava alle sezioni unite.
All’udienza del 26 maggio 2015 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare prioritaria, in ordine logico, la trattazione del ricorso incidentale della sig.ra Ru., volto a sostenere la libera commerciabilità a prezzo di mercato dell’alloggio popolare, una volta autorizzatane la vendita dalla Regione.
In particolare, con il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente per affinità di contenuto, si deduce, in sostanza, la connessione tra il divieto di alienazione e la caducazione degli altri vincoli relativi alla determinazione del prezzo (simul stabunt, simul cadent) nei rapporti privati tra successivi contraenti.
Le censure sono infondate.
Il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo è stato oggetto, nel tempo, di un’interpretazione ondivaga, che ha risentito della successione anche ad intervalli di tempo molto brevi, di emendamenti della disciplina legale.
Un primo indirizzo ha valorizzato soprattutto l’autonomia negoziale delle parti, quale principio informatore generale in materia;
pervenendo alla conclusione che sia i divieti di alienazione, che i criteri normativi di determinazione del prezzo (o del canone di locazione) fossero applicabili, soggettivamente, solo al primo avente causa; e cioè, al costruttore, titolare della concessione rilasciata a contributo ridotto e parte della convenzione-tipo stipulata con il Comune: senza alcun riflesso sui successivi subacquirenti (Cass., Sez. 2, 4 aprile 2011 n. 7630; Cass., sez. 2, 2 ottobre 2000 n. 13006).
Si contrappone ad esso l’opposta tesi secondo cui la disciplina vincolistica promana da norme imperative, anche se per il medio di convenzioni tra il Comune e il concessionario (a contenuto, peraltro, predeterminato dalla legge ed inderogabile): con la conseguenza che l’eventuale violazione dei parametri legali sul prezzo di cessione sarebbero affetti da nullità ex art. 1418 cod. civ. e sostituiti mediante inserzione automatica del corrispettivo imposto dalla legge (art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2).
A questa seconda opzione ermeneutica, fatta propria dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, sembra inclinare anche il collegio remittente della presente questione di massima di particolare importanza, richiamando principi ispiratori della legislazione in subiecta materia enunciati in un non più recente precedente di legittimità (Cass., sez. 1, 2 settembre 1995 n. 9266).
La ricostruzione ermeneutica della disciplina normativa è resa particolarmente laboriosa per effetto della ricordata stratificazione, ripetuta e ravvicinata nel tempo, di interventi legislativi che ne hanno modificato profondamente l’impianto originario. Come rivelato, del resto, dalle stesse oscillazioni giurisprudenziali sul tema.
Ciò premesso, è però possibile delineare alcuni punti fermi per la soluzione della controversia: primo fra tutti la distinzione delle convenzioni per la cessione del diritto di superficie – quale quella pertinente alla controversia in esame – rispetto alle convenzioni per la cessione del diritto di proprietà piena. Tale diversità riguarda il regime di inalienabilità che, nel primo caso, non è previsto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, comma 8, (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità) quale contenuto necessario delle convenzioni: a differenza del successivo comma 15, che lo contemplava, in origine, per la cessione del diritto di proprietà.
Per contro, il vincolo alla determinazione del prezzo discende, in tutti i casi, direttamente dalla legge.
Un’ulteriore distinzione deve ravvisarsi tra le convenzioni L. n. 865 del 1971, ex art. 35 e quelle L. 28 gennaio 1977, n. 10, ex artt. 7 e 8 (Norme per la edificabilità dei suoli), non pertinenti, nella specie). Solo per le seconde il titolare di alloggio su concessione edilizia rilasciata con contributo ridotto non è obbligato a rispettare, in sede di vendita, il prezzo stabilito dalla convenzione- tipo approvata dalla regione, ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 7: e questo, perchè destinatario dell’obbligo di contenere i prezzi di cessione (od il canone di locazione) nei limiti fissati dalla detta convenzione è soltanto il costruttore titolare della concessione (Cass., sez. 2, 2 ottobre 2000 numero 13.006). Per gli immobili di edilizia convenzionata ex L. n. 10 del 1977 appare chiara, infatti, l’individuazione, in chi abbia ottenuto la concessione edilizia a contributo ridotto, del destinatario degli obblighi assunti di contenere il prezzo di cessione degli alloggi, nei limiti indicati dalla stessa convenzione e per la prevista durata di sua validità.
Ma soprattutto appare dirimente, ai fini della contraria conclusione nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio, la disposizione contenuta nel D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia 13 maggio 2011 n. 70): che ha aggiunto al comma 49 dell’art. 31 (Norme particolari per gli enti locali) della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) il comma 49-bis, del seguente testuale tenore: I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonchè del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 3).
Come si vede, la possibilità di rimuovere i vincoli relative alla determinazione del prezzo massimo di cessione (nonchè del canone massimo di locazione) contenuto in una convenzione P.E.E.P. è subordinata a tre presupposti: 1) decorso di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento; 2) richiesta del singolo proprietario;
