Termini per la richiesta di copia e ascolto delle intercettazioni

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Il caso

Il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame presentata da un uomo condannato per aver partecipato nella qualità di “capo, promotore e direttore” ad un’associazione dedita al narcotraffico ed operante nella periferia romana, “nonché per la commissione di numerosi reati fine in materia di sostanze stupefacenti”.

Avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato deducendo a mezzo del suo difensore di fiducia violazione dell’art. 309 c.p.p. commi 5 e 8 “per l’erroneo rigetto della eccezione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni”.

Le doglianze manifestate sono genericamente esposte e manifestamente infondate.

I Giudici di terzo grado ricordano infatti che “la richiesta di copia ed ascolto delle intercettazioni, proprio perché implicante un non marginale lasso temporale per l’adempimento delle necessarie operazioni tecniche, va presentata al più presto, tenendo conto dei brevi termini che contraddistinguono la procedura di riesame”. 

L’onere di chiedere l’ascolto e la copia delle intercettazioni sorge “fin dal momento in cui interviene il deposito dell’istanza di riesame”.

Sul difensore in particolare incombe l’ulteriore onere di “specificare l’urgenza della richiesta di ascolto e rilascio di copia”. 

Pur non essendoci un termine fisso, la difesa “non può lamentare alcuna nullità conseguente al mancato ascolto o rilascio di copia delle intercettazioni lì dove non dimostri di essersi tempestivamente attivata per chiedere l’accesso a tali fonti di prova, proponendo la relativa istanza in concomitanza con quella di riesame e specificando che la richiesta è funzionale all’impugnazione cautelare”. 

Nella vicenda di specie, la richiesta è stata formulata a distanza di quasi sei giorni dalla proposizione del riesame e “solo dopo che era stata fissata l’udienza dinanzi al Tribunale della libertà”.

Con la sentenza n. 30172/21 del 13 luglio la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.