E' reato mettere sul web foto e notizie delle lucciole

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Corte di Cassazione, sentenza n. 15394 del 13.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che gli organizzatori di un torneo di calcio rispondono penalmente e civilmente dei danni alla salute dei partecipanti se prima della partecipazione non li hanno sottoposti alle necessarie visite mediche per una attività agonistica.
Con questa motivazione,la Corte ha condannato l’Acsi (Associazione centri sportivi italiani) a risarcire la moglie di un calciatore dilettante di trenta anni, morto negli spogliatoi per infarto dopo aver accusato un malore durante un girone di un torneo di calcio.
Il responsabile locale dell’Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo per aver ammesso la partecipazione al torneo del calciatore senza la preventiva visita medica (con elettrocardiogramma sotto sforzo), che avrebbe rivelato la grave patologia di cui soffriva la vittima, così precludendogli la partecipazione al torneo e dunque il decesso. In sede civile, però, la direzione nazionale dell’associazione riteneva di non dover pagare in quanto la sede territoriale godeva di una propria autonomia e dunque le eventuali mancanze dovevano esserle direttamente imputate.
Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui in assenza di un patrimonio di riferimento l’indipendenza amministrativa e finanziaria deve essere interpretata restrittivamente. Del resto, proseguono i giudici, l’ambiguità dello statuto non può ricadere sui terzi, il cui legittimo affidamento va tutelato.
Dunque la responsabilità dell’Acsi risiede nel non aver predisposto un regolamento del torneo che prevedeva l’obbligo della visita medica e comunque nel non aver sottoposto ai relativi controlli la vittima, senza neppure aver chiesto la produzione di una adeguata certificazione medica.
Secondo la Corte, infatti, <>.
E con riguardo al carattere agonistico specificano che <>.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27015 del 11.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della non imputabilità del reo va provato un vizio nella capacità di intendere e di volere. Mentre non è sufficiente un semplice stato di “inquietudine” anche se attestato da certificati medici. Secondo i giudici della Corte, infatti, “la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell’imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”. Del resto, le allegazioni presentate dalla difesa “non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è bel altra cosa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25611 del 27.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato chedue docenti avevano litigato e uno di loro aveva utilizzato espressioni ingiuriose nei confronti dell’altro; in più, la lite si era concretizzata in diversi episodi, anche a distanza l’uno dall’altro, e nell’ultimo la docente aggredita aveva trovato riparo in presidenza e più colleghi erano dovuti intervenire per evitare che la lite diventasse violenta. In seguito al suddetto episodio la docente era stata vittima di uno sbalzo pressorio che le aveva indotto un’emorragia cerebrale a sinistra protrattasi per oltre 40 giorni.
Il GUP da un lato non aveva ravvisato contenuti di ingiuria nelle espressioni utilizzate durante la lite, dall’altro, con riferimento alle lesioni riportate, aveva affermato che si era trattato di un esito del litigio del tutto imprevedibile, non ascrivibile all’imputato neppure a titolo di colpa.
La Cassazione invece ha affermato che le invettive rivolte dall’imputato avevano evidente portata ingiuriosa, «risultante anche dal contesto e dalla pluralità delle espressioni offensive, indubbiamente e chiaramente lesive del prestigio professionale, della dignità e del decoro della parte offesa».
Inoltre con riferimento alle lesioni è da richiamare l’art. 586 c.p. che prevede e punisce il delitto preterintenzionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 26368 del 06.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito ai sensi dell’art. 544 ter cp. Il ricorrente sosteneva che locuzione “senza necessità” lo giustificasse, dal momento che – all’epoca dei fatti contestati – si trovava in una difficoltà oggettiva fisica, in conseguenza di alcune fratture suvbite. Ma il tribunale di Mondovì – correttamente, secondo la Cassazione – ha fatto buon uso della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale lo stato di necessità richiamato dalla norma in questione è quello di cui all’articolo 54 Cp, “nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26058 del 04.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nulla impedisce una successiva richiesta di pena patteggiata prima dell’apertura del nuovo dibattimento. L’economia processuale prevale sui rigidi formalismi del patteggiamento. Con un orientamento finalizzato a “salvare” soluzioni processuali condivise da entrambe le parti in causa, la Corte di cassazione ha “recuperato” un’istanza dichiarata inammissibile dal Tribunale di Massa nel corso di un procedimento a carico di un imputato riconosciuto colpevole di spaccio di cocaina. La Corte, salva la successiva proposta dell’imputato davanti a un giudice diverso, all’apertura della nuova udienza. Per i giudici è possibile “che dopo il rigetto di una prima richiesta di applicazione della pena da parte del giudice del dibattimento, a una successiva udienza cui il dibattimento sia stato rinviato le parti si accordino per una diversa richiesta davanti a un diverso decisore, sempre che ciò avvenga prima dell’apertura del dibattimento”.
La soluzione individuata dalla Cassazione è stata possibile dando continuità all’originario consenso alla proposta riformulata prestato dal Pm titolare del procedimento. Secondo i giudici di piazza Cavour, “nulla ostava che il nuovo giudice del dibattimento la prendesse in considerazione, essendo d’altro canto irrilevante che il pubblico ministero di udienza avesse espresso dissenso, dato che una volta che consenso sia prestato da qualunque delle parti sulla proposta formulata dall’altra, esso è irretrattabile”.

Corte Cassazione, sentenza n. 26153 del 05.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la convinzione del marito che la moglia sia “un oggetto di sua esclusiva proprietà” non è una scusante per il reato di maltrattamento. Così la corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso di un coniuge che già due giorni dopo il matrimonio e per trenta anni ha maltrattato la consorte. “Atteggiamenti derivanti da subculture – spiegano i giudici – in cui sopravvivono autorappresentazioni di supeirorità di genere e pretese da padre/marito-padrone non possiono rilevare né ai fini dell’indagine sull’elemento soggettivo del reato né a quella concernente l’imputabilità dell’imputato”.

Corte di Cassazione, sentenza
n. 25344 del 24.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la ratio sottesa all’art. 646 c.p. deve individuarsi nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res,
conferisca alla medesima una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
Non sussiste il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p. qualora la parte vincitrice di una causa civile, a cui favore il Giudice abbia liquidato una data somma a titolo di spese legali, si rifiuti di consegnarla al proprio legale che reclami tale somma.
Ed infatti, in tale ipotesi, manca il principale presupposto giuridico necessario per la configurabilità della fattispecie penale in parola, ovvero che la somma sia di proprietà dell’avvocato e che la parte vincitrice, possedendola per un legittimo titolo, abbia effettuato l’interversione del possesso, rifiutandosi di consegnarla all’avvocato.
Ai fini della configurabilità del reato ex art. 646 c.p., occorre l’appartenenza dei beni oggetto di appropriazione ad un terzo in base ad un titolo giuridico; il possesso legittimo dei suddetti beni da parte del terzo; la volontà di interversione del possesso, ovvero è richiesto che il possessore renda palese al proprietario del bene la sua volontà di non restituire più il bene da lui posseduto. Altresì, è necessario l’ingiusto profitto

Corte di Cassazione, sentenza n. 25802 del 30.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo utilizzo delle intercettazioni telefoniche anche se la originaria imputazione per cui la procedura era stata prevista sia stata derubricata in una ipotesi criminosa senza obbligo di cattura. La corte di Cassazione con la sentenza 30 giugno 2011 n. 25802 ha precisato che “ai fini della legittimità dell’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, prevista dal primo comma dell’articolo 270 c.p.p., delle notizie acquisite in altro procedimento salvo che risulti indispensabile per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in fragranza è rrilevante che la originaria imputazione sia stata successivamente derubricata in una ipotesi criminosa senza obbligo di cattura, poiché si tratta di condizione processuale. la cui sussistenza va accertata nel momento dell’acquisizione nel procedimento ad quem degli atti assunti in diverso procedimento”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25674 del 28.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che coltivare una piantina di cannabis in un vasetto si può. La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, smentendo alcune su precedenti decisioni, “assolve” un piccolo “coltivatore” di canapa indiana perché, in considerazione della piccola quantità di erba piantata, 16 mg in tutto, il suo comportamento non può arrecare danno alla salute pubblica. Gli ermellini imboccano così la strada dell’irrilevanza penale delle condotte non idonee a mettere a repentaglio il bene giuridico tutelato. Un criterio dell’offensività – sottolinea la Corte – già adottato dal legislatore nella sua discrezionalità e indicato dalla Consulta, “destinato in futuro a innovare tutto il sistema penale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24573 del 20.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che all’interno degli ospedali gli infermieri hanno una funzione di «garanzia», e «svolgono un compito cautelare essenziale nella salvaguardia del paziente». Il caso era quello di due infermieri dell’ospedale civile di Canosa di Puglia incolpati, dalla famiglia di un paziente, di aver sottovalutato le condizioni del familiare, operato a seguito di un incidente stradale e morto nel decorso post operatorio per emorragia cerebrale. Gli infermieri, in particolare, erano stati accusati per non aver chiamato subito il medico al peggiorare delle condizioni del malato, nonostante le richieste dei parenti.
Il gip di Trani aveva dichiarato «non luogo a procedere» e aveva anche sottolineato che gli infermieri non avevano profili di colpa in quanto svolgono una «funzione ausiliaria» e non hanno «l’obbligo di avvertire il medico di reparto di qualsiasi lamentela dei parenti del paziente».
Decisione bocciata dai giudici della Quarta Sezione Penale, che hanno annullato la sentenza con rinvio. Scrive, infatti, la Cassazione nella sentenza «rientra nel proprium non solo del sanitario ma anche dell’infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico». Non solo, la considerazione fatta dal gip «finisce con il mortificare le competenze professionali di tale soggetto, che invece, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l’intervento del medico».

Corte di Cassazione, sentenza n. 13184 del 16.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l’assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre. Lo ha affermato la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 13184/2011 che ha accolto il ricorso di un signora che aveva agito in esecuzione contro l’ex marito per il versamento dell’assegno di mantenimento del figlio. Secondo i giudici di merito la donna aveva perso la legittimazione ad agire perché il ragazzo era diventato maggiorenne e conviveva con il padre. La Cassazione non è stata però dello stesso avviso. In particolare i giudici di legittimità hanno stabilito che la legittimazione del figlio diventato maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il padre, pertanto, per ottenere la soppressione dell’assegno visto che il figlio convive con lui, deve chidere la modifica della sentenza di divorzio e non opporsi semplicemente all’esecuzione

Corte di Cassazione, sentenza n. 24109 del 16.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha condannato il titolare di un disco pub della riviera ligure nel cui locale i clienti erano soliti ballare sui tavoli per l’infortunio occorso ad un avventore.
I giudici in primo e in secondo grado hanno riconosciuto la responsabilità per colpa in vigilando ed in eligendo del proprietario per <>. In tal modo, secondo i tribunali di merito, <>.
Una tesi condivisa dalla Cassazione secondo cui, come testimoniato da altri avventori e dallo stesso personale del locale, numerosi clienti <> e <>. Ragion per cui, è chiara la responsabilità del gestore <> dovuto al <>.
Insomma, secondo la Suprema corte, siccome <> che risultavano <> a questo destinati, il gestore doveva sincerarsi anche della tenuta delle travi del soffitto visto che nella <> era anche prevedibile che vi si appendessero.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22334 del 07.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la condanna per omicidio colposo a carico del legale rappresentante e del direttore dell’hotel che non predispongono o rispettano un piano di emergenza in caso di incendio. La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22334 riguarda la morte di tre turisti ospiti, di un albergo romano del quartiere Parioli, causata da un incendio provocato da due cittadine americane. Le donne, rientrate all’alba del 1 maggio 2004, avevano svuotato il posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite, senza dare l’allarme. Un comportamento, per cui sono state giudicate, che non cambia la posizione dei responsabili dell’albergo, entrambi condannati, per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. Prima tra tutte quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l’emergenza. Un compito che spettava senz’altro alla direttrice dell’hotel che, nella sua duplice veste di dirigente e responsabile del coordinamento della squadra anti incendio aveva il dovere di predisporre, nelle 24 ore, dei turni per la rotazione del personale qualificato. Omissioni di cui è stato ritenuto responsabile anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura che, in virtù della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, doveva vigilare sul rispetto delle regole. La Suprema corte respinge con decisione il tentativo dei ricorrenti di addossare la responsabilità dei tre morti all’inadeguato comportamento dei dipendenti in servizio e agli errori compiuti dalle vittime, una delle quali era morta nel tentativo di fuggire dal balcone mentre le altre due erano rimaste imprigionate nel bagno in cui avevano cercato rifugio.
I giudici di via Cavour escludono il nesso causa-evento tra le scelte – dovute all’inevitabile panico del momento – e una morte che avrebbe potuto essere evitata con le accortezze necessarie.
Gli ermellini “salvano” solo l’amministratore di fatto, chiedendo alla Corte d’Appello di Roma di riconsiderare la sua condanna. Secondo il collegio la sua colpevolezza non poteva, infatti, essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l’incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22816 del 08.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il rifiuto di firmare un foglio di dimissioni in bianco, seguito dall’espressione «Ti farò schiattare», pronunciata dal proprio datore di lavoro, configura il reato di minacce e ingiurie.
Il datore, secondo la ricostruzione dell’accusa, fatta propria dalla sentenza impugnata, «aveva ingiuriato e minacciato» la dipendente «prospettandole un trattamento vessatorio» a causa del fatto che ella si era rifiutata di sottoscrivere una richiesta di dimissioni. Nel ricorso il datore aveva sostenuto che non si era trattato di minacce perché il significato dell’espressione «ti farò schiattare, sarebbe incerto, non risultando su alcun dizionario della lingua italiana» né tantomeno aveva valenza offensiva l’invettiva «Sei una vergognosa».
Una ricostruzione bocciata dalla quinta sezione penale della Cassazione, secondo cui la parola schiattare configurava eccome una minaccia. Per la Suprema corte, infatti, «l’espressione “ti farò schiattare” non solo è di uso comune, ma è riportata su tutti i dizionari della lingua italiana con l’inequivoco significato “ti farò crepare”». E «l’espressione “vergognosa” è stata correttamente valutata nel contesto, ed aveva il chiaro ed univoco significato ingiurioso che la sentenza impugnata ha ritenuto». Per queste ragioni la Cassazione ha confermato la condanna.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22502 del 07.06.2001

