Possibile condanna penale per il padre che non frequenta regolarmente i figli

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Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Mantova alla pena di due mesi di reclusione per essersi egli sottratto “agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori, serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, e di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie”.

Avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia.

In particolare il Procuratore lamentava che il Tribunale di Mantova avesse omesso di applicare l’aumento di pena pur avendo ammesso che l’imputato, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza, “si era disinteressato dei figli e li aveva frequentati molto di rado”.

In ragione della pluralità delle persone offese inoltre lo stesso Tribunale aveva omesso di applicare aumenti di pena pur sussistendo una duplicità di reati.

Il ricorso risulta fondato in relazione ad entrambi i motivi proposti. 

Come correttamente dedotto dal ricorrente “la condanna è incentrata non sulla sola condotta di mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento e sui suoi presupposti di rilevanza penale (costituiti dallo stato di bisogno, presunto per legge, dei figli minori, e specularmente, sulla capacità di adempiere dell’obbligato), ma altresì sulla sottrazione agli obblighi di assistenza, espressiva di una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie ex art. 570, comma 1,c.p.”.

La Suprema Corte ricorda che “l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro (Sez. U, n.8413 del 20/12/2007, dep. 2008, Cassa, Rv. 238468; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, L., Rv.242856)”. 

Nella vicenda di specie, in presenza di più parti lese, il Tribunale di Mantova avrebbe dovuto applicare “l’aumento per la continuazione interna” invece di irrogare erroneamente la sola pena detentiva, come contemplato dall’art. 570, comma 2, n. 2, c.p..

Con la sentenza n. 29926/2022 la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Mantova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.