Integra il reato di estorsione pretendere denaro dalla compagna per le spese domestiche

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A dare il via alla macchina giudiziaria, è la pretesa economica vantata da un uomo nei confronti della partner, caratterizzata da violenza e da evidente sproporzione rispetto alle disponibilità economiche della donna, ma da lui giustificata come un mero tentativo di ottenere una legittima compartecipazione alle spese domestiche. Per i giudici di merito, la sua condotta è, invece, qualificabile come tentata estorsione.
Con ricorso per cassazione, la difesa sosteneva l’illogicità della qualifica giuridica, a fronte di una condotta integrante il diverso reato dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto «le azioni minatorie violente poste in essere dall’uomo sono state dirette a conseguire le somme che la donna avrebbe dovuto versare per contribuire alle spese domestiche».

Per i giudici di Cassazione, però, l’alternativa versione difensiva non è ammissibile: l’uomo è responsabile di tentata estorsione ai danni della partner. In generale, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone, e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.