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nel caso di peculato non è consentiita la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente al “maltolto”. Il caso esaminato dai giudici era quello di una sequestro preventivo di due computer a fronte della sottrazione da parte dell’imputata, addetta alla biglietteria di una società, della sottrazione di 60.000 euro. Il difensore ha lamentato che “il sequestro preventivo in funzione di confisca per equivalente non era consentito per il “profitto” del reato di peculato; né poteva parlarsi di “prezzo” di tale illecito, considerato che per “prezzo” del reato deve intendersi il compenso dato o promesso a una determinata persona per indurla o istigarla al reato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22334 del 06.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è corretta la condanna per omicidio colposo a carico del legale rappresentante e del direttore dell’hotel che non predispongono o rispettano un piano di emergenza in caso di incendio. La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 22334 riguarda la morte di tre turisti ospiti, di un albergo romano del quartiere Parioli, causata da un incendio provocato da due cittadine americane. Le donne, rientrate all’alba del 1 maggio 2004, avevano svuotato il posacenere nel cestino portarifiuti e, alla vista delle prime fiamme, erano fuggite, senza dare l’allarme. Un comportamento, per cui sono state giudicate, che non cambia la posizione dei responsabili dell’albergo, entrambi condannati, per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza. Prima tra tutte quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l’emergenza. Un compito che spettava senz’altro alla direttrice dell’hotel che, nella sua duplice veste di dirigente e responsabile del coordinamento della squadra anti incendio aveva il dovere di predisporre, nelle 24 ore, dei turni per la rotazione del personale qualificato. Omissioni di cui è stato ritenuto responsabile anche il legale rappresentante della società proprietaria della struttura che, in virtù della sua posizione di garanzia quale datore di lavoro, doveva vigilare sul rispetto delle regole. La Suprema corte respinge con decisione il tentativo dei ricorrenti di addossare la responsabilità dei tre morti all’inadeguato comportamento dei dipendenti in servizio e agli errori compiuti dalle vittime, una delle quali era morta nel tentativo di fuggire dal balcone mentre le altre due erano rimaste imprigionate nel bagno in cui avevano cercato rifugio.
La Corte esclude il nesso causa-evento tra le scelte – dovute all’inevitabile panico del momento – e una morte che avrebbe potuto essere evitata con le accortezze necessarie.
La Corte “salva” solo l’amministratore di fatto, chiedendo alla Corte d’Appello di Roma di riconsiderare la sua condanna. Secondo il collegio la sua colpevolezza non poteva, infatti, essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l’incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell’hotel prima dell’incendio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22100 del 02.06.2011

La Corte di cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che, esclude che lo “scudo” del matrimonio con un cittadino italiano possa essere invocato se non viene dimostrato che gli sposi hanno lo stesso domicilio. Gli ermellini respingono così il ricorso con il quale un extracomunitario voleva evitare un rimpatrio disposto, dopo una condanna per lesioni personali, in considerazione dei numerosi precedenti penali. Contro lo straniero deponeva anche la condizione di disoccupato e il suo frequente ricorso a false identità. Quadro che aveva spinto il tribunale di sorveglianza di Catania a definire l’uomo socia
lmente pericoloso e quindi passibile di espulsione, in base a quanto disposto dal testo unico sull’immigrazione. Contro il provvedimento si era opposto il diretto interessato che riteneva violato l’articolo 19 del Dlgs 286/1998 con cui viene esclusa – salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato – l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana”. Il “trattamento di favore”, previsto dalla norma interna, è riconosciuto anche dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla direttiva europea 2003/86/Ce (recepita con il Dlgs 5/2007). Una protezione a tutto campo che non è – ad avviso del Supremo collegio – comunque applicabile al ricorrente, il quale benché sposato, non ha fornito gli elementi utili a dimostrare la coabitazione con la moglie. La mancata prova della convivenza unita alla dimostrata pericolosità sociale del soggetto portano la Cassazione a escludere la possibilità di godere del ricongiungimento familiare.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21039 del 26.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la bancarotta fraudolenta, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre fallimentare e quella post fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato e non tutte coincidono nel tempo e luogo di consumazione. Non è dunque applicabile a tutte queste ipotesi la nozione del “medesimo fatto”, unico caso che porta al divieto di bis in idem.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20895 del 25.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che va punito per stalking chi molesta ripetutamente i condomini di un edificio in modo da produrre in essi uno stato d’ansia. La Cassazione nel respingere il ricorso di un soggetto affetto da una sindrome maniacale, hanno riconosciuto che non è necessario per integrare la fattispecie del reato di stalking che il comportamento persecutorio sia tenuto verso la medesima persona. “Difatti, – osserva la Corte – la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia”. Come nel caso di colui che “minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro”. Per la Suprema Corte è “ineludibile” l’implicazione che “l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere”. E, dunque, “se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genere all’evidenza turbamento in entrambe”. Per la Cassazione è corretta la lettura della norma fatta dalla Corte d’appello di Torino per cui “le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio le coinvolgesse tutte”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 20798 del 24.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell’applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. I giudici di Pazza Cavour hanno poi anche stabilito che: “In caso di concorso omogeneo di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma quarto, cod. pen.), l’individuazione della circostanza più grave sulla base del massimo della pena astrattamente prevista non può comportare, in presenza di un’altra aggravante il cui limite minimo sia più elevato, l’irrogazione di una pena ad esso inferiore”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20105 del 20.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che consegnare files al giornalista, consapevoli, che contengano elementi oggetto di indagine investigativa non configura il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Un computer e una pen drive erano stati sequestrati nel corso di una perquisizione e poi restituiti alla proprietaria. Proprietaria che ha consegnato a un giornalista alcuni files precedentemente sequestrati. I magistrati di legittimità hanno precisato che “non vi è stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro” e quindi la consegna dei files non può configuare il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale. Infine i gidici precisano che “di nessun rilievo sono le considerazionei della parte ricorrente che i files, prima della restituzione, erano stati duplicati su supporti informatici dalla polizia giudiziaria e che su essi erano in corso verifiche investigative”.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19315 del 17.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per salvarsi dal reato di abuso edilizio non basta invocare la mancata costituzione dello Sportello unico da parte del comune. Una signora condannata per aver eseguito dei lavori di ampliamento del garage in totale diffiromiità al permesso a costruire ha sostenuto “la mancata istituzione dello Sportello Unico presso l’amministrazione comunale di Riposto e la conseguente impossibilità di presentare le dovute comunicazioni”. Una giustificazione che non ha convinto i giudici di legittimità che hanno affermato il seguente principio di diritto: “Lo Sportello Unico per l’edilizia previsto dell’articolo 5 del Dpr 380/O1 (Testo unico per l’edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la conseguenza che la mancata istituzione da parte dell’amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzativo dell’attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 12.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna la misura coercitiva non custodiale cessa di diritto. I magistrati hanno precisato che “il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata a condannato”. Inoltre la sentenza ha fissato altri due principi di diritto. Nel primo si sottolinea che “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari”. E infine viene chiarito che “ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderla spetta al giudice dell’esecuzione”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 11.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna la misura coercitiva non custodiale cessa di diritto. I magistrati hanno precisato che “il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata a condannato”. Inoltre la sentenza ha fissato altri due principi di diritto. Nel primo si sottolinea che “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari”. E infine viene chiarito che “ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderla spetta al giudice dell’esecuzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18600 del 11.05.2011

Sì alla riabilitazione del fallito anche se non è riuscito a ripagare tutti i debiti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 18600/2011 accogliendo il ricorso di un ingegnere, amministratore di una società, contro il rigetto della domanda di riabilitazione da parte del tribunale di sorveglianza di Roma. Per la Suprema corte, infatti, “l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo, e cioè come sinonimo di impossidenza economica, ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che gli impediscono, comunque, l’adempimento delle obbligazioni civili” alle quali è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto. In modo da evitare “un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale” di un soggetto che “abbia, per altro verso, dato prova attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole di riabilitazione”. A patto però che riesca a dimostrare di essersi “emendato” e “ravveduto” dopo la condanna, gravando su di lui l’onere della prova.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18353 del 12.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna la misura coercitiva non custodiale cessa di diritto.
In particolare la Corte ha precisato che “il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiale già applicata a condannato”. Inoltre la sentenza ha fissato altri due principi di diritto. Nel primo si sottolinea che “la cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari”. E infine viene chiarito che “ove insorgano questioni in o
rdine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio delle fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderla spetta al giudice dell’esecuzione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18273 del 10.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sono punibili le minacce alla madre da parte del figlio affinché gli dia del denaro. A prevederlo è il codice penale con una clausola di non punibilità che scatta quando il reato è commesso ai danni del marito o della moglie, della madre o del padre ed anche di fratelli e sorelle purché però conviventi. Con tale principio la Corte ha assolto perché “non punibile”, ai sensi dell’articolo 649 del Cp, un signore di 54 anni della provincia di Brescia. Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, se non vi è “violenza alle persone” si rientra nelle ipotesi di esclusione della punibilità. Infatti, il codice penale prevede come punibile “esclusivamente la violenza fisica in senso tecnico e specifico” che “non può essere confusa con la semplice minaccia o violenza psichica”. Non basta dunque “l’annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro con scopo intimidatorio diretto a restringere la libertà psichica o a turbare la tranquillità altrui” ma è sempre necessaria “l’energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa” per integrare il reato verso i propri congiunti.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18268 del 11.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi ha svolto il ruolo di traduttore, anche solo in ausilio di un altro perito nominato dal Gip, non può essere l’interprete nel processo. I giudici hanno sciolto un contrasto giurisprudenziale sul ruolo del traduttore. La giurisprudenza prevalente riteneva che il compito di trascrittore non fosse assimilabire a quello di un peirto “dato che tale soggetto si limita a porre in essere, pur con lì’impiego di risorse tecnologiche, una mera operazione materiale, che non richiede conoscenze tecnico scientifiche che sfocino in un parere e cioè giudizio che su quelle conoscenze si fondi, esaurendosi la sua attività in una mera trasposizione di dati di tipo ricognitivo”.
In senso contrario si sostenva che il richiamo operato dall’articolo 269, comma 7 del codice di procedura penale alle garanzie previste per l’espletamento delle perizie “estende chiaramente alle attività di trascrizione integrale delle registrazioni le norme di garanzia previste per le perizie, ivi comprese quelle contenute nell’art. 144 dello stesso codice”. Le sezioni unite hanno sposato questa tesi minoritaria ed enunciato due principi di diritto. I magistrati di legittimità hanno precisato che “sussiste incompatibilità a svolgere successivamente nello stestto procedimento la funzione di interprete per il soggetto che abbia svolto il compito di trascrizione delle registrazoni delle comunicazioni intercettate a norma dell’art.268, comma 7, cod. proc, pen.”.
Nella disamina del caso oggetto delle pronuncia i magistrati hanno ulteriormente enunciato il seguente principio di diritto “sussiste incompatibilità a svolgere successsivamente nello stesso procedimento la funzione di interprete per il soggetto che, nell’ambito del conferimento ad altri del compito delle trascrizione delle registrazioni delle conversazioni in lingua straniera intercettate, sia stato incaricato di effettuare, contestualmente e unitamente a trascrittore, le traduzioni in lingua italiana di dette conversazioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18028 del 10.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i soggetti a sequestro anche i brevetti realizzati da un dirigente accusato di bancarotta.
In particolare la Corte ha precisato che “i diritti derivanti dall’invenzione del lavoratore spettano al datore di lavoro ed il primo ha diritto ad un equo premio se l’attività inventiva non costituisce oggetto del contratto o del rapporto di lavoro e non è dunque a tale scopo già retribuita”. Il caso riguardava un dirigente che ha realizzato le invenzioni durante la sua permanenza nella società, brevetti che sono stati sequestrati perché costituivano oggetto della distrazione per la quale il dirigente era indagato per bancarotta fraudolenta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17784 del 06.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi clona il bancomat è un haker informatico.
La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui due soggetti, dopo aver clonato alcuni bancomat, avevano provveduto a effettuare diversi acquisti.
La difesa degli imputati era mirata a dimostrare come il capo d’imputazione fosse errato e che quindi non potesse esserci un’equiparazione tra chi clona e gli hakers, perchè chi fa shopping con denaro altrui si limita a introdursi nel sistema, rimanendo ai margini di esso. Tesi che non ha assolutamente convinto i giudici di Cassazione che hanno fornito una risposta in senso assolutamente contrario. Nella specie, infatti, attraverso l’utilizzo di carte falsificate e grazie all’intercettazione dei codici segreti di accesso (i cosiddetti pin) gli imputati sono penetrati abusivamente all’interno dei vari sistemi bancari, alterando i dati contabili mediante ordini abusi di operazioni bancarie di trasferimento fondi. Oltre a ciò gli imputati si erano resi protagonisti di prelievo di contanti presso i servizi di cassa continua.
I giudici hanno chiarito che si debba applicare la più severa sanzione prevista per le frodi informatiche. Si tratta, infatti, di una condotta per molti versi simile a quella di chi entrato senza diritto in possesso delle cifre chiave e delle password di altre persone utilizzi contrariamente alle norme tali elementi per accedere ai sistemi informatici bancari per operare sui relativi dati contabili e disporre bonifici, accrediti o altri ordini, procurandosi così un ingiusto profitto.
Alterazione del sistema telematico. La sentenza puntualizza, inoltre, che il concetto di alterazione di un sistema informatico o telematico va interpretato in modo assolutamente generico e quindi: «bisogna intendere ogni intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento del sistema che viene distratto dai suoi schemi predefiniti in vista del raggiungimento dell’obiettivo – punito dalla norma – di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto con altrui danno»

Corte di Cassazione, sentenza n. 17238 del 04.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il sequestro per guida in stato di ebbrezza anche se l’automobile è posteggiata nel caso in cui il motore sia acceso e sia evidente la volontà di partire. Per la Corte, il fatto che l’auto non si fosse ancora mossa “non è significativo”, in quanto il “concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo” ma al contrario “deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione”. Inoltre per comminare una misura cautelare non è necessario esaminare la fondatezza dell’accusa ma è sufficiente che il comportamento tenuto integri “astrattamente” una fattispecie di reato. E sedersi al posto di guida, “in evidenti condizioni di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche”, “nell’atto di muovere il veicolo”, con le cinture allacciate e gli anabbaglianti accessi rappresenta già una condotta idonea a integrare il reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16591 del 28.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici non può essere rilasciato “in sanatoria”, cioè dopo l’esecuzione delle opere. Si tratta, infatti, di un istituto di carattere eccezionale giustificato dalla nece
ssità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall’articolo 14 del Dpr 380/2001. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica di Cosenza in relazione a un’opera pubblica realizzata in violazione della disciplina urbanistica e per la quale era stato disposto il sequestro preventivo. La misura era però annullata dai giudici del riesame con la motivazione che era stato rilasciato un permesso in sanatoria. La Cassazione, annullando la decisione di merito, ha però chiarito che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso in deroga prevede la previa deliberazione del consiglio comunale. Ne consegue che la delibera consiliare deve precedere il rilascio del titolo e soprattutto l’esecuzione dell’intervento con l’ulteriore conseguenza che non può essere rilasciato un permesso di costruire in deroga con una sanatoria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16307 del 26.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nella diffamazione via Web il luogo in cui viene commesso il reato va individuato nel punto in cui le offese e le denigrazioni siano percepite dal maggior numero di persone. I giudici di legittimità affrontando un caso di diffamazione in cui i server erano dislocati ad Arezzo e l’amministratore del sito era di Sassari hanno precisato che “il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato regitrato all’estero, perché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia”. E i giudici hanno ulteriormente precisato che “rispetto all’offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell’individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore”. Non solo. “Per entrambe le ragioni esposte – concludono i giudici – non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15450 del 15.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di molestie il condomino che spia il vicino.
I vicini erano costretti a chiudere serrande e finestre, anche di giorni, per evitare gli occhi indiscreti dei suoi vicini. Il vicino però non si limitava a “guardare” ma offendeva le vittime con gesti beffardi con le mani e la bocca. In seguito al ricorso delle vittime con cui il condomino era stato condannato a 600 euro di multa, l’imputato aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza di merito, per dimostrare che il terrazzo condominiale in questione fosse, in realtà, una dimora privata. La Cassazione, rigettando la tesi difensiva e confermando la condanna ai danni dell’uomo ha in proposito spiegato che “la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile, ha specificato che la terrazza in questione si trovasse al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l’appartamento delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato l’appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso un’apertura del comune vano scale condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei condomini

