Fuggito dai domiciliari si presenta in caserma per essere condotto in carcere

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

Il caso

Un uomo agli arresti domiciliari decideva volontariamente di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare per recarsi presso la casa circondariale più prossima alla sua posizione e chiedere di essere ricondotto in carcere.

La Corte d’Appello di Campobasso, riformando parzialmente la sentenza di primo grado condannava l’imputato ad 8 mesi di reclusione per il reato di evasione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’uomo a mezzo del suo legale di fiducia. 

I Giudici ritengono importante osservare che “non assumono alcun rilievo, nell’ottica della oggettiva configurabilità del reato contestato, la durata dell’allontanamento, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che ebbero a indurre il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale”. 

La condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, anche se motivata dall’intenzione di recarsi presso la casa circondariale per chiedere di essere ricondotto in carcere, “non esclude il dolo reato di evasione, costituito dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal domicilio, attesa l’irrilevanza sia delle motivazioni sia dello scopo ultimo  dell’allontanamento, trattandosi di aspetti che si risolvono in mere valutazioni del soggetto che è sottoposto alla detenzione domiciliare, non potendosi rimettere al suo arbitrio la scelta di sottrarsi alla relativa ragione di restrizione” (Sez. 6, n. 36518\20). 

Nella vicenda di specie tuttavia risulta evidente che l’allontanamento dell’imputato dal luogo di restrizione domiciliare risultò “esclusivamente funzionale a raggiungere la casa circondariale, rimanendo in coerenza circoscritto al mero frangente temporale strettamente essenziale alla realizzazione di siffatto obiettivo”. 

Con la sentenza n 40278/21 dell’8 novembre la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è punibile.