3) determinazione della percentuale del corrispettivo, calcolata secondo parametri legali da parte del Comune.
Dal testo normativo sopra riportato emerge, dunque, con chiarezza che il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.
Non senza aggiungere, in chiusura di analisi, che la soluzione adottata appare altresì conforme, sotto il profilo teleologia), ad una politica del diritto volta a garantire il diritto alla casa, facilitando l’acquisizione di alloggi a prezzi contenuti (grazie al concorso del contributo pubblico), ai ceti meno abbienti: e non certo quella di consentire successive operazioni speculative di rivendita a prezzo di mercato.
Non risulta ex actis – nè del resto viene allegato dalla ricorrente incidentale – che la procedura sopra descritta sia stata seguita:
onde, deve ritenersi tuttora sussistente il vincolo del prezzo al momento della vendita stipulata tra la sig.ra Ru. e la sig. R..
Con il terzo motivo si censura l’eterointegrazione del contratto nella sua clausola determinativa del prezzo (artt. 1339, 1419 cod. civ.).
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte statuito che ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, che delega al Consiglio Comunale la fissazione dei criteri per la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi in materia di edilizia convenzionata, gli atti amministrativi relativi, così come le convenzioni, in quanto promananti in forza della predetta delega legislativa, traggono da quest’ultima, direttamente, il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell’art. 1339 cod. civ.; cui si ricollega quella dell’art. 1419 c.c., comma 2 posto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa:
senza riflessi invalidanti, peraltro, sull’intero contratto in ipotesi di sostituzione di diritto. (Cassazione civile, sez. 2, 10 febbraio 2010 n. 3018; Cass., sez.2, 21 dicembre 1994 n. 11032; Cass. n. 5369 del 12.04.20002).
L’applicabilità dell’art. 1339 cod. civ. appare in linea generale giustificata, perchè, quando detta norma allude alle “clausole” imposte dalla legge non si riferisce soltanto al caso nel quale la legge individui, essa stessa, la clausola da interpolare nel testo negoziale (come sarebbe stato se il Codice avesse richiesto che la clausola sia prevista “direttamente” o “espressamente” dalla legge), ma allude anche all’ipotesi in cui la legge preveda che l’individuazione della clausola sia fatta da altra fonte da essa autorizzata (nella specie, da una convenzione).
Sul punto, la venditrice Ru. deduce anche l’illegittima inserzione automatica del corrispettivo vincolato, ex art. 1339 cod. civ., sotto il profilo che non sarebbe mai stata richiesta dalla promissaria acquirente, limitatasi ad invocare la riduzione del prezzo. L’argomentazione, peraltro, non ha pregio, risolvendosi in mera questione nominalistica, dal momento che l’inserzione automatica del prezzo vincolato approda, appunto, nella riduzione di quello pattuito: onde sussistono i presupposti per l’esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 cod. civ., sulla base del regolamento negoziale, così integrato in applicazione di norme imperative.
Neppure appare convincente la tesi della necessaria contestualità, in una stessa disposizione di legge, della sanzione di nullità parziale della clausola illegittima e della sostituzione di diritto, stante il chiaro disposto dell’art. 1339, (rubricato come “Inserzione automatica di clausole”), di contenuto generale ed astratto, suscettibile di applicazione diretta.
Non era quindi sbocco ineluttabile dell’accertata violazione del vincolo del prezzo la nullità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 1, come preteso dalla venditrice.
L’ulteriore eccezione riguardante il difetto dei presupposti per la costituzione in forma specifica del contratto, in carenza di offerta della prestazione, appare nuova alla luce del testo della sentenza impugnata, che non ne fa menzione. Nè la ricorrente incidentale allega, in contrario, i necessari riferimenti puntuali a propri atti difensivi dei pregressi gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
Resta assorbito il quarto motivo relativo alla restituzione della caparra, da computare in conto prezzo.
Passando ora alla disamina del ricorso principale, si osserva come il primo motivo, con cui si lamenta che la corte territoriale abbia condizionato l’effetto traslativo al pagamento di Euro 43.101,61 unitamente all’accollo del mutuo – in tal modo, maggiorando il prezzo – si palesi fondato.
In effetti, la determinazione del prezzo di vendita secondo i parametri legali, nella somma stimata dal CTU formalmente recepita in sentenza, non consente la maggiorazione derivante dall’accollo del mutuo fondiario, a pena di violazione proprio di quella disciplina imperativa che la corte territoriale ha inteso applicare.
L’affermazione, espressa in motivazione, che la sentenza ex art. 2932 cod. civ. deve comunque rispettare le pattuizioni contenute nel preliminare (a parte quella sul corrispettivo, qui sostituito secondo parametri legali), appare in contrasto con l’accollo del mutuo fondiario – quale voce di prezzo aggiuntiva – che doveva coerentemente ritenersi già incluso nel corrispettivo pattuito.
Resta assorbito il secondo motivo relativo al regolamento delle spese di giudizio.
Il ricorso principale dev’essere dunque accolto, nei sensi di cui sopra, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.
PQM
P.Q.M.
– Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta il ricorso incidentale;
– cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2015

