Penale: ricorso via pec inammissibile nonostante l’emergenza Covid

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 487 del 2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato via pec alla controparte perché si tratta di un mezzo non consentito e che viola l’art. 591 lett. c) c.p.p.

La norma de qua, infatti, sancisce la tassatività delle forme per la presentazione del ricorso disciplinate dagli art. 582 e 583 c.p.p., con la conseguenza che non è consentito l’uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altri parti né per il deposito presso gli uffici, poiché l’utilizzo di tale mezzo informatico, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico Ministero ex art. 151 dod, proc. Pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di un espediente  – sostiene la Corte – che non è stata contemplata neppure nel corso della pandemia dalla normativa emergenziale e che “trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogante” del comma 4, art. 24 del dl n. 137/2020 rispetto alle previsioni del codice penale, a quelle del dl 193/20029 convertito con legge n. 24/2010 e a quelle del regolamento adottato con decreto del Ministero di Giustizia n. 44/2011 che riguarda le regole tecniche del processo civile e penale telematico.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, il ricorso è stato respinto.