Corte di Cassazione, sentenza n. 15542 del 18.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia una condanna per diffamazione chi con una e-mail inviata ad una coppia di condomini accusi l’amministratore di condominio di portare avanti “una gestione nell’esclusivo proprio interesse”. Dopo essere stato condannato in primo grado da parte del giudice di pace di Milano, l’estensore della missiva elettronica era stato assolto in appello dal tribunale meneghino che aveva riformato la sentenza perché “il fatto non sussiste”.
Ora però la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso dell’amministratore ha capovolto di nuovo il verdetto sulla base del fatto che risulta provata sia la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate, “portare avanti una gestione nell’esclusivo proprio interesse” e essere “in combutta con imprese appaltatrici di lavori condominiali”; sia il fatto che tale e-mail fosse stata inviata a due persone, nella specie marito e moglie, come si ricava dalla intestazione: “Carissimi Laura e Luciano…”. Insomma, secondo i giudici, un simile comportamento è sufficiente per realizzare “il connotato tipico della diffamazione, ossia la diffusività della notizia denigratoria”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15061 del 13.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’essere un semplice amministratore di fatto, privo dunque dei galloni propri dell’investitura formale da parte della società, non mette al riparo il manager occulto dal rischio di prendersi una condanna penale per bancarotta. E ancora, l’azione penale per bancarotta può essere esercita anche prima che si arrivi ad una sentenza definitiva di fallimento. In ultimo,anche Suprema corte riconosce “un’autonomia” tra bancarotta societaria e fraudolenta al punto che i due reati possono anche convivere fra di loro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14575 del 12.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la conversione della misura cautelare degli arresti domiciliari in custodia cautelare in carcere per un pubblico ufficiale accusato di concussione deve essere adeguatamente motivata.
Con tale principio la Corte ha annullato l’ordinanza del tribunale di Roma che aveva accolto l’appello del Pm contro l’ordinanza di custodia domiciliare emessa dal Gip.
In particolare, secondo la Suprema Corte il pubblico ministero ha “omesso ogni valida giustificazione e spiegazione sul punto specifico della necessità di aggravare la misura degli arresti domiciliari, non potendosi in particolare valorizzare al riguardo in modo significativo la indicata possibilità di comunicare tramite telefoni cellulari, per l’evidente rischio, problematicità e limitatezza di una tale modalità operativa al fine di portare utilmente avanti la specifica attività criminosa contestata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13276 del 30.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se la costituzione del trust è un “mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust”, i beni dell’indagato non sono al riparo dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 30 marzo 2011 n. 13276. Secondo i Supremi giudici “presupposto per la confisca di cui all’art. 11 della L. n. 146 del 2006 è che la detta misura – e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale – riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni od altre utilità di cui il reo (in questo caso l’indagato) ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente al prodotto, profitto o prezzo del reato”. Nel caso affrontato dalla Cassazione invece, il ricorrente avrebbe mantenuto la disponibilità dei beni conferiti “in quanto egli stesso era truste”. Cosa vietata dall’istituto giuridico di origine inglese che prevede come condizione “ineludibile” che “il disponente perda la disponibilità di quanto conferito al trust”.

< p>Tribunale dei Minori di Milano, sentenza del 25.03.2011

Il Tribunale dei minori con la sentenza in esame ha precisato che è lecito l’uso della forza pubblica per tutelare il ragazzo gay.
Va allontanato da casa con la forza pubblica il padre violento che apostrofa come “finocchio” il figlio adolescente omosessuale.
Lo ha sancito il Tribunale per i minorenni di Milano che ha sottolineato l’importanza della vicinanza del padre al ragazzo in una fase dell’adolescenza così complessa come quella in cui si accetta l’omosessualità. C’è di più. L’uomo era venuto alle mani con la moglie in molte occasioni e, in una, aveva anche ferito il ragazzo. Aveva sempre dichiarato, fra l’altro, di non voler lasciare per nessun motivo l’abitazione. Ma i giudici hanno deciso che, in caso di ostinata opposizione, l’uomo sarà allontanato con la forza. Insomma sono state accolte le istanze della Procura meneghina che chiedeva una maggiore tutela per l’adolescente.
La misura dell’allontanamento, si legge in questo interessante provvedimento, “anche se gravemente afflittiva è l’unica efficace e dovrà essere attuata con la forza pubblica se necessaria, gicchè il padre non ha mostrato alcuna collaborazione”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13099 del 30.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che scatta l’aggravante mafiosa a carico del commercialista che ricicla denaro all’estero per conto di un cliente che a sua volta agiva su mandato di un clan della ‘ndrangheta. Secondo la Corte, per contestare l’aggravante di mafia (ex articolo 7 della legge 203/1991) va provato in concreto che l’imputato era consapevole di favorire con la sua condotta, non solo gli affari illeciti del cliente, ma anche quelli della cosca. Ed è proprio la prova di questa consapevolezza ad essere mancata nella ricostruzione dei giudice di merito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11251 del 22.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che imporre con violenza il taglio di capelli alla propria figlia minorenne recalcitrante integra il reato di abuso di mezzi di correzione. Anche se l’episodio è avvenuto una unica volta. Né può valere come attenuante il particolare contesto culturale di provenienza della madre di origine nigeriana. La ricorrente aveva sostenuto che il taglio dei capelli, peraltro avvenuto con delle forbici da cucina che avevano anche prodotto ferite sul cuoio capelluto, era stato «un fatto occasionale che andava rapportato nella giusta dimensione di un incidente di percorso tra madre e figlia e che aveva visto la sua genesi nell’esigenza della madre di tagliare personalmente i capelli alla bambina usando la maniera forte per fronteggiare un isterico e ingiustificato rifiuto della piccola». I magistrati della cassazione, però, gli hanno risposto che l’abuso dei mezzi di correzione «ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso, come anche da una serie di comportamenti lesivi dell’integrità fisica e della serenità psichica del minore, indipendentemente dall’intenzione correttiva o disciplinare» tenuta dal genitore. Inoltre, prosegue la Cassazione l’atto della madre «non può essere scriminato dall’esigenza di tosare la figlia recalcitrante, essendo risultato che, all’isterica opposizione della bambina aveva fatto riscontro altrettanta isterica reazione della madre, che, indipendentemente dal luogo di provenienza e dall’ambito culturale della genitrice, aveva inteso proseguire, nelle sue operazioni particolarmente pericolose, al fine di affermare la propria autorità sulla piccola, abusando dei mezzi di correzione e disciplina». Ragion per cui, la Cassazione ha convalidato sia la pronuncia di condanna emessa in primo grado dal Gip di Macerata il 21 febbraio 2007, sia quella di secondo grado emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 10 giugno 2010. Il ricorso della mamma nigeriana è stato dichiarato inammissibile con condanna al versamento di mille euro alla cassa delle ammenda.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9926 del 11.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi comanda le operazioni in piazza è responsabile per la situazione di pericolo creata fra la folla Quando la festa si tramuta in tragedia è il maestro di cerimonie a farne le spese. Durante la processione una persona muore dopo essere stata travolta dalla folla in preda al panico: la calca si forma per il movimento scomposto dell’enorme “carro” che trasporta le reliquie sacre in spazi angusti. Dunque, chi comandava le operazioni in piazza va condannato per omicidio colposo. La festa funestata è quella di Sant’Agata, che ogni anno in febbraio richiama a Catania migliaia di fedeli per tre giorni di celebrazioni dedicata alla patrona del capoluogo etneo. Le reliquie sono portate a spalla dai volontari su di un sostegno che pesa fino a 21 tonnellate. Disastrosa la scelta del “maestro del fercolo” che decide rispettare la tradizione: la batteria percorre a passo di corsa la salita di San Giuliano senza aspettare che la strada sia libera; risultato: morirà l’indomani all’ospedale l’uomo calpestato dalla massa di persone in fuga. La condotta del “capo pattuglia” rientra nella causalità commissiva: in una situazione già a rischio per l’ordine pubblico, infatti, egli introduce un fattore di pericolo, con la decisione di mettersi in moto con il campo d’azione ancora ingombro. E il rischio, purtroppo, si concretizza con l’incidente mortale. Non si può escludere la colpa: il cerimoniere doveva prevedere che far trainare a passo di carica un mezzo così pesante avrebbe determinato reazioni inconsulte fra le migliaia di presenti.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Consiglio di Stato, sentenza n. 3648 del 09.06.2010

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che non può essere negato il rinnovo del permesso di soggiorno all’immigrato condannato per la vendita di merce contraffatta. Tanto più che l’istanza viene presentata quando ha ormai un lavoro stabile e una famiglia in Italia. Con tale principio il Consiglio di Stato, ha accolto il ricorso presentato da un immigrato contro il decreto con cui il Questore di Venezia aveva respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il giudice ha infatti affermato che, data anche la situazione presente dell’uomo, caratterizzata da un lavoro stabile ed una famiglia nel territorio italiano, e considerata la lieve intensità dei reati commessi, lontani nel tempo e legati alla vendita abusiva di merci con marchio contraffatto, e per i quali, su tre imputazioni si annovera una condanna lieve e un’assoluzione, non potesse essere negato il rinnovo dell’atto richiesto

Corte di Cassazione, sentenza n. 22212 del 11.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ha diritto alle attenuanti generiche e quindi a uno sconto di pena lo straniero che commette dei reati, vivendo in condizioni socio-economiche disagiate. Lo ha stabilito la Suprema Corte che con tale principio ha respinto il ricorso della Procura di Torino presentato contro la decisione del Tribunale che aveva concesso le attenuanti generiche a un algerino accusato in Italia di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. In particolare secondo il pm “le disagiate condizioni di vita non sono idonee ad attenuare la portata dei reati contestati e quindi non possono essere poste a sostegno della concessione della attenuanti generiche”. Una tesi, questa, che non ha convinto la sesta sezione penale che, con una motivazione destinata alla massimazione ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura piemontese chiarendo che “il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche per incensuratezza ma per le disagiate condizioni di vita. Si tratta di un parametro sicuramente rientrante nella previsione dell’articolo 62 del codice penale”. Non solo. La Cassazione ha inoltre sottolineato come la decisione non sia in contrasto con le norme sulla sicurezza approvate due anni fa (l.125 del 2008). Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato l’inammissibilità del ricorso dell’accusa

Corte di Cassazione, sentenza n. 20119 del 09.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame cambia i parametri per l’applicabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Infatti, dopo aver abbandonato il paramentro della saturazione del mercato, ha stabilito che per le droghe pesanti come l’eroina o la cocaina la pena non viene aumentata se la quantità detenuta non supera i due chilogrammi. Mentre in caso di hashish e marijuana la soglia da superare sono i cinquanta chili. Secondo il principio affermato dalla Corte, “in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d. P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21918 del 09.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che risponde di associazione per delinquere chi compie azioni intimidatorie finalizzate a falsare i risultati delle partite di calcio. Con tale principio la Corte ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Potenza nei confronti di due uomini, accusati di violenza privata ai danni di alcune persone. I due avevano minacciato il responsabile del settore giovanile di una squadra di calcio della zona, e inferto una “lezione” a un signore per aver offeso il presidente della loro squadra. Il Tribunale del riesame, confermando l’ordinanza del Gip, ravvisava gli estremi di un disegno criminoso associativo volto ad alterare i risultati di singole competizioni calcistiche. Ricostruzione confermata dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso dei due

Corte di Cassazione, sentenza n. 21413 del 07.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo il sequestro preventivo dei ponteggi stagionali costruiti per ancorare le barche senza permesso. La Cassazione, con la sentenza in oggetto, si esprime sulla situazione che riguarda l’isola di Ponza ma ribadisce la regola generale che impone il rilascio del permesso di costruzione per i pontili galleggianti realizzati mediante l’ancoraggio dei “corpi morti”. Gli ermellini s
ottolineano che la natura stagionale di un’opera non comporta la sua “precarietà I ponteggi devono dunque essere considerati stabili e in grado di avere un impatto sull’ambiente e vanno quindi realizzati solo se esiste una regolare concessione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20647 del 01.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta la condanna per appropriazione indebita a carico del direttore generale che sottrae disegni dalla sua ex azienda e li utilizza per creare due nuove società. Questa la decisione della Corte di cassazione che, in linea con i giudici di prima e eseconda istanza, conferma la condanna a carico del top manager di un’azienda che si era indebitamente appropriato di una serie di disegni tecnici, progetti e numerosi altri documenti coperti da segreto e aveva sfruttato quel “patrimonio di conoscenze” per dare vita a due nuove società. Gli ermellini escludono invece che il direttore abbia commesso anche i reati di turbativa del mercato e di concorrenza illecita, ipotizzati dalle controparti. La sottrazione di progetti, che lui stesso aveva contribuito a realizzare, spiega la Corte, non era tale da provacare il blocco o di turbare l’attività produttiva e commerciale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20514 del 28.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame vieta l’espulsione, per qualunque tipo di reato, terrorismo compreso, verso paesi a rischio. Con tale principio la Corte ha messo il veto contro il rimpatrio degli immigrati tunisini che hanno commesso dei reati in Italia. L’esplusione verso paesi a rischio tortura, in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione, è costata all’Italia ben 11 condanne, negli ultimi due anni, da parte della Corte dei diritti dell’Uomo, che considera alcuni paesi, come la Tunisia, stati a rischio per l’incolumità di chi è costretto a rientrarci. Il collegio di piazza Cavour ha ricordato l’ordine di non rimpatriare gli immigrati verso la Tunisia una inibizione obbligatoria diretta al governo italiano ed emanata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che l’ha comunicata alla rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, con una nota trasmessa lo scorso 15 aprile. In linea con l’indicazione di Strasburgo il Supremo collegio ha negato l’espulsione in Tunisia di quattro immigrati condannati dalla Corte d’assise d’appello di Milano il 10 novembre 2008, per terrorismo e appartenenza a una cellula del gruppo salafita.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20494 del 28.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non rischia necessariamente una condanna per maltrattamenti in famiglia il coniuge irrascibile e, sporadicamente violento. Può sempre essere condannato, tuttavia, per lesioni. , ha accolto il primo motivo di ricorso di un uomo condannato dalla Sezione staccata di Pozzuoli a scontare la pena di due anni ed otto mesi di reclusione, per aver commesso vari reati tra cui quello di maltrattamenti in famiglia. L’uomo aveva presentato ricorso denunciando l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p., poiché gli episodi di violenza nei confronti della moglie e dei figli non avendo il carattere dell’abitualità si riferivano a situazioni critiche e sporadiche. I giudici di legittimità in accoglimento del ricorso, hanno specificato che, costituendo l’abitualità della condotta un requisto fondamentale per la configurabilità del reato, la sporadicità degli episodi in oggetto determina il venir meno dell’applicabilità dell’articolo citato, non potendo rilevare a tal fine né il clima di tensione tra i coniugi, né il carattere violento ed aggressivo del marito

Corte di Cassazione, sentenza n. 20054 del 26.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il padrone del cane che morde un passante dall’interno del recinto in cui è rinchiuso, approfittando di un apertura nella barriera di recinzione, risponde di lesioni personali colpose, anche se l’animale non era libero, essendo suo preciso dovere controllare che non sia in condizioni di danneggiare gli estranei. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso della procura di Catania contro l’assoluzione dei proprietari di un cantiere in cui era rinchiuso un cane. L’animale aveva azzannato una donna mentre passava accanto all’area, riuscendo a intrufolarsi attraverso un’apertura della recinzione. I padroni del cane, accusati di lesioni personali colpose, erano stati assolti in appello. I giudici di merito sottolineavano infatti che il cane non solo non rientrava tra le categorie di cani pericolosi indicati dalla legge, ma era anche chiuso in un apposito recinto. La Suprema Corte ha però pentito la tesi della Corte d’Appello, dando ragione al procuratore, affermando la necessità di una verifica della condotta degli imputati sotto il profilo dell’adeguatezza della custodia del cane, e l’irrilevanza del fatto che il cane non fosse indicato come “razza pericolosa”. La Cassazione ha quindi concluso che l’onere di custodia dell’animale grava “sui soggetti che, disponendo del cane e del terreno in cui il cane risiede, devono provvedere affinchè li animali in esso rinchiusi con funzione di custodia o altra tollerata funzione, non producano lesioni personali agli altri”.

