Si rifiuta di spostare l’auto: integra il reato di violenza privata

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La Corte di Cassazione, sezione V Penale, con sentenza n. 51236/2019 ha affermato che la condotta di colui che si rifiuti di spostare la propria auto, bloccando così l’accesso ad un cortile, integri il reato di violenza privata ex art 610 cod. pen.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Matera aveva dichiarato un uomo responsabile del reato di violenza privata, poiché si rifiutava si rimuovere l’auto parcheggiata all’ingresso di un cortile in uso anche ad un’altra persona, così impedendo a quest’ultimo di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà ivi depositati. L’uomo, dunque, veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 

Successivamente, l’uomo che si era rifiutato di spostare la propria auto, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza della Corte di Appello, affermando che il rifiuto addebitabile all’imputato non è equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l’integrazione del reato.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che «integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione».

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.