Cassazione civile sez. II sentenza 02/09/2015 n.17452

Allorquando il soggetto in lite, nel rilasciare la procura al difensore, elegga contestualmente domicilio, il difensore stesso, redigendo l’atto e autenticando la sottoscrizione del cliente, viene a fare propria detta elezione, con la conseguenza che la notifica della sentenza di primo grado effettuata nei suoi confronti presso quel domicilio eletto è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..

Cassazione civile sez. II sentenza 14/05/2015 n.9881

l giudice di merito, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento (o di rigetto), anche implicito, di una istanza di consulenza tecnica avanzata da una delle parti del processo, è tenuto unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia.

Corte di cassazione sez. VI penale sentenza 23/04/ 2015 n. 16924

«L’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie», anche dopo le modifiche introdotte con la recente riforma sulle responsabilità civile dei magistrati, «non costituisce per sé ragione idonea e sufficiente ad imporre la sostituzione del singolo magistrato». Lo ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione, sentenza 16924/2015, secondo cui «tantomeno tale azione è idonea e sufficiente» ad «imporre la rimessione del processo ad altra sede giudiziaria». Quanto all’eventuale astensione del giudice, la Suprema Corte chiarisce che «non sussiste alcuna possibilità di automatismo legato alla discrezionale iniziativa della parte».

I giudici di piazza Cavour hanno così affrontato le questioni sulla responsabilità civile nell’ambito della trattazione di un ricorso presentato nel corso di un procedimento penale, con cui l’imputato chiedeva che il processo – celebrato a Pordenone – fosse spostato in altra sede, poiché egli aveva avviato una causa «per motivi risarcitori civili» nei confronti di uno dei magistrati del collegio giudicante. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e sottolineato che «la proposizione di più azioni di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non costituisce grave situazione locale idonea ad imporre la rimessione del processo».

Nella sentenza, depositata oggi, la Suprema Corte rileva inoltre che «il magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria non assume mai la qualità di debitore di chi tale domanda abbia proposto», e questo perché «la domanda può essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato»: tale conclusione non cambia anche nell’eventualità di «una successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato» nei casi di condanna dell’Amministrazione, perché, si spiega nella sentenza, «i presupposti e i contenuti dell’azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell’azione diretta della parte privata nei confronti del solo Stato».