Corte di Casszione, sentenza n. 20300 del 27.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è nulla l’ordinanza di cistodia cautelare disposta sulla base di intercettazioni la cui copia audio, malgrado la richiesta, non sia stata consegnata al difensore. La Corte di Cassazione in composizione collegiale, con la sentenza 20300, dirime il contrasto giurisprudenziale in merito all’inutilizzabilità o meno delle intercettazioni quando il legale della difesa non è esso nelle condizioni di fare un confronto tra i “brogliacci” e i supporti magnetici. La possibilità di verificare la rispondenza tra quanto trascritto dalla polizia giudiziaria e quanto impresso nei nastri viola il diritto “incondizionato” di difesa. Malgrado questa lettura i giudici di piazza Cavour sottolineneano comunque la possibilità per il difensore di rinnovare la richiesta dei supporti magnetici alla procura.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19615 del 24.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di incidente mortale dovuto alla cattiva manutenzione della strada il capo cantiere dell’ANAS risponde di omicidio colposo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del procuratore generale di Potenza contro la sentenza d’assoluzione per due capocantieri dell’ANAS, accusati dell’omicidio colposo di un automobilista avvenuto su una strada statale, della cui manutenzione i due erano responsabili. L’accusa era quella di aver provocato l’incidente, per colpa costituita da negligenza, in quanto non avrebbero provveduto alla manutenzione del tratto stradale loro assegnato. Il tragico incidente era avvenuto all’altezza di un incrocio, in cui la visibilità era resa precaria a causa di una vegetazione molto alta, che riduceva notevolmente la visuale. La segnaletica era poi carente, con il cartello di “stop” seminascosto tra gli alberi, e in assenza del segnale orizzontale. I due dipendenti dell’ente autostradale avevano invocato l’ipotesi di forza maggiore, dal momento che erano numerosi gli incroci stradali che presentavano rischi per la circolazione, e che loro stavano facendo il possibile per eliminare i pericoli segnalati. La Suprema Corte, dando ragione alla procura, ha smentito la versione della Corte d’Appello, dichiarando che “In tema di reati colposi infatti, la forza maggiore si pone quale causa di esclusione della punibilità allorchè l’evento si ponga quale ineluttabile conseguenza di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, del tutto estraneo alla condotta dell’agente, nei cui confronti non sia rilevabile neanche il più lieve profilo di colpa.”. Ineluttabilità imprevedibilità non ravvisabili nel caso dei due capocantieri, poiché su loro ste
ssa ammissione, erano ben consapevoli dei rischi presenti sul tratto stradale di loro competenza, tanto che, a loro dire, si stavano adoperando per eliminarli. I giudici di legittimità hanno dunque stabilito la colpevolezza dei due imputati, pur essendo costretti a dichiarare l’estinzione del reato per avvenuta prescrizione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19637 del 25.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che il chirurgo che provoca dei danni all’apparato bronchiale di una paziente per averla mal posizionata durante l’intervento, risponde di lesioni personali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di due medici, a capo dell’equipe chirurgica che aveva effettuato un intervento di chirurgia plastica al seno su una donna di Milano. I due erano accusati di lesioni personali, per aver causato alla donna una grave lesione ai bronchi. La lesione era stata provocata dalla posizione sbagliata della donna sul lettino operatorio. Questo aveva fatto che la paziente subisse delle lesioni gravi, dovute alla postura errata, mantenuta per tutta la durata dell’intervento. I medici si erano difesi, tentando di addebitare la responsabilità dell’accaduto all’anestesista, secondo loro l’unico responsabile della posizione della paziente durante l’intervento. La Suprema Corte ha però respinto le argomentazioni della difesa, ribadendo che “ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare (nei limiti e termini in cui sia da lui conoscibile e valutabile) l’attività precedente e contestuale di altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio.”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19545 del 21.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde di bancarotta fraudolenta il commercialista, membro del collegio sindacale, “regista” delle operazioni illecite finalizzate alla distrazione dei beni. Con tale principio la Corte, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti di un professionista di Bari che, insieme ai soci di un’azienda e in qualità di membro del Collegio sindacale aveva, in qualità di “guida tecnica”, organizzato i trasferimenti dei beni ad un’altra impresa. Quanto alla posizione del commercialista, la quinta sezione penale ha precisato che “egli ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spoliativi dei beni della società con dichiarazioni rese al pubblico ministero e poi legittimamente acquisite, in dibattimento, a seguito dell’esercizio della facoltà di non rispondere”. Quindi, i giudici di merito hanno anche messo in risalto che egli direttamente partecipazione la distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso un’altra impresa si tratta di un episodio di modesto rilievo contabile, ma di altissimo rilievo dimostrativo, ai fini del convincimento della totale abnegazione del ricorrente nella costruzione e nello sviluppo del piano finalizzato alla scomparsa giuridica dei beni di massimo valore, tanto da spingersi, dal ruolo di regia e di comando nella tecnica fraudolenta, a quello di diretto occultatore di beni residui”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19557 del 24.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il medico che lavora in una clinica privata, anche solo parzialmente convenzionata con il servizio sanitario nazionale, svolge una funzione pubblica certificativa e risponde di falsità in atto pubblico se sostituisce o altera la cartella clinica di un suo paziente. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di due medici di una clinica de L’aquila, accusati di falsità materiale in atto pubblico, aggravato dal fine di occultare il reato di lesioni colpose ai danni di una paziente da loro operata. I due, in concorso tra loro, si erano fatti consegnare la cartella clinica dalla donna e l’avevano sostituita con un’altra, contenente una descrizione dell’intervento chirurgico in parte discordante rispetto alla prima. L’intento era quello di tutelarsi preventivamente da una possibile denuncia da parte della paziente, che lamentava disturbi probabilmente ricollegabili alla cattiva riuscita dell’intervento. I medici contestavano la sussistenza del reato di falsità in atto pubblico, dal momento che la clinica privata in cui operavano era solo in parte convenzionata con il servizio sanitario nazionale, dunque loro non potevano considerarsi pubblici ufficiali. La Suprema Corte, d’accordo con l’interpretazione fornita dai giudici di merito, ha invece smentito tale tesi difensiva, stabilendo che “non può negarsi che svolga un funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della cartella clinica”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19449 del 22.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che dire dei “neonazisti” o dei “nazifascisti” agli esponenti di un partito di destra, che si richiama, esplicitamente, all’ideologia fascista, non può essere considerato diffamatorio. Con la sentenza in esame la Corte è stata chiamata a decidere sul ricorso di un cittadino di Trieste accusato di aver diffamato gli esponenti di un noto partito di estrema destra, che aveva svolto proprio nella città friulana il suo raduno annuale. L’uomo, scandalizzato dal fatto che le autorità cittadine avessero autorizzato lo svolgimento della manifestazione proprio a Trieste, città nelle cui vicinanze si trovava l’unico lager nazista in Italia, aveva scritto a un giornale locale una serie di lettere, poi pubblicate, dove esprimeva tutta la sua indignazione e definiva i partecipanti all’evento “nazifascisti” e “neonazisti”. Il leader del partito reagiva denunciandolo per diffamazione, sottolineando che gli epiteti in questione erano lesivi e offensivi della dignità politica del partito, e non costituivano una qualifica ideologica, bensì una squalifica morale e politica. Il segretario insisteva inoltre sulla separazione storica tra le due ideologie, non negando l’adesione del suo partito all’ideologia fascista, ma sottolineando la distanza tra quest’ultima e quella nazista e di conseguenza l’offensività dell’identificazione tra le due. La questione, giunta in Tribunale, veniva risolta dai giudici di primo grado che assolvevano l’imputato, mentre la corte d’appello lo aveva condannato. La Suprema Corte, dopo un’interessante ricostruzione storica, ha annullato la sentenza d’appello, riconoscendo che le frasi dell’accusato non si possono considerare diffamatorie e offensive, dal momento che corrispondono alla verità cui è approdata la storiografia, e cioè quella della collusione tra i due regimi totalitari. I giudici della Cassazione hanno quindi assolto l’uomo, concedendogli l’esimente del diritto di critica.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19082 del 20.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il collaboratore di giustizia ha diritto all’attenuante anche se segnala personaggi di secondo piano. Con tale principio la Corte ha annullato la decisione della Corte d’Appello di Perugia che aveva negato il diritto del ricorrente di beneficiare dell’attenuante prevista dall’articolo 73.7 del Dpr 309/90 per i collaboratori. Il no era stato motivato con lo scarso rilievo della notizia data alle autorità che riguardava un fornitore di droga con un ruolo assolutamente marginale nell’organizzazione. La Suprema Corte respinge l’interpretazione restrittiva data dai giudici di merito per la concessione dell’attenuante speciale prevista per i “pentiti” e sottolinenano come non sia necessariamente richiesto che il risultato della collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti. Risultato che può non essere raggiunto malgrado una p
iena e leale collaborazione. Non solo. I giudici di piazza Cavour specificano che una diversa interpretazione finirebbe per violare il principio di ugualinza e per premiare chi è inserito in circuiti criminali più rilevanti e si macchiato di crimini più rilevanti, al contrario, conclude il collegio, va valorizzata la collaborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalità in grado di offrire un limitato contributo

Corte di Cassazione, sentenza n. 18158 del 13.05.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che risponde di circonvenzione di incapace chi si approfitta dello stato di isolamento affettivo di una persona, inducendola a sborsare ingenti somme di denaro. Poco importa se non si esercita una vera e propria pressione morale, anche la mera richiesta di “soccorso finanziario” infatti, se rivolta a una persona debole e sola, può configurare il reato di circonvenzione di incapace. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di un uomo torinese, accusato di circonvenzione di incapace ai danni di una donna sola e fragile psicologicamente. La donna era stata ricoverata in passato non perché affetta da una vera e propria malattia mentale, ma per il suo malessere psichico, connesso a una situazione di profondo disagio emotivo dovuto alla sua situazione familiare e allo stato di solitudine in cui viveva. L’uomo, suo unico “amico”, si era quindi approfittato del rapporto affettivo e della sua fragilità per indurla a consegnargli somme prelevate dal conto corrente suo e dei genitori, strumentalizzando una sua presunta condizione di difficoltà economica. La Corte d’Appello, sorda alle proteste dell’uomo secondo il quale la donna non poteva considerarsi incapace in quanto i ricoveri erano avvenuti molto tempo prima, l’aveva condannato a due anni di carcere. La vicenda tra l’altro aveva avuto un tragico epilogo, dal momento che la donna si era suicidata poco tempo dopo (circostanza questa che i giudici d’appello non avevano mancato di evidenziare). La Suprema Corte ha quindi respinto la tesi difensiva dell’uomo, affermando che “l’attività di induzione idonea a configurare il reato di circonvenzione di incapace può consistere anche nell’attività di subdolo condizionamento attuata attraverso la prospettazione di pretese difficoltà economiche da parte di un soggetto che strumentalizzi lo stato di debolezza psichica e l’isolamento affettivo del soggetto passivo, così determinandolo a compiere gli atti pregiudizievoli, non occorrendo nemmeno che la proposta al compimento dell’atto provenga dall’imputato, ricorrendo il reato anche quando quest’ultimo si sia limitato a rafforzare, approfittando delle condizioni del soggetto passivo, una determinazione pregiudizievole dal medesimo già adottata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18501 del 15.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa all’imputato sottoposto all’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria per reati della stessa natura. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso della procura di Napoli contro una sentenza della Corte d’Appello che applicava la sospensione condizionale della pena a un pregiudicato condannato per spaccio di stupefacenti. Il giovane era già stato sottoposto all’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria per reati di droga. Nonostante ciò la corte distrettuale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, incorrendo, agli occhi del procuratore, in una contraddizione di fondo, essendo il beneficio della condizionale in aperto contrasto con l’obbligo di presentarsi all’autorità giudiziaria, sintomo invece di una spiccata tendenza a delinquere. La Suprema Corte ha dato ragione alla procura, affermando che “il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso all’imputato sottoposto all’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria, per fatti della stessa natura, attesa la contraddittorietà tra le due inconciliabili asserzioni attinenti, l’una, ad una prognosi di spiccata pericolosità, l’altra, ad un opposto giudizio prognostico favorevole, basato sui contrario presupposto della ragionevole previsione di futura risocializzazione e normalizzazione comportamentale del reo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18496 del 17.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non ha diritto all’interprete di madrelingua l’immigrato sotto processo in Italia. È infatti sufficiente un interprete che parli una lingua a lui nota, molto spesso l’inglese. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un bulgaro al quale non era stato messo a disposizione un interprete di madrelingua. Infatti le conversazioni erano state tradotte in inglese e, a quanto viene ricostruito in sentenza (già destinata all’ufficio del massimario) sembra che l’uomo fosse in grado di capire. Questa nuova interpretazione fornita dai Giudici di Piazza Cavour semplificherebbe di molto i procedimenti a carico degli stranieri, nei palazzi di giustizia italiani. Soprattutto se si pensa che il contenzioso nel quale l’immigrato solleva eccezioni sulle traduzioni degli atti e sull’interprete è ancora molto alto. In particolare, ha messo nero su bianco la sesta sezione penale, “all’imputato alloglotta, che non abbia una conoscenza della lingua italiana, l’ordinamento processuale italiano (art. 143 c.p.p.) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6.3 lett. a L. 4.8.1955 n. 848) riconoscono non già il diritto all’assistenza di un interprete di madre lingua, bensì quello di farsi assistere gratuitamente da un interprete, per la traduzione in una lingua a lui comprensibile, al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa”.

Corte di Cassazione, sentenza n.18613 del 17.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’astensione dalle udienze del difensore con costituisce un legittimo impedimento. Con tale principio la Corte ha ribadito che il rinvio, per i procedimenti in camera di consiglio, è previsto solo nel caso di impedimento dell’imputato. A questo proposito la Corte bolla come “un caso isolato” un precedente orientamento di senso contrario. Con l’occasione la Corte specifica che l’astensione dall’attività di difesa “proclamata dall’Unione camere penali italiane non si configura come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell’articolo 40 della Costituzione trattandosi invece di una “libertà è riconducibile al diverso ambito del diritto di associazione (articolo 10 della Costituzione) che trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e cioè del diritto di azione e di difesa di cui all’articolo 25 della Costituzione e nei principi di ordine generale che sono posti a tutela deklla giurisdizione inclusa la ragionevole durata del processo (si veda Corte Costituzionale sentenza n.171 del 1996). Essa trova – si legge ancora nella sentenza – ulteriore limite nell’obbligo di un congruo avviso e di un ragionevole limite temporale dell’astensione, nonché della necessità che siano previsti strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali (Cassazione sentenza 7 maggio 2007 n.17269).

