Ricettazione telefonino old style e riconoscimento della particolare tenuità del fatto

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Due imputati sono accusati in primo appello e in seconde cure di ricettazione di un telefono cellulare “old style”.

Per i giudici del Tribunale di Taranto e della Corte d’Appello la condanna è più che legittima.

Secondo l’avvocato difensore tuttavia non erano stati tenuti in conto il modesto valore del telefono e la considerazione dell’«ipotesi attenuata della ricettazione, in ragione del modestissimo valore economico del bene oggetto della condotta criminosa, un cellulare che non era neppure uno smartphone».

I due accusati propongono quindi ricorso per cassazione chiedendo che vengano presi in considerazione anche il carattere occasionale della loro attività illecita e l’assenza di un loro coinvolgimento o inserimento all’interno di un contesto di criminalità organizzata.

La Suprema Corte osserva che «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto».

In caso di modesto valore accertato del bene ricettato non è da escludersi la possibilità di verificare la sussistenza degli elementi desumibili dall’art. 133 c.p. che consentono di configurare la valutazione dell’attenuante.

La Cassazione nota che il ragionamento dei giudici d’Appello avrebbe dovuto condurli ad un riconoscimento dell’attenuante più favorevole invocata dal difensore e non alla contraddittoria concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con la sentenza n. 32108/20 del 16 novembre la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa considerazione dell’attenuante e rinvia in Appello per un nuovo giudizio.

L’affermazione di penale responsabilità viene dichiarata irrevocabile.