Cassazione civile sez. III sentenza 20/04/2015 n.8001

Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Cu.Ma., P.L., P.M. e P.A.M., debitrici esecutate, proponevano opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa dalla Cariplo, nella quale erano intervenuti C.E., creditore delle esecutate, nonchè, ai sensi dell’art. 511 c.p.c., l’avv. Ca.Ro., creditore del C., in parziale sostituzione di quest’ultimo.
Le opponenti deducevano che l’atto di intervento del C. era nullo, inefficace od invalido, mancante di titolo esecutivo o che, comunque, era estinto il credito per cui procedeva; che parimenti nullo, inefficace ed invalido si sarebbe dovuto ritenere l’intervento in sostituzione dell’avv. Ca., per insussistenza del credito fatto valere da quest’ultimo.
Si costituivano in giudizio sia il creditore C. che il suo sostituto avv. Ca., resistendo all’opposizione (e proponendo una domanda riconvenzionale, qui non più rilevante).
Con sentenza depositata il 24 maggio 2005, il Tribunale di Milano dichiarava ammissibile e tempestivo l’intervento di C. E.; dichiarava inammissibile l’intervento dell’avv. Ca.
R. ai sensi dell’art. 511 c.p.c.; rigettava la domanda riconvenzionale; compensava le spese.
2.- L’avv. Ca.Ro. ed C.E. proponevano appello principale, chiedendo, il primo, che fosse dichiarato ammissibile il suo intervento e che le appellate fossero condannate alle spese di lite del primo grado; il secondo che la condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio fosse pronunciata anche in suo favore.
Si costituivano le appellate, resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale quanto al capo con cui aveva dichiarato ammissibile L’intervento di Ca.Et., nonchè quanto al capo relativo alla compensazione delle spese del primo grado, che chiedevano fossero poste a carico di ciascuno degli appellanti principali.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 27 settembre 2012, ha rigettato gli appelli proposti in via principale, ha accolto l’appello incidentale e, per l’effetto, ha dichiarato nullo l’intervento esperito da C.E. per mancanza di procura alle liti conferita al difensore; ha condannato gli appellanti principali in solido al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Avverso la sentenza l’avv. Ca.Ro. ed C. E. propongono ricorso con tre motivi.
Le intimate non si difendono.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, perchè la Corte d’Appello, nel dichiarare nullo l’atto di intervento di C. E. perchè privo di procura, non avrebbe considerato che la procura rilasciata a margine del precetto notificato il 3 aprile 1987 era valida sia per il successivo atto di precetto in rinnovazione notificato il 18 novembre 1991 che per l’atto di intervento nella procedura esecutiva, effettuato sulla base di quest’ultimo, con ricorso depositato il 1 dicembre 1992.
1.1.- Il motivo è fondato.
Va qui ribadito il principio espresso da questa Corte nel precedente richiamato in ricorso di cui a Cass. n. 11613/11, per il quale “Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell’atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all’atto di precetto in rinnovazione notificato nell’ambito della medesima procedura esecutiva”, che è conseguenza di altro principio ripetutamente affermato, in ragione del quale “La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (così Cass. n. 26296/07 ed altre successive).
Pertanto, qualora la procura sia stata conferita a margine dell’atto di precetto senza alcuna limitazione, con il conferimento del mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all’atto di precetto in rinnovazione, relativo al medesimo credito, avente la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo, sia al processo esecutivo che, sulla base del precetto, anche in rinnovazione, sia stato introdotto dal creditore ovvero all’intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore.
1.2.- Poichè nel caso di specie si assume che la procura era stata rilasciata dal C., con un primo atto di precetto, al fine di “procedere esecutivamente e resistere nella eventuale opposizione, nonchè proporre impugnative e resistere in ogni stato e grado”, l’atto di intervento col quale si è fatto rinvio a questa procura non può essere reputato nullo per mancanza di procura alle liti conferita al difensore. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, va cassata la sentenza che ha deciso in senso contrario.
2.- Quanto all’intervento in sostituzione dell’avv. Ca.
R., il terzo motivo (rubricato come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 e 511 c.p.c.) pone la questione pregiudiziale della sussistenza dell’interesse delle debitrici esecutate a contestare la domanda di sostituzione ex art. 511 c.p.c., in particolare con riferimento alla certezza ed alla liquidità del credito vantato dal creditore che propone la domanda.
2.1.- Il motivo è relativo ad una questione che non risulta essere stata posta con l’atto di appello della sentenza del Tribunale, che già aveva accolto l’opposizione proposta dalla debitrici esecutate avverso la domanda di sostituzione spiegata dall’avv. Ca. ai sensi dell’art. 511 c.p.c..
La sentenza impugnata non affronta affatto la questione dell’interesse ad agire delle opponenti, debitrici esecutate, per contestare la domanda di sostituzione esecutiva del creditor creditoris ed il ricorrente Ca. non riporta i motivi d’appello, nè deduce di avere formulato un apposito motivo in sede di gravame.
Il terzo motivo è inammissibile per novità della questione posta.
3.- Col secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., art. 634 c.p.c., in relazione all’art. 499 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che il credito vantato dall’avv. Ca. non fosse certo nè liquido poichè risultante da una firma apposta per accettazione dal debitore C.E. in riferimento alla nota spese per compensi professionali vantati nei suoi confronti.
Il ricorrente sostiene che, per come affermato anche dalla Corte territoriale, si sarebbe in presenza di una ricognizione di debito, la quale renderebbe il credito certo e liquido, quindi idoneo a consentire l’intervento nella procedura esecutiva immobiliare pendente, nel regime vigente prima delle modifiche apportate all’art. 499 c.p.c., con decorrenza dal 1 marzo 2006.
3.1.- Il motivo è fondato.
Giova premettere che questa Corte si è già pronunciata in merito alla domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell’art. 511 c.p.c., affermando che realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell’esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall’esecuzione (cfr. Cass. n. 2608/87, n. 22409/06). Essa non è assimilabile all’intervento del creditore nel processo esecutivo perchè il creditore istante non fa valere una pretesa nei confronti dell’esecutato bensì nei confronti di altro creditore, pignorante o intervenuto. In senso contrario non vale il richiamo che l’art. 511 c.p.c., fa all’art. 499 c.p.c., poichè esso è limitato alle modalità ed alla forma della domanda di sostituzione (cfr. Cass. n. 2608/87 cit.).
Ne segue che presupposto per la presentazione della domanda di sostituzione esecutiva è l’affermazione di un diritto di credito nei confronti del creditore presente nel processo esecutivo (come pignorante o come intervenuto), a prescindere dal fatto che il credito del creditor creditoris sia o meno fondato su un titolo esecutivo. Va quindi ritenuto che, sebbene quest’ultima circostanza sia rilevante per gli interventi nel processo esecutivo eseguiti dopo il 1 marzo 2006, a seguito della sostituzione dell’art. 499 c.p.c., operata con il D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e) n. 7, convertito nella L. n. 80 del 2005, essa non costituisce presupposto per l’ammissibilità della domanda di subcollocazione nè nella vigenza dell’originario art. 499 c.p.c., nè nella vigenza del testo sostituito, a far data dal 1 marzo 2006, con la novella richiamata.
Quanto ai requisiti di certezza e liquidità del credito, che la Corte d’Appello ha ritenuto mancanti nel caso di specie, si ritiene che essi non siano necessari ai fini della ammissibilità della domanda di subcollocazione, in ragione del fatto che questa non è l’equivalente di un intervento ordinario in sede esecutiva.
Piuttosto, poichè il creditor creditoris mira a soddisfarsi sulla somma che, in sede di distribuzione, spetterebbe al suo creditore, la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito va verificata dal giudice dell’esecuzione quando il processo sia giunto nella fase distributiva, al fine di corrispondere in tutto o in parte al sostituto le somme spettanti al sostituito.
3.2.- Peraltro, nel caso di specie, come deduce il ricorrente, non è corretta in diritto l’affermazione della sentenza che ha escluso la certezza e la liquidità del credito vantato dall’avv. Ca.
nei confronti del creditore intervenuto C. per competenze professionali rispetto alle quali vi è stata una ricognizione di debito da parte di quest’ultimo.
Incontestato, infatti, che la ricognizione di debito vi sia – poichè questo dato di fatto è stato accertato dal giudice del merito – essa, pur non costituendo fonte autonoma di obbligazione, ha un effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale (cfr.
Cass. n. 2104/12, n. 13505/14, tra le più recenti), la cui esistenza può essere posta in discussione da colui che ha effettuato il riconoscimento.
Quest’ultimo è gravato, ai sensi dell’art. 1988 c.c., dell’onere di provare l’insussistenza o l’invalidità del rapporto fondamentale e soltanto l’esito positivo di questa prova fa perdere efficacia alla ricognizione del debito.
In mancanza di una prova siffatta ed, a maggior ragione, in mancanza della contestazione proveniente dal debitore, la ricognizione di debito fa presumere l’esistenza di un credito certo e liquido nei limiti di quanto riconosciuto.
Pertanto va accolto anche il secondo motivo di ricorso.
Accolti il primo ed il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per l’esame dei motivi degli appelli principale ed incidentale non esaminati con la sentenza cassata, nonchè per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015