Corte di Cassazione, sentenza n.18071 del 12.05.2010

La Corte di Cassazioen cona la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per truffa il sindaco e gli assessori che fanno viaggi non istituzionali facendo pagare al comune il conto anche per mogli, compagne e fidanzate. La Cassazione conferma i reati di truffa aggravata a carico di sette persone, un sindaco e sei assessori con la passione dei viaggi. Gli amministratori spacciavano, infatti, per missioni delle vacanze trascorse con le loro accompagnatrici nelle città’arte come Roma o Firenze o nei posti di mare da Rimini a Ischia. Nelle tabelle dei rimbors
i era finita anche una “scappata” a Imola per il gran premio, ma gli amministratori locali, si erano accontentati di raggiungere la destinazione con una Alfa Romeo di proprietà del comune. Il primo cittadino e gli assessori si facevano rimborsare le spese, che affermavano di aver anticipato, come se fossero state affrontate per motivi istituzionali. La Corte sottolinea nella sentenza la gestione “disinvolta” in uso nel comune con note di missione “che indicavano giustificazioni a caso, quasi mai corrispondenti a quelle effettive”. Anche le spese sostenute per le signore venivano esposte e regolarmente liquidate

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26171 del 10.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde di ingiuria chi fa il gestaccio del pugno con il dito medio alzato verso qualcuno, essendo questa una chiara espressione di disprezzo. Con tale principio la Corte ha confermato la condanna per il reato di ingiuria di una donna accusata di aver fatto il gestaccio del dito medio nei confronti dell’ex marito, incontrato mentre era alla guida della sua automobile. Inutili i suoi tentativi di difendersi menzionando il contesto conflittuale e i rapporti di tensione tra i due, sfociati nel gesto, accompagnato peraltro da frasi offensive. I giudici della quinta sezione penale hanno rigettato il suo ricorso, respingendo la sua tesi difensiva.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27543 del 15.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che non commette favoreggiamento della permanenza di clandestini nel territorio dello Stato chi affitta loro delle stanze, a un prezzo molto basso. Non c’è in questi casi lo sfruttamento. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di uno straniero che aveva affittato a dei connazionali alcune stanze a 50 euro al mese. Sul punto il Collegio di legittimità ha precisato che “ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini previsto dall’art. 12, comma quinto, d. 1gs. n. 286 del 1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), non è sufficiente che l’agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione, ma è necessario che ricorra il dolo specifico”. E questo- hanno aggiunto i giudici – “è costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l’a
gente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico. Di conseguenza, se da un punto di vista obiettivo la concessione in locazione a cittadini extracomunitari clandestini di locali ad uso di abitazione è idonea ad integrare la condotta tipica del reato, non necessariamente dal punto di vista soggettivo, dovendosi accertare in concreto se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27178 del 14.07.2010

La Corte di Cassazionecon la sentenza in esame ha precisato che la macchina utilizzata come mezzo per truffare i cittadini va assolutamente sequestrata. Questo perché si tratta di un bene potenzialmente finalizzato alla reiterazione del reato. Alla base del principio espresso dalla Corte una coppia di anziani che era stata raggirata da un finto cedimento dello specchietto e alla quale con tutta evidenza era stata chiesta una certa somma per chiudere bonariamente l’inesistente sinistro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25841 del 06.07.2010

La Corte di Cassazione con l asentenz aoin esame ha precisato che scattano gli arresti domiciliari per il notaio che, una volta percepite dai clienti le somme spettanti all’erario a titolo di imposta per l’acquisto d’immobili, non provveda a versarle nei tempi dovuti. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso presentato da un notaio contro l’ordinanza del G.i.p. del tribunale di Campobasso che ne aveva disposto la misura degli arresti domiciliari in relazione all’accusa di peculato. Il professionista era stato sottoposto alla procedura cautelare per il periodo di un mese, poiché pur essendo il primo sostituto d’imposta per le somme ottenute dagli acquirenti all’atto di compravendita immobiliare, aveva per ben due anni, provveduto a detenere per sé tali importi o li aveva liquidati per un ammontare di gran lunga inferiore a quello previsto dalla legge. L’intento fraudolento era confermato dal trasferimento della sede, e da alcune condotte poste in essere con il certo tentativo di eludere i controlli e frodare i clienti. Così confermando la decisione del Tribunale, ampiamente motivata e scevra di sottoposizione a critiche, anche la Cassazione ha ritenuto necessaria l’applicazione della misura.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25073 del 02.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che il reato di cui all’art. 474 c.p. – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – richiede, ai fine della integrazione, una falsificazione che, se pur imperfetta o parziale, sia idonea ad ingenerare, nel consumatore medio, confusione in ordine all’origine ed alla provenienza del prodotto. Non è necessario, peraltro, che l’inganno effettivamente si realizzi: si tratta, infatti, di reato di pericolo che si integra ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento di un commercio avente ad oggetto un prodotto con marchio contraffatto (astrattamente idoneo a trarre in inganno), nell’ottica di un sistema volto a tutelare non la libera determinazione dell’acquirente ma l’affidamento del cittadino nei marchi e nei segni distintivi e, quindi, la pubblica fede.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24668 del 30.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria la convivenza o coabitazione, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra il soggetto passivo e quello attivo … Linea dura della cassazione sulle violenze contro il partner. Infatti, i maltrattamenti all’interno di una coppia devono essere considerati maltrattamenti in famiglia anche se i due non convivono. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di una giovane di Bologna picchiata più volte dal fidanzato. La ragazza impugnava la sentenza con cui la Corte d’Appello del capoluogo emiliano escludeva la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia non avendo ravvisato uno stabile rapporto di comunità familiare tra l’imputato e la parte offesa, nonostante i due avessero una relazione sentimentale e la donna frequentasse assiduamente la casa del compagno. La quinta sezione penale ha dato ragione alla donna, precisando che non è necessaria la convivenza della coppia affinchè possa configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia. Tra i due vi era una relazione, sia lui che lei frequentavano con regolarità le reciproche abitazioni, anche trattenendosi a dormire, e questo bastava a definire le botte subite dalla ragazza non come semplici lesioni, ma come maltrattamenti in famiglia. I giudici di legittimità hanno quindi concluso che “ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non è necessaria la convivenza o coabitazione, essendo sufficiente che intercorrano relazioni abituali tra il soggetto passivo e quello attivo, dal momento che oggetto di tutela dell’art. 572 c.p. sono le persone della famiglia, ove per famiglia non si intende soltanto un consorzio di persone avvinte da vincoli di parentela naturale o civile, ma anche una unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione e di solidarietà

Corte di Cassazione, sentenza n. 16151 del 08.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’avvocato può assumere nello stesso processo (civile e penale), anche se non contestualmente, la veste di testimone e difensore. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di una donna che contestava la testimonianza del difensore della controparte, prima che questo assumesse l’incarico, in un procedimento di sfratto per morosità. La terza sezione civile ha motivato sostenendo che la posizione del legale non può essere equiparata a quella dei magistrati sulle incompatibilità processuali. Qui si tratta prevalentemente di un problema di “deontologia professionale” o comunque di una questione da risolvere con una legge. Questo anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che si è formata sul punto. In sentenza si legge infatti che “dipende dalle regole deontologiche se dovrà essere data la prevalenza all’ufficio di testimone o al ruolo di difensore, ovvero se la scelta dovrà essere lasciata al difensore”. Rimane comunque fermo che, a differenza del carattere assoluto dell’incapacità del giudice o del pubblico ministero ad assumere la funzione di testimone, le funzioni di testimone e di difensore si pongono in un rapporto di incompatibilità alternativa. Al riguardo, “la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto modo di rilevare che tale compatibilità di funzioni trova un idoneo correttivo nel principio del libero convincimento del giudice e nel suo dovere di valutare “con pruderete apprezzamento e spirito critico” la deposizione di ogni testimone che non sia “immune dal sospetto di interesse all’esito della causa”. Insomma, “non sussiste un’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell’ambito del medesimo giudizio, se non nei termini della contestualità per cui contemporaneamente il difensore non può che essere testimone”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25798 del 05.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i semi di cannabis non contengono sostanze stupefacenti e quindi il loro possesso e la vendita non sono perseguibili perché non violano nessuna delle norme della così detta legge antidroga. Ma nello stesso tempo il sequestro di questi semi specie se trovati accanto a opuscoli e altro materiale che spiga come coltivare la marijuana, oggetti per fumare le foglie e altri accessori utili alla coltivazione è perfettamente legittimo in quanto il materiale serve per dimostrare
l’eventuale reato di induzione e istigazione all’uso di sostanze stupefacenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24734 del 02.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi procura lesioni gravi a un animale e lo sevizia senza motivo e con crudeltà risponde di maltrattamenti di animali, un preciso capo di imputazione introdotto nel codice penale da una legge del 2004.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24510 del 30.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la molestia commessa col mezzo epistolare della posta elettronica, anche se idonea a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, non è punibile ai sensi dell’articolo 660 c.p., non potendo i messaggi inviati tramite e-mail essere assimilati a quelli telefonici, in quanto il destinatario di questi ultimi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario. Le e-mail offensive non sono molestie. La legge non prevede il fatto come reato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25158 del 02.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’abitualità della condotta di sopraffazione, tale da ledere l’integrità fisica e il patrimonio morale della persona offesa, deve essere provata. Annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la condanna a 8 mesi di reclusione (condizionalmente sospesa) inflitta ad un uomo dalla Corte d’appello di Milano per maltrattamenti in famiglia. La Suprema Corte nella sentenza in oggetto ha ritenuto fondato il ricorso con cui l’imputato rilevava che gli stessi giudici del merito avessero sottolineato il carattere forte della moglie, per nulla intimorita dalla sua condotta. L’uomo, quindi, lamentava il fatto che la Corte d’appello avesse scambiato per sopraffazione un mero clima di tensione tra coniugi. L’annullamento della pronuncia di secondo grado da parte degli ermellini si basa sull’assunto che ai fatti incriminati sono solo genericamente richiamati nella sentenza impugnata e appaiono risolversi in alcuni limitati episodi di ingiurie, minacce e percosse nell’arco di circa 3 anni, che non rendono di per sé integrato il connotato di abitualità della condotta di sopraffazione richiesta pe l’integrazione della fattispecie in esame; tanto più si legge nella sentenza, la condizione psicologica della donna per nulla intimorita dal comportamento del marito, era solo quella di una persona scossa….esasperata…molto carica emotivamente. Dunque, conclude la Cassazione, non risulta offerta dai giudici di merito alcuna indicazione che deponga per la sussistenza, in capo all’imputato, di una volontà sopraffattrice idonea per integrare il reato contestato.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.24476 del 30.06.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che va erogata la sanzione pecuniaria la posto del carcere anche per chi usufruisce del gratuito patrocinio. Le Sezioni Unite dirimono un contrasto giurisprudenziale tra diverse scuole di pensiero. Secondo la Corte il ritenere che le condizioni economiche giustifichino una disparità di trattamento tra cittadini che si trovano in analoghe condizioni vorrebbe dire avallare una discriminazione fondata sul reddito ed entrare in contrasto con i diritti sanciti dalla costituzione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24432 del 28.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’iniziazione alla droga fa scattare il reato di cessione ed esclude l’uso di gruppo. La Corte chiarisce i confini entro i quali si può parlare di uso di gruppo nel caso di consumo di stupefacenti da parte di più persone. Nel caso analizzato l’imputato aveva somministrato alcool e cocaina a tre ragazze minorenni con lo scopo di fargli compiere e subire atti sessuali. Una situazione, in cui il reato configurato è la cessione, l’uomo era infatti – spiega il collegio di piazza Cavour – in un rapporto di “estraneità Diversità rispetto a coloro a cui forniva la droga. Non era dunque importante la mancanza dell’elemento della codetenzione dal momento che – conclude la suprema corte – si può parlare di uso di gruppo anche nel caso gli stupefacenti, pur detenuti da una sola persona, siano consumati da soggetti che li assumono abitualmente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23738 del 21.06.2010

La Corte di Cassazione, ha precisato che sono nulle le sentenze emesse senza sottoscrizione del giudice monocratico. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore generale della Corte di Appello di Torino per la dichiarazione di nullità di una sentenza emessa dal Tribunale monocratico della stessa città a causa della mancata sottoscrizione della stessa da parte del giudice che l’aveva emessa. La Corte accogliendo il ricorso ha infatti affermato che in questo caso va applicato il principio secondo cui, “qualora la sentenza sia mancante della sottoscrizione finale del giudice, la nullità prevista, per tale ipotesi, dall’art. 546 comma 3 c.p.p. non è esclusa (…) dall’esistenza del dispositivo letto in udienza (…)”, in quanto l’assenza della firma in calce alla sentenza impedisce di ritenere la provenienza della decisione dal giudice che lo ha compiuto”. Peraltro, il giudice di legittimità nel trasmettere gli atti al Tribunale di Torino, ha anche ribadito che “la nullità della sentenza derivante dalla mancata sottoscrizione del giudice, in quanto vizio che attiene soltanto alla formazione del documento nel quale è trasfusa la deliberazione, di carattere relativo e può essere sanata – non travolgendo il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza – con la mera rinnovazione dell’atto viziato, vale a dire con una nuova redazione del medesimo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24214 del 23.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la tutela contro la contraffazione scatta dalla data di presentazione della domanda di brevetto. Questa la decisione della Corte di Cassazione che rafforza un orientamento maggiormente garantista dei prodotti contro i falsi in un tema che ha dato vita a un dibattito giurisprudenziale tra chi affermava che la protezione dell’opera dell’ingengno, dell’industria o del marchio poteva considerarsi attiva solo successivamente alla concessione del brevetto e chi faceva invece decorrere la tutela penale fin dalla presentazione della domanda. A quest’ultimo orientamento, che si è rivelato anche il più consolidato, ha aderito la Suprema Corte

Corte di Cassazione, sentenza n. 23693 del 18.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’insegnante che apostrofa l’alunno chiamandolo “ignorante e presuntuoso” può essere condannato per ingiuria. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una professoressa accusata di ingiuria aggravata per aver apostrofato un suo studente con la frase “non sei una persona perbene, sei un presuntuoso e un ignorante”, dopo che lui aveva chiesto chiarimenti sull’esito di un’interrogazione. L’insegnante sottolineava che la sua era stata una risposta ai comportamenti apertamente ostili dell’alunno, richiedendo quindi l’esimente della provocazione. In realtà il giovane, secondo le testimonianze, si era limitato, in qualità di rappresentante di classe a “criticare – correttamente e pacatamente- la condotta dell’insegnante, contestandole una non coerente interpretazione del concetto di trasparenza nelle sue valutazioni, non comunicando a un discepolo, con la richiesta tempestività l’esito della prova orale”. La ricostruzione dei giudici di merito non è stata smentita dalla Suprema Corte, che ha confermato la condanna della donna

