Commette reato chi vende prodotti con il marchio vera pelle e vero cuoio contraffatto

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Corte di Cassazione, sentenza n. 9261 del 02.03.2009

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una cittadina cinese, nei confronti della quale era stato disposto il sequestro preventivo di calzature riportanti il marchio vera pelle e vero cuoio contraffatto. Avverso l’ordinanza di sequestro, la cittadina ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione di legge, sul riflesso della insussistenza della ipotesi contemplata dall’art. 474 cit., versandosi in quella di cui all’art. 4 legge n. 350/2003, che consente la possibilità della sanatoria amministrativa dei prodotti tramite ablazione dei segni distintivi. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il Collegio ha rilevato che l’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha inteso proteggere e promuovere il prodotto “made in Italy” anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. Nell’ambito di questa finalità l’art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell’
ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Per la Corte il caso in esame non riguarda nessuna delle ipotesi considerate dalla normativa citata. Infatti, non si tratta qui di falsa stampigliatura “made in Italy” o di segni o figure idonei a indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, bensì della riproduzione degli elementi essenziali del simbolo poligonale che contraddistingue i prodotti in vera pelle e vero cuoio registrato e protetto dal diritto sulla proprietà industriale da parte dell’Unione Nazionale Industrie Conciarie e, pertanto, della commercializzazione di prodotti industriali con marchio contraffatto, che, in astratto, configura proprio il delitto ex art. 474 cp, la cui previsione è volta alla tutela della fede pubblica.