La coltivazione casalinga di Cannabis non è reato

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo sviluppatosi in seno alla giurisprudenza recente, affermando che la coltivazione domestica della Cannabis non ha rilevanza penale.

Le Sezioni Unite nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019 hanno statuito infatti: “non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”. 

L’intervento della Corte ha accolto quell’orientamento secondo il quale il bene giuridico della salute pubblica non è messo a repentaglio da chi semina e raccoglie, per sé, marijuana.

Tale nuovo sviluppo interpretativo ribalta l’atro, sostenuto anche dalla Corte Costituzionale, secondo il la violazione del divieto di coltivazione di cannabis era perseguibile penalmente. L’agente infatti veniva sottoposto a procedimento penale indipendentemente dal quantitativo delle piantine e dal loro principio attivo. La condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di sostanze stupefacenti era considerata idonea a minacciare il bene della salute dei singoli e quindi a realizzare, anche solo in via potenziale, più opportunità di vendita.

Ebbene, tale approdo ermeneutico è stato superato. Pertanto – in attesa di conoscere le motivazioni della decisione – la Corte di Cassazione ha reso noto il principio di diritto con il quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale: “il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.