Corte di Cassazione, sentenza n. 23274 del 16
.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dei giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388, comma 2, c.p. concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinchè possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all’ adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede e non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23213 del 16.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il condannato per mafia ha l’obbligo di comunicare alla polizia tributaria anche le operazioni immobiliari fatte dal notaio. La Corte di Cassazione respinge le ragioni del ricorrente condannato in via definitiva per reati di mafia, che sosteneva di non essere punibile per l’omessa comunicazione (prevista dagli articoli 30 e 31 legge 646 del 1982, per chi si trova nella sua situazione) a causa della facilità con cui la sua transazione poteva essere rintracciata. Secondo il ricorrente la possibilità di controllo, ampliata anche dalle nuove tecnologie informatiche, lo avrebbe messo al riparo dall’obbligo imposto dalla legge. Ma non basta, si era detto certo che la comunicazione alla polizia Tributaria sarebbe avvenuta in modo automatico dal momento che l’operazione era avvenuta ufficialmente in uno studio notarile. Convinziaoni a cui la Corte non crede, addossando al ricorrente anche il dolo generico. La Corte specifica che, pur in presenza delle tecnologie per farlo, il controllo dell’ammistrazione è solo eventuale mentre scopo della legge che obbliga all’informazione è quello di renderlo inevitabile. Per finire il collegio di piazza Cavour esclude l’automatismo tra l’atto pubblicocompiuto e la comunicazione, dal momento non non esiste nessuna previsione in tal senso.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21918 del 07.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che risponde di associazione per delinquere chi compie azioni intimidatorie finalizzate a falsare i risultati delle partite di calcio. Con tale principio la Corte, ha confermato la custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Potenza nei confronti di due uomini, accusati di violenza privata ai danni di alcune persone. I due avevano minacciato il responsabile del settore giovanile di una squadra di calcio della zona, e inferto una “lezione” a un signore per aver offeso il presidente della loro squadra. Il Tribunale del riesame, confermando l’ordinanza del Gip, ravvisava gli estremi di un disegno criminoso associativo volto ad alterare i risultati di singole competizioni calcistiche. Ricostruzione confermata dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso dei due.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22787 del 15.06.2010

La corte di Cassazione, con la sentenza in esame fa chiarezza sulla configurazione della bancarotta fraudolenta. gli ermellini della quinta sezione specificano, infatti, che per far scattare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contabilità non è sufficiente il semplice rinvenimento della documentazione attribuita al fallito, ma è necessaria la certezza che questa sia riferita alla stessa impresa poi dichiarata fallita. Il collegio precisa che “la relativa interpretazione, in assenza di un commento organico e logico, non può trovarsi di presunzione alcuna circa la fraudolenza per il mancato rinvenimento di cespiti risultanti”. Per la responsabilità conclude il collegio – è necessaria la sicura dimostrazione della “previa disponibilità in capo al fallito dei beni mancanti”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22694, del 14.06.2010

la Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è reato utilizzare un permesso invalidi “scannerizzato”. Per la Corte tale ipotesi configura il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. la contraffazione del permesso di trasporto invalidi, creando copia mediante scannerizzazione di un permesso in bianco e apponendo altre generalità dal momento che hanno rilevanza penale, ex art 492 c.p., le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali, quando il documento relativo abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11050 del 18.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il sistema di espulsione degli stranieri senza allontanamento coattivo rischia di essere completamente azzerato. La prima sezione penale della Corte di cassazione, infatti, con l’ordinanza 11050/2011 ha chiesto alla Corte di giustizia Ue, in via pregiudiziale, di pronunciarsi su una serie di questioni. In particolare i giudici del Supremo collegio hanno chiesto, in primo luogo, di conoscere se, in base alla Direttiva 2008/115/CE, è precluso a uno Stato membro di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non è possibile dare corso all’allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento. I dubbi riguardano poi anche le eventuali conseguenze. Il collegio di legittimità, infatti, vuole saper se, in caso di mancata ingiustificata collaborazione al rimpatrio volontario, l’incriminazione dello straniero e la previsione di una sanzione detentiva superiore fino a dieci volte il trattenimento, siano legittimi e se sia altrettanto lecito emettere una serie di intimazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà personale che dipendono dalla disobbedienza a tali intimazioni. La Cassazione, infine, chiede alla Corte Ue se è possibile affermare che in base alla Direttiva la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio vada considerata alla stregua di extrema ratio e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10411 del 15.03.2011

La Corte di Cassazione con la senyRischia la condanna per omicidio volontario il pirata della strada che provoca un incidente mortale tenendo una guida spericolata.
La Corte di Cassazione chiede un nuovo processo a carico di un giovane moldavo che una notte del 18 luglio 2008, nel tentativo di sfuggire ai poliziotti, con un furgone rubato aveva travolto una citroen con a bordo tre ragazzi, uccidendone uno e ferendo gli altri due.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso della Procura della Corte d’Appello contro la decisione della Corte d’Assise d’Appello di condannare l’uomo, a 8 anni e 8 mesi, per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento.
Una pena che i giudici di piazza Cavour invitano a inasprire ipotizzando il reato di omicidio volontario.
La mano pesante sarebbe giustificata dalla dinamica dell’incidente. Il pregiudicato aveva, infatti, tagliato diversi incroci, malgrado il semaforo rosso, tra via Nomentana e via regina Margherita a Roma. La velocità del furgone, del peso di circa 2 tonnellate, variava dai 100 km orari ai 160 in piena estate e nel centro di Roma. In più – fanno notare i giudici – sull’asfalto nel punto in cui è avvenuto l’incidente non c’era alcun segno di frenata né tentativo di deviazione.
E’ quanto basta per far concludere al collegio che la persona alla guida, che non aveva assunto né stupefacenti né alcolici, fosse consapevole dell’altissima probabilità di provocare un incidente mortale. Un rischio considerato evidentemente accettabile per chi era alla guida di un automezzo del peso di 2 tonnellate.
Con questa sentenza la Cassazione si avvicina alle richieste più volte avanzate dai pubblici ministeri di considerare, in presenza di condotte particolarmente spericolate, l’omicidio volontario e non il meno grave omicidio colposo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10411 del 15.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la condanna per omicidio volontario il pirata della strada che provoca un incidente mortale tenendo una guida spericolata.
La Corte di Cassazione chiede un nuovo processo a carico di un giovane moldavo che una notte del 18 luglio 2008, nel tentativo di sfuggire ai poliziotti, con un furgone rubato aveva travolto una citroen con a bordo tre ragazzi, uccidendone uno e ferendo gli altri due.
Gli ermellini hanno accolto il ricorso della Procura della Corte d’Appello contro la decisione della Corte d’Assise d’Appello di condannare l’uomo, a 8 anni e 8 mesi, per omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento.
Una pena che i giudici di piazza Cavour invitano a inasprire ipotizzando il reato di omicidio volontario.
La mano pesante sarebbe giustificata dalla dinamica dell’incidente. Il pregiudicato aveva, infatti, tagliato diversi incroci, malgrado il semaforo rosso, tra via Nomentana e via regina Margherita a Roma. La velocità del furgone, del peso di circa 2 tonnellate, variava dai 100 km orari ai 160 in piena estate e nel centro di Roma. In più – fanno notare i giudici – sull’asfalto nel punto in cui è avvenuto l’incidente non c’era alcun segno di frenata né tentativo di deviazione.
E’ quanto basta per far concludere al collegio che la persona alla guida, che non aveva assunto né stupefacenti né alcolici, fosse consapevole dell’altissima probabilità di provocare un incidente mortale. Un rischio considerato evidentemente accettabile per chi era alla guida di un automezzo del peso di 2 tonnellate.
Con questa sentenza la Cassazione si avvicina alle richieste più volte avanzate dai pubblici ministeri di considerare, in presenza di condotte particolarmente spericolate, l’omicidio volontario e non il meno grave omicidio colposo.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5924 del 14.03.2011

La Corte di Cassa’esposizione del crocefisso nelle aule di tribunale non lede il principio della libertà di religione. Le sezioni unite della Cassazione confermano la rimozione dalla magistratura, disposta dal Consiglio superiore della del giudice di Camerino che si era rifiutato di tenere le udienze in un’aula in cui era esposto il simbolo della cristianità. Un rifiuto a svolgere il proprio lavoro che era continuato anche dopo che il presidente del
tribunale aveva messo a disposizione del giudice un’aula senza la croce. Il giudice contestatore aveva però bollato la soluzione come “ghettizzante” e aveva alzato il tiro chiedendo di far sparire, in nome della laicità dello Stato, i crocefissi da tutte le aule di tribunale della Nazione. Pretesa che – spiega il Collegio – andava oltre l’interesse soggettivo di chi la avanzava e sconfinava nel campo dei diritti altrui e degli interessi diffusi che non possono essere rivendicati da un singolo cittadino.
Un altro no il magistrato lo aveva incassato sulla richiesta di esporre accanto al crocefisso la menorah ebraica. Correttamente i giudici di merito avevano rilevato che negli uffici pubblici italiani è possibile esporre soltanto il crocefisso. Per l’esposizione di qualunque altro simbolo serve, infatti, un intervento del legislatore che, al momento non c’è stato.
I giudici di piazza Cavour non mancano comunque di sottolineare come la presenza del simbolo cristiano, nelle scuole come nei tribunali, non intacchi il principio della laicità dello Stato che non può assolutamente essere messo in dubbio. Gli ermellini ricordano in proposito che la Corte costituzionale ha “riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale”.
Con la sentenza di oggi i giudici di piazza Cavour confermano dunque il “licenziamento” del giudice perché ha “saltato” senza ragione 15 udienze. Il lavoratore può – conclude la Corte – rifiutarsi di prestare la sua attività se vengono violati i suoi diritti fondamentali. Ma non era questo il caso.

Giudice di Pace di Milano, sentenza n. 41 del 07.01.2011

Il Giudice di Pace di Milano con la sentenza in esame ha precisato che se il cliente consente ad altri, in qualsiasi modo, di venire a conoscenza dei propri codici identificativi non può poi rivalersi contro la banca per i furti subiti. Lo ha stabilito il giudice di Pace di Milano, con la sentenza in oggetto, in quanto l’istituto di credito non aveva modo di impedire le operazioni sul conto.
Il caso è quello di una correntista che ha subito un ammanco di 2.100 euro dal proprio conto corrente ad opera di soggetti operanti in Romania. Siccome i ladri sono andati a colpo sicuro, non risultando “tentativi di inserimento di credenziali errate”, secondo il giudice le possibilità, entrambe riconducibili ad una responsabilità del cliente, sono soltanto due. E cioè: la conoscenza diretta delle password da parte di terzi, configurandosi così la violazione dell’obbligo contrattuale del segreto; oppure l’assenza di adeguate protezioni sul computer del cliente che ha permesso ad altri l’indebito accesso sul terminale.
Proprio per prevenire una propria responsabilità rispetto a tali evenienze, il contratto di home banking prevede una informativa ai clienti sui rischi che corrono per lo smarrimento dei codici o per il trafugamento dal pc. In conclusione, per il giudice: “la prova dell’utilizzo di Codice e Password corretti, ricavabile dai tracciati prodotti esclude qualsiasi responsabilità della banca” e dunque al cliente non spetta alcun risarcimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9874 del 10.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può dichiarare il non luogo a procedere, previsto in caso di espulsione, nel caso l’imputato di un reato lasci spontaneamente il territorio nazionale. I giudici di piazza Cavour, con la sentenza 9874, escludono la possibilità di estendere alla partenza volontaria dello straniero la stessa disciplina prevista in caso di espulsione o di respingimento alla frontiera. La Cassazione ha così censurato l’analogia messa in atto dal Tribunale dei minorenni di Torino che aveva chiuso con il non luogo a procedere il caso di un immigrato accusato di ricettazione e di porto abusivo di un’ascia, perché l’estracomunitario aveva lasciato di sua volontà il territorio nazionale. Gli ermellini sottolineano come sia l’espulsione sia il respingimento alla frontiera siano atti adottati da una autorità amministrativa mentre l’allontanamento spontaneo avviene al di fuori di un iter procediementale e del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Differenza che consentirebbe allo straniero, ottenuta la sentenza di non luogo a procedere, di rientare in Italia senza essere neppure sanzionato, come avverrebbe nel caso dell’espulsione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9276 del 09.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’indicazione non corretta della data di scadenza dei prodotti alimentari fa scattare il tentativo di frode. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.9276, specifica che il reato si consuma a prescindere dalla messa in vendita del prodotto e dunque da una concreta contrattazione tra il cliente e l’esercente. Per il tentativo di frode in commercio è sufficiente – spiegano gli ermellini – che la merce, comunque destinata alla vendita, riporti nelle etichette indicazioni non veritiere sull’origine, la provenienza, la qualità, la quantità e la data di scadenza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8832 del 07.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche il danneggiamento degli oggetti dell’ex può far scattare lo stalking. La Cassazione, con la sentenza 8832, ha sanzionato la violenza crescente contro le cose compiuta dall’ex compagno anche anche se gli atti non sono direttamente rivolti a mettere a rischio l’incolumità fisica della donna e a procurarle uno stato patologico di ansia. Secondo gli ermellini le manifestazioni di aggressività sono tali da mettere ugualmente a repentaglio «l’equilibrio emotivo». Una conclusione che ha portato i giudici di piazza Cavour all’accusa di stalking e alla conferma delle misure cautelari che disponevano il divieto di avvicinamento ai luoghi in cui viveva o lavorava l’ex fidanzata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7017 del 23.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commette il reato di diffamazione chi affigge un cartello con scritto vendesi l’immobile per la fastidiosa presenza di un vicino «testimone di Geova», laddove il riferimento a un credo religioso diverso da quello storicamente radicato in Italia, rende ancora più offensiva l’immagine di inciviltà che l’autore intendeva restituire ai lettori attraverso lo scritto pubblico. Lo precisa la sentenza n. 7017 del 23 febbraio 2011, emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione. Il diffamatore cerca di evitare la condanna osservando che «testimone di Geova» non è affatto un’offesa. E in questo, ovviamente, ha ragione da vendere. Né si può verosimilmente sostenere che il giudice abbia condannato per questo motivo il meccanico che annuncia la vendita dell’immobile e dell’attività artigianale adducendo l’intollerabile vicinanza del confinante. Il punto è che il richiamo alle convinzioni religiose del vicino aggrava l’offesa contenuta nel messaggio che punta a screditarne la reputazione nel circondario: il confinante è presentato come molesto al punto da indurre il proprietario dell’immobile a cambiare in un sol colpo le sue scelte esistenziali e lavorative. È vero: il fatto della diffamazione «deve essere valutato nella sua singolarità storica». Ma è evidente che, nella specie, il meccanico pronto a trasferirsi ha voluto comunicare a tutto il circondario di aver vissuto quotidianamente con una persona non meritevole, a suo dire, di sereni rapporti di vicinato. E il riferimento alla presunta «anomalia» del confinante risulta appesantito dal richiamo all’adesione a un culto religioso minoritario, almeno sul piano statistico, nel nostro Paese.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8366 del 02.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’acquisto di droga per uso di gruppo non è reato. Le condizioni per la non punibilità è che risulti in modo palese che il consumo è esclusivamente
personale, il “mandato” all’acquisto deve essere dato da tutti i componenti del gruppo, il compratore sia uno degli assuntori, che siano certi sia l’identità dei componenti del gruppo come chiara la volontà di procurarsi la sostanza. E ancora, è necessario che sia raggiunta un’intesa sui luoghi e sui tempi del consumo e che gli “effetti dell’acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati senza passaggi mediati”. Rispettate queste condizioni si configura, l’uso di gruppo non penalmente rilevante, anche alla luce della riforma Fini Giovanardi del 2006.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7929 del 01.03.2011

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che si applica la custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia per chi picchia l’amante. La caratteristica di relazione stabile, tipica di alcuni rapporti extraconiugali, ha indotto la Corte di Cassazione a estendere il reato di maltrattamento in famiglia, e la conseguente pena, anche a una relazione adulterina.
Gli ermellini hanno confermato la custodia in carcere, applicata dal tribunale di Messina, nei confronti di un uomo che aveva malmenato la sua amante procurandogli volontariamente delle lesioni. Secondo la difesa del fedigrafo manesco non esistevano i presupposti del reato di maltrattamenti in famiglia. Il suo assistito, infatti, conviveva con la moglie e i figli nell’abitazione coniugale e la sua relazione non sarebbe mai sfociata in “uno stabile rapporto di comunità familiare”, tale da determinare quei reciproci rapporti e obblighi di solidarietà e assistenza che sono elementi costitutivi del delitto contestato. Di parere diverso i giudici di piazza Cavour, secondo i quali il carattere di stabilità del rapporto extraconiugale è rilevante nell’attribuzione del reato.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7931 del 01.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su di una impugnazione incidentale de libertate, intenda utilizzare nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi”, preesistenti o sopravvenuti, può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio o porli a base di una nuova richiesta di misura cautelare personale, ma la scelta così operata gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare”. E’ questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza del 1° marzo 2001 n. 7931. Il Pm, dunque, resta libero di scegliere il “veicolo” in cui utilizzare i nova ai fini del perseguimento del suo obiettivo, ma una volta operata una scelta, non può più, per lo stesso utilizzo, fare ricorso al veicolo alternativo. Scongiurandosi così anche il rischio del conseguimento di un duplice titolo per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi.