Cassazione civile sez. I sentenza 02/04/2015 n. 6677

L’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo e mutamento del rito da ordinario a societario segna, nello stesso tempo, una continuità ed una interruzione delle vicende processuali che l’hanno preceduta e che seguiranno. Il rito verso il quale migra la causa costituisce la procedura che regolerà il confronto processuale ed è in ragione di quest’ultima procedura che dovrà attivarsi e compiersi il contraddittorio tra le parti (fattispecie relativa all’opposizione proposta da un società cooperativa avverso l’ingiunzione avanzata da un ex socio, il quale aveva ottenuto il diritto al rimborso delle quote versate in favore della società).

Cassazione civile sez. VI sentenza 30/03/2015 n.6333

Il rapporto tra avvocato e assistito è inquadrabile quale contratto tra professionista e consumatore, con la conseguenza che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per le controversie insorte tra le parti, la nozione di residenza di cui all’art. 33, comma 2, lett. u) del codice del consumo deve essere intesa non in senso formale, cioè in corrispondenza dei registri anagrafici, bensì in senso sostanziale, quale luogo di dimora abituale ex art. 43 c.c..

Cassazione civile sez. un. sentenza 12/03/2015 n.4953

Merita la sanzione disciplinare della censura il sostituto procuratore che, disattendendo peraltro alle norme sul servizio giudiziario, impedisce al sostituto che aveva sostenuto l’accusa in giudizio di presentare tempestivamente impugnazione.