Il caso
Un commerciante operante nel settore dei tessuti e delle stoffe veniva accusato dai componenti di un Condominio di essersi reso responsabile del reato di truffa.
L’uomo aveva infatti intascato i soldi dell’acconto di una fornitura di tende da sole senza però adempiere agli obblighi contrattuali.
La Corte d’Appello di Firenze confermando la sentenza del Tribunale di Firenze condannava l’uomo per i reati di truffa e di insolvenza fraudolenta stabilendo il risarcimento del danno in favore dei condomini vittime della truffa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte il commerciante a mezzo del suo legale di fiducia deducendo violazione dell’ art. 641 c.p. giacché non era iniziale proposito dello stesso imputato non adempiere all’obbligazione assunta.
Pur ammettendo che il suo assistito avesse convinto i condomini a siglare gli accordi con mezzi ingannevoli per poter ricevere le varie caparre, secondo il difensore l’uomo “non pose in essere nessun reato o, al più, una truffa”.
Il ricorso è infondato “per mancanza di interesse ad impugnare”.
Una diversa qualificazione del reato – “truffa anziché insolvenza fraudolenta” – non inciderebbe infatti sul trattamento sanzionatorio che in ogni caso non potrebbe essere mitigato.
I Giudici di terzo grado ritengono che la corte territoriale abbia già correttamente argomentato riguardo la responsabilità penale dell’imputato il quale “pur essendo fornitore del prodotto oggetto dei singoli contratti, incassò le somme a titolo di acconto pur sapendo di non essere in grado di adempiere; pubblicizzò inoltre preventivamente i propri servizi e si presentò come contraente affidabile, ottenendo credito dai clienti e dissimulando in tal modo l’impossibilità di far fronte all’obbligazione”.
Con la sentenza n. 42407/21 del 18 novembre la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.