E’ reato bloccare un’auto con la propria vettura

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve essere condannato per violenza privata la ricorrente che aveva lasciato la sua auto all’interno del cortile dello stabile in cui abitava, messa in modo tale da bloccare l’uscita della macchina di un’altra condomina. La vittima del sopruso aveva suonato clacson e citofono della proprietaria della vettura parcheggiata male, fino ad accusare un malore che i giudici hanno collegato allo stress provocato dalla frustrazione di non potersi allontanare come avrebbe voluto.
La Cassazione bolla come inutile “l’encomiabile sforzo profuso dalla difesa” per dimostrare la buona fede della sua assistita che non era riuscita a spostare l’automezzo che era d’intralcio “malgrado le affannose ricerche per reperire le chiavi”. Non piace agli ermellini neppure la giustificazione della mancata risposta della signora nel rispondere alle sollecitazioni della vicina. L'”inerzia” era dovuta – a suo dire – solo alla convinzione che il marito o il padre avessero provveduto a informare la diretta interessata dello smarrimento delle chiavi. Gli ermellini, anche loro particolarmente sensibili al tema, decidono per i 30 giorni di carcere più il risarcimento dei danni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7155 del 24.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è corretto il sequestro preventivo dell’articolo diffamatorio pubblicato su internet.
La Corte di cassazione conferma il provvedimento con il quale il tribunale di Milano aveva disposto la rimozione di un pezzo pubblicato sul sito http://www.società/ civile.it/blog dal titolo “Basso impero” a firma del giornalista Gian Battista Barbacetto. Nel mirino del blogger era finita la parlamentare europea Licia Ronzulli, accusata di aver ottenuto la carica non grazie a qualità politiche, inesistenti, ma in virtù del suo ruolo di “maitresse” nell’organizzazione di festini a villa Certosa. La Ronzulli era stata definita un’efficientissima “ape regina” responsabile della logistica con il compito di smistare ragazze e ospiti.
Affermazioni che andavano, secondo i giudici di Milano e di Piazza Cavour, oltre la critica pur aspra, ma lecita, sull’asserita mancanza di capacità politiche perché attribuivano all’europarlamentare la responsabilità di un fatto specifico: quello di aver gestito un giro di prostitute da destinare alla villa sarda di proprietà del premier Silvio Berlusconi.
Pronta era scattata la querela e la rimozione dal sito del pezzo incriminato, prima che ne venisse, come pretendeva l’autore, “definitivamente accertata la diffamatorietà”.
Una richiesta che non poteva essere soddisfatta – spiega la Cassazione – senza snaturare il senso stesso del sequestro preventivo, che sta proprio nell’impedire l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze nel caso si ipotizzi una condotta criminosa.
Il Supremo collegio ribadisce, Costituzione e Convenzione dei diritti dell’Uomo alla mano, la libertà di informazione, di cronaca, di critica e di denuncia civile diffuse con qualsiasi mezzo idoneo a manifestare il proprio pensiero. Nessun dubbio dunque che la diffusione di un pezzo giornalistico su Internet sia una manifestazione del pensiero che trova l’unica limitazione nella tutela dei diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto della legge ordinaria. Il sequestro preventivo – concludono i giudici – non incide solo sulla proprietà del mezzo di comunicazione ma anche sulla libertà individuale, può quindi essere disposto solo in presenza di un atto “penalmente rilevante”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7155 del 24.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è corretto il sequestro preventivo dell’articolo diffamatorio pubblicato su internet.
La Corte di cassazione conferma il provvedimento con il quale il tribunale di Milano aveva disposto la rimozione di un pezzo pubblicato sul sito http://www.società/ civile.it/blog dal titolo “Basso impero” a firma del giornalista Gian Battista Barbacetto. Nel mirino del blogger era finita la parlamentare europea Licia Ronzulli, accusata di aver ottenuto la carica non grazie a qualità politiche, inesistenti, ma in virtù del suo ruolo di “maitresse” nell’organizzazione di festini a villa Certosa. La Ronzulli era stata definita un’efficientissima “ape regina” responsabile della logistica con il compito di smistare ragazze e ospiti.
Affermazioni che andavano, secondo i giudici di Milano e di Piazza Cavour, oltre la critica pur aspra, ma lecita, sull’asserita mancanza di capacità politiche perché attribuivano all’europarlamentare la responsabilità di un fatto specifico: quello di aver gestito un giro di prostitute da destinare alla villa sarda di proprietà del premier Silvio Berlusconi.
Pronta era scattata la querela e la rimozione dal sito del pezzo incriminato, prima che ne venisse, come pretendeva l’autore, “definitivamente accertata la diffamatorietà”.
Una richiesta che non poteva essere soddisfatta – spiega la Cassazione – se
nza snaturare il senso stesso del sequestro preventivo, che sta proprio nell’impedire l’aggravamento o il protrarsi delle conseguenze nel caso si ipotizzi una condotta criminosa.
Il Supremo collegio ribadisce, Costituzione e Convenzione dei diritti dell’Uomo alla mano, la libertà di informazione, di cronaca, di critica e di denuncia civile diffuse con qualsiasi mezzo idoneo a manifestare il proprio pensiero. Nessun dubbio dunque che la diffusione di un pezzo giornalistico su Internet sia una manifestazione del pensiero che trova l’unica limitazione nella tutela dei diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto della legge ordinaria. Il sequestro preventivo – concludono i giudici – non incide solo sulla proprietà del mezzo di comunicazione ma anche sulla libertà individuale, può quindi essere disposto solo in presenza di un atto “penalmente rilevante”.

Corte di Cassazione, sentenza n.6937 del 23.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il reato di furto e non la semplice appropriazione indebita a carico di chi sottrae il cellulare che il prorietario ha prestato per una telefonata da fare in sua presenza. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, coglie l’occasione per chiarire la differenza tra i reati di furto e appropriazione indebita. La seconda – sottolineano gli ermellini – è configurabile quando l’oggetto è stato affidato a un detentore e rientra nella sua autonoma disponibilità. Nel caso esaminato non c’era alcuna disponibilità del bene, essendo il cellulare “passato di mano” il tempo necessario per consentire a chi lo chiedeva di fare una telefonata.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6462 del 21.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il semplice “consiglio”, non accompagnato da atti di violenza, di rivolgersi a una determinata ditta dato da imprenditori in “odore di mafia” lede la libertà di impresa. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della Procura del tribunale di Napoli contro la decisione dei giudici del riesame che avevano rimesso immediatamente in libertà due imprenditori campani, che avevano imposto una ditta di trasporti, gestita a metà tra il clan dei casalesi e esponenti di cosa nostra vicini alle famiglie Provenzano e Riina. L'”indicazione” serviva a mantenere il monopolio nel trasporto dei prodotti destinati ai mercati ortofrutticoli della Campania e della Sicilia. Il tribunale del riesame, pur ammettendo che il sodalizio mafia-camorra aveva consentito alle consorterie criminali di incrementare e mantenere il loro giro di affari riteneva provato il solo reato di associazione per delinquere. Secondo i giudici, infatti, per parlare di violazione delle norme sulla libertà di impresa é necessario che l’imposizione di una determinata ditta sia accompagnata da atti di violenza o minaccia finalizzati all’eliminazione degli altri concorrenti.
Un’interpretazione da cui si discostano nettamente gli ermellini che rinviano la questione al tribunale del riesame, invitando i giudici a correggere la rotta, tenendo presente che il metodo mafioso solo in casi estremi ha bisogno di ricorrere alla violenza fisica o alla minaccia aperta. Per raggiungere lo scopo spesso è sufficiente dare un consiglio “che non si può rifiutare”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6438 del 21.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il rifiuto di restituire al coniuge la biancheria del corredo può costare il carcere per appropriazione indebita. Solo il ritiro della querela da parte della ex moglie ha salvato da tre mesi di reclusione e 300 euro di multa il marito che, accettato il fallimento del matrimonio, non si era rassegnato all’idea di separarsi da: due piumoni, cinque coperte (tre estive e due invernali, come specifica la Cassazione), quattro tovaglie, due paia di lenzuola e vari asciugamani. La sottrazione della “dote” aveva fatto scattare la condanna, sia in primo grado sia in secondo, per appropriazione indebita. Reato a cui i giudici di Tribunale e Corte d’Appello avevano aggiunto l’aggravante del “possesso di cose a titolo di relazioni domestiche e di coabitazione”, una contestazione supplementare che, secondo i giudici di seconda istanza, rendeva il crimine perseguibile d’ufficio. Più generosa la Cassazione che, pur confermando il reato, ricorda che tutti i delitti contro il patrimonio commessi a danno di un coniuge separato sono punibili solo se c’è una querela della persona offesa, anche quelli in cui è presente un’aggravante.

Tar Lombardia, sentenza n. 457 del 11.02.2011

Il Tar Lombardia con la sentenza in esame ha precisato che la sospensione della licenza commerciale per il locale pubblico viene disposta in caso di spaccio di droga oppure in caso di rissa.
La misura serve a proteggere la collettività. E ciò indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente. La misura prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è puramente preventiva e discrezionale: l’adozione risulta dunque legittima laddove nell’esercizio si crei una situazione di allarme sociale a causa dei frequentatori abituali.
Dovrà rispettare i 30 giorni di chiusura impostigli dal questore il padrone di un bar nell’hinterland milanese, un locale noto alle forze dell’ordine come abituale ritrovo di pregiudicati: una volta la polizia è stata costretta a intervenire per sedare una rissa e, in un’altra circostanza, vi ha arrestato un extracomunitario intento a spacciare dosi di sostanze stupefacenti. Ce n’è d’avanzo, insomma, per legittimare la sospensione della licenza commerciale, che è frutto dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione: si tratta infatti di un potere posto a garanzia dell’ordine pubblico che può ben essere esercitato di fronte a situazioni che rappresentano una fonte di pericolo «concreto e attuale» per la collettività.
La sospensione della licenza, fra l’altro, risponde a due obiettivi: primo, privare i malintenzionati di un tradizionale punto di aggregazione; secondo, evidenziare che l’esercizio pubblico è “attenzionato” dalle forze dell’ordine, al di là delle responsabilità dell’esercente

Tribunale di Pisa, sentenza n. 2980 del 28.01.2011

Il Tribunale di Pisa con la sentenza in esame ha precisato che va revocato il sequestro preventivo del veicolo, finalizzato alla confisca, per guida in grave stato di ebbrezza, comminato prima della legge 120/2010. Infatti, a seguito della riforma la confisca dell’auto è divenuta una sanzione amministrativa accessoria che viene disposta dal giudice con la sentenza di condanna e non ha più, quindi, le caratteristiche di una sanzione penale accessoria obbligatoria. Ragion per cui, in mancanza di una disciplina transitoria, e in assenza della possibilità di poter convertire il sequestro penale in quello amministrativo, “si impone la revoca della misura cautelare reale, attesa la sua strumentalità rispetto ad un provvedimento definitivo (la confisca quale sanzione penale accessoria) che non è più previsto dal codice della strada”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4522 del 08.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nell’accogliere la domanda per la concessione del beneficio della liberazione anticipata il giudice deve tenere conto del lavoro svolto in carcere. La Corte di cassazione ribalta il verdetto con il quale il tribunale di sorveglianza aveva negato la libertà anticipata a un detenuto, ritenendo insufficiente il solo elemento che quest’ultimo non avesse mai avuto richiami disciplinari. Secondo gli ermellini nella decisione finale del tribunale del riesame doveva pesare la considerazione del lavoro svolto in carcere dal ricorrente. Dall’attività lavorativa inframuraria – spiega il Collegio – è, infatti, possibile desumere l’inizio di un percorso partecipativo di risocializzazione che merita un riconoscimento.

Selezione e
raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Penale.

