Minaccia aggravata dall’utilizzo di una stampella

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Il caso

Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Messina e dalla Corte d’Appello di Messina alla pena di un mese di reclusione per essersi reso responsabile del reato di minaccia aggravata.

Mentre rivolgeva minacce verbali all’agente che lo aveva in custodia infatti l’uomo agitava la stampella che stava impiegando come appoggio nella deambulazione, intimorendo la persona offesa.

Avverso tale decisione proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato a mezzo del suo legale di fiducia lamentando tra gli altri motivi vizio di motivazione.

Secondo il difensore non è stato considerato correttamente che il suo cliente, claudicante e adoperante stampelle,«non può incutere timore alcuno». 

La minaccia rivolta all’agente non poteva quindi essere grave «né tale da provocare alcun turbamento nella vittima»,anche tenendo presenti «le condizioni soggettive» dell’imputato, «non in grado di intimorire alcuno».

I Giudici di terzo grado ritengono il ricorso inammissibile e ricordano che per integrare il reato di minaccia non è necessario che «la prospettazione intimidisca, effettivamente, il soggetto passivo essendo, invece, sufficiente che la condotta posta in essere dell’agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima».

La Suprema Corte ritiene che la minaccia contestata nell’imputazione sia quindi aggravata dall’uso di uno strumento atto ad offendere.

Nel caso di specie è importante ricordare che anche oggetti comuni come una stampella «possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell’art. 339 c.p., comma 1, quando, in un contesto aggressivo, possono essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona e, come tali, sono stati impiegati, anche se solo per minacciare».

Con la sentenza n. 32714/21 del 2 settembre la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.