Il clandestino non può essere espulso se al figlio minore ne deriva un danno

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio piccolo se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al minore. Per la Corte la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. E’ sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio che deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni, ha precisato la Corte, di non lunga durata e che non possono assumere carattere di stabilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2647 del 03.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha preicsato che il clandestino può rimanere in Italia per accudire il figlio piccolo se il rimpatrio del genitore può determinare gravi danni al minore.
Per la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico fisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali. E’ sufficiente, infatti, che si possa verificare per il minore un danno effettivo e concreto in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio che deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare. Si tratta di situazioni, ha precisato la Corte, di non lunga durata e che non possono assumere carattere di stabilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3674 del 01.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giornalista può riferire gli atti delle indagini ma non anticiparne le conclusioni in chiave “colpevolista”. La Corte di cassazione respinge così il ricorso del giornalista Peter Gomez che chiedeva l’assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti del presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Gomez aveva firmato un’inchiesta sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest, un pezzo in cui l’articolista riportava dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nella vicenda e riferiva il contenuto di alcuni documenti, arrivando a una conclusione in grado di “orientare” il lettore. La causa per diffamazione e
ra approdata in Corte d’Appello, dove il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione. Peter Gomez aveva invece chiesto agli ermellini un’assoluzione piena in virtù del riconoscimento del diritto di cronaca. Il collegio di piazza Cavour, nel respingere il ricorso, coglie anche l’occasione per definire i confini del legittimo esercizio della cronaca giudiziaria. I giudici ribadiscono il diritto dei cittadini a essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento penale o civile, soprattutto quando il protagonista riveste incarichi pubblici di particolare rilievo nella vita sociale o politica. Non solo, la Cassazione esclude anche, per personaggio “nell’occhio del ciclone”, il diritto alla tutela della reputazione, nel caso la lesione sia prodotta rispettando però determinati limiti. Via libera – secondo gli ermellini – anche ai giudizi critici purché questi siano “in correlazione” con l’andamento del procedimento. “Rientra – si legge nella sentenza – nell’esercizio di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività”. Per il Supremo collegio è dunque in stridente contrasto con il diritto-dovere di narrare i fatti, l’opera del giornalista che confonda “cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire”. “In tal modo – precisa la Cassazione – egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l’affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione”.
Peter Gomez – a parere del Collegio – ha integrato i dati della sua fonte con altri riscontri, assumendo un ruolo di “investigazione e valutazione” che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria. Con l’inchiesta “incriminata” – spiegano i giudici di piazza Cavour – si tendeva in maniera inequivocabile a sostenere la veridicità delle tesi che riportate. A ciascuno il suo – conclude la Cassazione – agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici quello di verificarne la fondatezza. Al giornalista non resta che darne notizia, senza suggestionare la collettività.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3315 del 31.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che possono essere utilizzabili le testimonianze rese nel corso del dibattimento se chi le ha rese perde successivamente la memoria a causa di un trauma. La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto, spiega che il concetto di impossibilità della ripetizione non è ristretto alla non praticabilità materiale della reiterazione delle dichiarazioni, come avviene ad esempio, in caso di morte o di irreperibilità accertata, ma si estende a tutte le ipotesi in cui il testimone non sia più in grado di essere ascoltato. Come è accaduto nel caso esaminato in cui il dichiarante aveva perso la memoria a causa di una grave trauma cerebrale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3014 del 27.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il visitatore o il cliente sgradito può essere cacciato da un luogo privato anche con la violenza. La Corte di cassazione sdogana “la pedata nel sedere” per chi, invitato più volte con le buone maniere a lasciare un’abitazione o uno studio, si rifiuta di varcare la soglia. Gli ermellini annullano così la condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni inflitta a un professionista che aveva “buttato fuori” una signora provocandogli una lesione, causata dall’urto contro il montante della porta. Una reazione, considerata eccessiva sia dai giudici di primo grado sia di appello, che gli era costata una condanna in prima e seconda istanza per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni. La Suprema corte non condivide però la “mano pesante” dei colleghi giudici mentre giustifica quella del ricorrente. Secondo il Collegio di piazza Cavour la cliente maltrattata aveva commesso il reato di violazione di domicilio e il professionista si era trovato costretto, per interrompere il crimine, a usare le maniere forti. La Cassazione specifica, infatti, che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni scatta quando si può ricorrere alla via giudiziale per affermare il proprio diritto, mentre, nel caso specifico, la strada del tribunale non poteva considerarsi una forma efficace di tutela. Lo studio professionale – afferma la Corte di ultima istanza – va comunque considerato un luogo non aperto indiscriminatamente al pubblico e il suo titolare ha tutto il diritto di escludere dall’ingresso dei suoi locali le persone che egli ritenga di non ammettere “per qualunque motivo non contrario alla legge”. Gli ermellini annullano dunque la condanna e invitano la Corte d’Appello a riesaminare il caso, tenendo presente che anche le lesioni provocate dal titolare dello “jus prohibendi” possono essere “scriminate” oppure considerate sotto il meno grave profilo dell’eccesso colposo

Corte di Cassazione, sentenza n. 2267 del 24.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’oggetto della violenza è la casa paterna e non, la persona di uno dei due genitori: scatta dunque la causa di non punibilità di cui all’articolo 649 Cp. È la stessa Corte ad applicare d’ufficio la causa di esclusione della condanna in virtù dell’articolo 129 C.p.p. L’imputato ammette la sua presenza all’esterno dell’abitazione dei genitori però nega che la sua condotta fosse tesa a danneggiare gli infissi dell’abitazione: i giudici del merito non gli credono e scatta il verdetto sfavorevole. Ma conta poco, perché l’articolo 649 Cp parla chiaro: chi ha commesso i fatti previsti puniti nel titolo del codice penale che riguarda i delitti contro il patrimonio, come appunto il danneggiamento, evita la condanna se la parte lesa è un congiunto, ad esempio un ascendente come il genitore (in certi casi, quando la parentela è meno stretta, la punibilità è prevista a querela della persona offesa)
L’unica condizione per la non punibilità è che sia mancato l’esercizio di violenza contro le persone; esattamente come nel caso di specie: a papà e mamma non resta che far riparare le finestre.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1838 del 24.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che chi prende di mira una ragazza e comincia a chiamarla sul cellulare rivolgendole frasi a sfondo erotico non si salva dalla sanzione penale. E ciò pure se le telefonate furono in sostanza poche e pure concentrate nel tempo. Ciò che conta ai fini del reato di cui all’articolo 660 Cp è infatti il dolo generico dell’agente, inteso come volontà e consapevolezza di arrecare disturbo alla parte offesa. Lo precisa la sentenza n. 1838/11 della prima sezione penale della Cassazione.
Possono ben integrare la contravvenzione di molestia alle persone le chiamate effettuate con petulanza sul telefonino della ragazza: il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice è costituito dal contenuto particolarmente odioso delle frasi oscene rivolte alla giovane destinataria. Non giova al molestatore evidenziare la circostanza che la ragazza abbia ricevuto le attenzioni morbose di altri disturbatori telefonici, la quali non lo esimono dal reato commesso (pena sospesa grazie alle attenuanti generiche). Inchiodato dai tabulati telefonici, il persecutore non riesce a dimostrare di aver davvero dimenticato il cellulare al bar, come ha dichiarato per smentire di essere l’autore delle molestie. E soprattutto non coglie nel segno deducendo di essere del tutto sconosciuto alla parte offesa: è fac
ile, specie in contesti lavorativi, procurarsi il numero del telefonino di qualcuno. Gli eventuali motivi personali non rilevano: risulta invece importante l’elemento psicologico del reato, che nella specie sussiste.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2302 del 24.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’incidente stradale è causato da una condotta colposa, il reato scatta anche se la vittima ha una malattia terminale. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, sottolinea l’irrilevanza delle condizioni disperate di salute di una giovane affetta da un’epatite fulminante che l’avrebbe comunque portata alla morte, probabilemnte poche ore dopo l’incidente che le è stato fatale. La ragazza era morta, infatti, in seguito alle complicazioni di un intervento che si era reso necessario dopo la sua caduta dal motorino dovuta alla condotta colposa del ricorrente. La Corte precisa che il rapporto di causalità tra l’azione e l’evento può escludersi solo quando si verifica una causa autonoma e successiva “che si inserisca nel processo causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile”, circostanze che, nel caso esaminato dagli ermellini, non si sono verificate. I giudici della Cassazione, perizie alla mano, affermano che non è possibile ritenere che la morte si sarebbe comunque verificata, nei tempi accertati, in assenza della caduta.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.1235 del 19.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’esistenza di un rapporto di specilità tra frode fiscale e truffa aggravata ai danni dello Stato esclude la possibilità di applicare la sanzione più severe derivante dal concorso tra i due reati. Una mano pesante che scatta invece nel caso dalla frode derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, come nel caso di un ottenumento di finaziamenti pubblici. questa la conclusione raggiunta dalle Sezioni unite con la sentenza 1235, con la quale gli ermellini hanno fatto chiarezza, rispetto al precedente contrasto, scegliendo un orientamento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 821 del 17.01.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la durata della carcerazione cautelare può essere prolungata se la decisione sulla consegna della persona oggetto di mandato di arresto europeo ha bisogno di essere integrata. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto si esprime sul nuovo regime in tema di Mae. La disciplina, introducendo un’innovazione rispetto alle norme sull’estradizione, prevede che la procedura debba concudersi entro 60 giorni, un temine – dettato per velocizzare le operazioni che rientrano nell’ambito della cooperazione giudiziaria – che può però essere prolungato di altri 30 giorni, nel caso le autorità giudiziarie abbiano bisogno di un’ulteriore documentazione per raggiungere una decisione. Nel dare esecuzione allo strumento europeo il legislatore ha fatto coincidere con i 60 giorni anche ala scadenza delle misure cautelari adottate in vista dell’estradizione. Un dead-line che può però slittare, automaticamente, di ulteriori 30 giorni nel caso sia necessario raccogliere altra documentazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44813 del 21.12.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il giudice che ha adottato una misura cautelare in base a una serie di intercettazioni i cui atti non sono stati trasmessi alla difesa deve provare che la sua decisione prescinde dall’utilizzo dei nastri non consegnati. La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, torna sulle conseguenze della violazione del diritto di difesa che si configura in assenza dell’invio dei brogliacci e dei nastri magnetici delle intercettazioni al legale che rappresenta la persona oggetto dei provvedimenti cautelari. Gli ermellini forniscono un’interpratazione sulla base della strada segnata dalla Corte costituzionale e dalle sezioni unite, ribadendo, in linea con la Consulta, che l’effetto della mancata trasmissione delle intercettazioni, non determina ipso facto una inefficacia della misura cautelare ma un annullamento con rinvio della decisione. Il nuovo esame del tribunale serve, infatti, a dimostrare che la misura cautelare è stata adottata a prescindere dalle intercettazioni non comunicate alla difesa, perché quest’ultime non avevano alcuna rilevanza per il caso esaminato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44644 del 20.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il presidente del tribunale non può essere equiparato al datore di lavoro del personale amministrativo. La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, respinge il ricorso di un impiegato del Tribunale di Rovigo che, accusato di peculato, aveva presentato un’istanza di ricusazione del presidente del tribunale che doveva giudicarlo, perché a suo avviso il magistrato rivestiva anche il ruolo di suo datore di lavoro. Secondo il ricorrente il giudice, essendo vacante il posto di dirigente amministrativo, doveva essere considerato anche il datore di lavoro ed era quindi, come tale, portatore di un “interesse legato all’esito del giudizio penale”. Un’interpratazione con cui non è d’accordo il Supremo collegio che bolla come una forzatura l’assimilazione tra le due figure. Gli ermellini spiegano, infatti, che tra il magistrato e l’amministrativo esiste un “rapporto regolamentato in via pubblicistica e svolto in maniera impersonale e obiettiva, oltre che mediato da altre figure professionali”. L’assenza del dirigente amministrativo, pur comportando un “dirottamento” di alcune funzioni sul capo dell’ufficio giudiziario, non incide in alcun modo sulla titolarità di quest’ultimo del potere disciplinare nei casi più gravi. I giudici di piazza Cavour escludono dunque che il presidente potesse avere nel procedimento l’interesse lamentato dal ricorrente. Interesse che si configura soltanto quando il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l’attività giurisdizionale che è chiamato a svolgere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44379 del 16.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che spetta l’indennizzo alla banca per il danno patrimoniale che deriva dall’apertura di un conto corrente senza garanzie. La Corte di cassazione conferma la condanna per truffa per il ricorrente che aveva aperto un conto corrente presso un istituto di credito fornendo generalità false, ottenendo così degli ingiusti profitti. Il danno alla banca – spiega il collegio – è conseguente alla possibilità che era derivata al correntista di avere ingiusti profitti. La disponibilità del conto crea, infatti, l’opportunità di emettere assegni oltre che di usufruire di tutti gli altri servizi bancari connessi all’esistenza del rapporto. Vantaggi che si traducono in uno svantaggio per l’istituto che si trova ad aver aperto un rapporto con un soggetto che è in grado di offrire la minima garanzia di affidabilità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 43660 del 09.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il sequestro conservativo applicato su richiesta del creditore può basarsi esclusivamente sull’inadeguatezza del patrimonio del debitore rispetto al credito fatto valere. Non serve richiamare a circostanze riferibili alla condotta processuale o extraprocessuale dell’imputato. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso della Regione Abruzzo e di alcune aziende sanitarie locali contro un loro debitore, verso cui vantavano un credito di oltre 5 milioni di euro. Gli enti impugnavano l’annullamento del sequestro conservativo dei beni del debitore deciso dal Tribunale del Riesame di Pescara. I giudici di merito avevano annullato la misura, sostenendo che non potesse fondarsi esclusivamente sull’inadeguatezza del patrimonio o delle fonti reddituali del debitore, essendo invece necessaria “la s
ussistenza di concrete circostanze di fatto riferibili alla condotta processuale o extraprocessuale dell’imputato, dalle quali sia possibile desumere, secondo l’id quod plerumque accidit, l’eventualità di un possibile depauperamento del suo patrimonio o la sua intenzione di sottrarsi all’adempimento del credito”. Tesi questa smentita dalla sesta sezione penale, che ha invece stabilito che “ai fini dell’adozione del sequestro conservativo, il periculum in mora può essere integrato anche solo dalla condizione di inadeguatezza del patrimonio dell’imputato rispetto all’entità delle pretese creditorie, indipendentemente da un depauperamento allo stesso ascrivibile”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 43428 del 07.12.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che l’assenza di un rapporto organico con la società esclude la punibilità per bancarotta del liquidatore di beni in fase di concordato preventivo. Le sezioni unite della Corte di cassazione prendono le distanze dall’orientamento che affermava una sorta di assimilabilità tra la figura del liquidatore di beni e quella del liquidatore di società in fase di copncordato preventivo. Gli errmellini motivano la decisione affermando la differenza tra i due. Il liquidatore delle società è, infatti, nominato dall’assemblea e resta un vero e proprio organo sociale a cui sono assegnati compiti e funzioni coerenti rispetto al rapporto societario. Rientrano nei suoi compiti, la convocazione dell’assemblea e la redazione dei bilanci in corso di liquidazione e il bilancio finale. E’ inoltre responsabile del suo operato secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Diverso il ruolo del liquidatore di beni che – sottolinea il collegio – si viene a trovare in una posizione terza rispetto al debitore “che esclude il determinarsi di un suo rapporto organico con la società e circoscrive la sua sostituzione agli organi di quest’ultima nei limiti funzionali all’esecuzione del mandato (realizzazione del valore dei beni ceduti – costituenti ormai una sorta di patrimonio separato -con riparto del ricavato)”. Ed è proprio la mancanza del tratto tipico, rappresentato dal rapporto organico con la società, che esclude la punibilità del liquidatore di beni nel concordato preventivo.

Corte di Cassazione, sentenza n.43251 del 06.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che rischia la condanna per favoreggiamento della prostituzione chi pubblica sul suo sito web foto di donne che si offrono per prestazioni sessuali. La Corte di Cassazione respinge il ricorso con il quale il “favoreggiatore virtuale” chiedeva agli ermellini di annullare la decisione del Tribunale del riesame che aveva confermato le misure cautelari nei suoi confronti. Secondo la difesa il ricorrente si era limitato a mettere sul suo sito Internet annunci che pubblicizzavano il tipo di attività svolta da un gruppo di ragazze ungheresi, senza però mettere in atto alcuna condotta per favorire il loro lavoro. Una forma di “marketing” con cui la Cassazione non si trova d’accordo. Il Supremo collegio specifica, infatti, che il ricorrente aveva un contatto diretto con le lucciole grazie al suo rapporto con l’esponente di un’organizzazione criminale che introduceva nel territorio le donne ungheresi e le avviava alla prostituzione. In più, gli spot messi on line erano piuttosto dettagliati perché, oltre a fornire il numero di telefono della “professionista”, erano corredati da foto scattate in pose provocanti. Pur in mancanza dunque di un collegamento organico e diretto con l’organizzazione dedita allo sfruttamento e all’induzione della prostituzione, non c’è dubbio – secondo i giudici di piazza Cavour – che la “sponsorizzazione” delle donne, fatta dal ricorrente, fosse “contigua e funzionale all’attività illecita”. Certamente un “aiutino” che agevolava il racket